Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 37085/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 37085/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 37085/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GALLO BARTOLOMEO GIUSEPPE nato a CARRU' il 05/03/1958 avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; dito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME 94 ha concluso chiedendo Li2t t2,-. i udjt il difensore L. d1-52L' CAMERALIZZATA

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 533 cod. proc. pen, art. 192 c.p, art. 192 cod. proc. pen, art. 157 c.p, art. 606 cod. proc. pen; Sentenza — n. 37085/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il quarto motivo è anch'esso manifestamente infondato. Ai sensi dell'art. 157 c.p., la prescrizione estingue il reato decorso il termine massimo della pena edittale stabilita dalla legge che, per i reati contestati e accertati, è di 10 anni a far data dalla dichiarazione di fallimento (8.3.2010), che, con l'aumento di un quarto ex artt. 160-161 c.p. di cui pure occorre tener conto - laddove in ricorso di esso non vi è menzione - è pari a 12 anni e 6 mesi. Ne consegue che alla data della sentenza pronunciata in grado d'appello i reati non erano prescritti (né essi lo sono alla data della pronuncia della presente sentenza, venendo a scadere il 8.9.2022).

Parole chiave

Generato dall'IA
bancarotta fraudolenta colpa del patrocinatore gestore d'affari cattiva gestione ufficiale dei fallimenti accomandante

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 533 cod. proc. pen
2.2.Col secondo motivo lamenta il mancato rispetto del disposto di cui all'art. 533 cod. proc. pen.
art. 192 c.p
192 del codice di rito, non potendo essere dedotto il vizio di violazione di legge in relazione ai criteri di valutazione della prova individuati nell'art. 192 c.p.p., la cui violazione non è prevista a pena di nullità, inutilizzabilità o decadenza (ex multis, sez.
art. 192 cod. proc. pen
2.1.Col primo motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 192, commi 1, 2 e 3, del codice di rito e dell'art.
art. 157 c.p
Ai sensi dell'art. 157 c.p., la prescrizione estingue il reato decorso il termine massimo della pena edittale stabilita dalla legge che, per i reati contestati e accertati, è di 10 anni a far data dalla dichiarazione di fallimento (8.3.2010), che, con l'aumento di un quarto ex artt.
art. 606 cod. proc. pen
Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
sez. 2 n. 37295/2019
ex multis, sez. 2 n. 37295/2019; sez.
sez. 3, n. 4418/2013
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GALLO BARTOLOMEO GIUSEPPE nato a CARRU' il 05/03/1958 avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; dito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME 94 ha concluso chiedendo Li2t t2,-. i udjt il difensore L. d1-52L' CAMERALIZZATA

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con sentenza del 9.4.2021 la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado nei confronti di Gallo Bartolomeo Giuseppe, che lo aveva dichiarato colpevole del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, ha rideterminato, riducendola, le pene, principale e accessorie, al predetto inflitta previa esclusione della recidiva, confermando nel resto la decisione del primo giudice. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo quattro motivi. 2.1.Col primo motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 192, commi 1, 2 e 3, del codice di rito e dell'art. 234, codice di rito, per travisamento e vizio di motivazione, per avere erroneamente il giudice fondato la decisione sulla base delle dichiarazioni rese dai coimputati Patrone e Cinelli, pur in mancanza di idonei elementi li riscontro, e sulla relazione del curatore fallimentare, soggetto che non riveste la qualifica di consulente o perito.

In particolare, si contesta l'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto al ricorrente, in mancanza di prova al riguardo, risultando anzi di contro che il potere di firma e le deleghe Fossero piuttosto riservate alla Patrone e al Cinelli, e che il Gallo era legittimato a interloquire coi clienti, coi fornitori e coi dipendenti perché era "preposto alla gestione tecnica", era cioè in buona sostanza un procacciatore di affari. 2.2.Col secondo motivo lamenta il mancato rispetto del disposto di cui all'art. 533 cod. proc. pen. nella parte in cui si è fatta discendere la sussistenza in capo all'imputato dei reati al medesimo ascritti, automaticamente, dal ruolo gestori° che lo stesso avrebbe assunto nella società. 2.3.Col terzo motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall., per avere il giudice di appello ritenuto sufficiente l'elemento soggettivo del dolo generico. 2.4.Col quarto motivo lamenta la mancata declaratoria di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione.

3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; il difensore dell'imputato ha insistito nell'accoglimento del ricorso. 4.11 ricorso è inammissibile. 4.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile nella parte in cui deduce la erronea applicazione dell'art. 192 del codice di rito, non potendo essere dedotto il vizio di violazione di legge in relazione ai criteri di valutazione della prova individuati nell'art. 192 c.p.p., la cui violazione non è prevista a pena di nullità, inutilizzabilità o decadenza (ex multis, sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv 253567). La violazione dell'art. 192 c.p.p. può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett.

e) della stessa norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame. In particolare, non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., con riferimento all'attendibilità dei testimoni dell'accusa, la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata, atteso che il vizio di motivazione non può essere utilizzato sino a ricomprendere ogni omissione o errore che concerna l'analisi di determinati e specifici elementi probatori, laddove, nel caso di specie, la affermata irrilevanza, nella pronuncia impugnata, delle diverse finalità addotte dalla Patrone a giustificazione degli atti di gestione compiuti non esclude affatto la verosimiglianza di quanto dalla medesima affermato in ordine al ruolo, di fatto, ricoperto dal Gallo, unitamente a lei; trattandosi peraltro di affermazioni che trovano riscontro anche in altre convergenti emergenze processuali; laddove il ruolo di procacciatore di affari che si è inteso addurre a giustificazione delle condotte tenute dall'imputato non giustifica certamente i suoi rapporti coi fornitori e coi dipendenti; sicchè il motivo in parte qua è anche manifestamente infondato. 4.2.

Il secondo motivo - con il quale si lamenta, promiscuamente, la motivazione mancante e/o contraddittoria e, infine, la mancanza assoluta di motivazione- è inammissibile in quanto generico. Occorre rilevare che, nel caso in esame, siamo in presenza di una c.d. "doppia conforme", talché, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione le due sentenza possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico complessivo corpo argomentativo (cfr. ex multis, sez. 2 n. 37295/2019; sez. 3, n. 4418/2013); sicchè, difettando nel caso di specie un effettivo confronto con la ricostruzione accusatoria che imputa al Gallo la stessa creazione della società cooperativa mediante l'interposizione di soggetti chiamati proprio al fine di costituire la compagine societaria, con versamento del capitale e cura di tutti gli adempimenti necessari per la costituzione da parte dello stesso imputato, il quale era quindi colui che aveva poi diretto gli atti gestori forieri delle contestate distrazioni, unitamente alla Patrone, il motivo è aspecifico. 4.3.

Il terzo motivo è manifestamente infondato. La corte territoriale ha evidenziato che è stata accertata, nella specie, la irregolare tenuta della contabilità e delle scritture contabili, con conseguente impossibilità di procedere alla ricostruzione dell'assetto patrimoniale e della movimentazione degli affari (in particolare, la contabilità recuperata, incompleta e mal tenuta, risultava sostanzialmente ferma al 2007 (cfr. pagg. 6 e 10 della pronuncia impugnata). La bancarotta fraudolenta documentale c.d. generica, accertata dai giudici del merito - tale essendo l'ipotesi selezionata a fronte della contestazione evidentemente alternativa di cui all'imputazione - richiede, invero, sotto il profilo soggettivo, il dolo generico, come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata (ex miltis, Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Rv. 276650 - 01). 4.4.

Il quarto motivo è anch'esso manifestamente infondato. Ai sensi dell'art. 157 c.p., la prescrizione estingue il reato decorso il termine massimo della pena edittale stabilita dalla legge che, per i reati contestati e accertati, è di 10 anni a far data dalla dichiarazione di fallimento (8.3.2010), che, con l'aumento di un quarto ex artt. 160-161 c.p. di cui pure occorre tener conto - laddove in ricorso di esso non vi è menzione - è pari a 12 anni e 6 mesi. Ne consegue che alla data della sentenza pronunciata in grado d'appello i reati non erano prescritti (né essi lo sono alla data della pronuncia della presente sentenza, venendo a scadere il 8.9.2022).

5. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so