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Sentenza — n. 37075/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 37075/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 37075/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 15 dicembre 2021 la Corte di appello di Catania, a seguito del gravame interposto da Giuseppe DAINOTTI, in parziale riforma della pronuncia in data 1 marzo 2021 del Tribunale di Ragusa, ha rideterminato in mitius le pene irrogate all'imputato, e ha confermato nel resto la sentenza di primo grado che aveva affermato la responsabilità del DAINOTTI per il delitto di furto in abitazione aggravato.

Regesto Legislator

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art. 62-bis cod. pen, art. 133 cod. pen, art. 616 c.p; Sentenza — n. 37075/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Peraltro, la Corte territoriale peraltro ha negato rilievo all'ammissione dei fatti dell'imputato spiegandone le ragioni e neppure con tale dato il ricorso si confronta (Sez. 6, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01). Non è, allora, necessario dilungarsi per osservare che in tal modo la Corte territoriale ha dato conto degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., che ha considerato preponderanti ai fini dell'esclusione delle circostanza in discorso, così esplicitando in maniera congrua e conforme alla legge le ragioni che hanno orientato l'esercizio del giudizio di fatto ad essa devoluto (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01; cfr. pure Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02) 3.

Parole chiave

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diritti della difesa indennizzo per detenzione ingiustificata attenuazione libera della pena danno differenziale ritardo ingiustificato dell'azione penale censura formulata in modo carente

Disposizioni normative citate

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art. 62-bis cod. pen
Con il secondo motivo di ricorso si è assunto che nella specie le circostanze attenuanti generiche non sarebbero state concesse in violazione dell'art. 62-bis cod. pen.
art. 133 cod. pen
Non è, allora, necessario dilungarsi per osservare che in tal modo la Corte territoriale ha dato conto degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.
art. 616 c.p
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato ex art. 616 c.p.p.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DAINOTTI GIUSEPPE nato a CATANIA il 08/07/1976 avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione LUCIA ODELLO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; - nonché le conclusioni presentate, ai sensi della stessa norma, dall'avvocato GIOVANNI CHIARA che, nell'interesse del ricorrente, ha contestato la fondatezza di quanto rassegnato dal Procuratore generale e ha insistito nell'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 15 dicembre 2021 la Corte di appello di Catania, a seguito del gravame interposto da Giuseppe DAINOTTI, in parziale riforma della pronuncia in data 1 marzo 2021 del Tribunale di Ragusa, ha rideterminato in mitius le pene irrogate all'imputato, e ha confermato nel resto la sentenza di primo grado che aveva affermato la responsabilità del DAINOTTI per il delitto di furto in abitazione aggravato.

2. Avverso la sentenza di appello, nell'interesse del DAINOTTI, è stato presentato ricorso per cassazione, formulando due motivi di ricorso (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo è stata denunciata la violazione di norme processuali poste a pena di nullità, deducendo la mancanza della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello nei confronti dell'imputato. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si è assunto che nella specie le circostanze attenuanti generiche non sarebbero state concesse in violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e con una motivazione manifestamente illogica e contraddittoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. Con il primo motivo è stato dedotto l'omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello nei confronti dell'imputato. La difesa ha assunto che, a seguito della prima notifica per la udienza del 7 dicembre 2021, è stato emesso un nuovo decreto di citazione per la successiva udienza del 15 dicembre 2021, il quale ultimo sarebbe stato notificato soltanto al difensore non anche del DAINOTTI. 1.1. Il motivo in esame è manifestamente infondato. Dagli atti (al cui esame diretto il Collegio può accedere in considerazione del vizio dedotto:

Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) risulta che il decreto di citazione per l'udienza del 15 dicembre 2021 è stato notificato dall'imputato a mezzo posta (e il plico non è stato ritirato nel termine di rito). Non ricorrono pertanto la denunciata omessa notifica e la conseguente nullità (non occorrendo, allora, rimarcare che il difensore, presente alla medesima udienza, nulla ha eccepito sul punto). 2.2. Con il secondo motivo si è dedotto che la sentenza impugnata avrebbe escluso i presupposti per riconoscere le circostanze attenuanti generiche esclusivamente assumendo l'assenza di elementi di segno positivo da valorizzare; tuttavia, ad avviso della difesa, tale valutazione meriterebbe censura alla luce dell'analisi degli atti del giudizio, dai quali si trarrebbero non poche ragioni che avrebbero dovuto indurre la Corte d'appello a una diversa statuizione (quali la desistenza dell'imputato, la rispettosa condotta da lui mostrata dei confronti gli inquirenti, l'interrogatorio reso nonostante fosse ricoverato in ospedale, l'osservanza scrupolosa delle prescrizioni connesse alla misura cautelare cui è stato sottoposto, la partecipazione a tutte le udienze, le scuse formulata in sede di spontanee dichiarazioni).

Ragion per cui la motivazione sarebbe manifestamente illogica e contraddittoria. 2.1. Il motivo in esame è generico poiché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che, nel confermare la decisione del Tribunale sul punto, ha fatto riferimento a più elementi, richiamando le modalità e le circostanze del fatto, e in particolare la violenza sulle cose esercitata nella specie, l'aver agito in concorso con altri, la spregiudicatezza dimostrata dall'imputato; ed attribuendo rilevanza ai numerosi precedenti penali specifici annoverati dall'imputato.

Peraltro, la Corte territoriale peraltro ha negato rilievo all'ammissione dei fatti dell'imputato spiegandone le ragioni e neppure con tale dato il ricorso si confronta (Sez. 6, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01). Non è, allora, necessario dilungarsi per osservare che in tal modo la Corte territoriale ha dato conto degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., che ha considerato preponderanti ai fini dell'esclusione delle circostanza in discorso, così esplicitando in maniera congrua e conforme alla legge le ragioni che hanno orientato l'esercizio del giudizio di fatto ad essa devoluto (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01; cfr. pure Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02) 3.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato ex art. 616 c.p.p. al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità delle censure dedotte impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente