Sentenza — n. 36736/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata la Corte d'appello di Palermo ha confermato la condanna di Clemense Francesco per il reato di furto semplice. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando due motivi. Con il primo deduce difetto di motivazione non avendo la Corte territoriale fornito risposta alcuna ai motivi d'appello proposti nell'interesse del Clemense, nemmeno menzionati dalla sentenza impugnata che si è concentrata esclusivamente sulle censure proposte dal coimputato Lungaro. Con il secondo motivo deduce inosservanza della legge penale in merito al denegato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., la cui sussistenza è stata esclusa dalla Corte senza tenere conto dell'effettivo valore del bene sottratto, certamente sopravvalutato dalla persona offesa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Sentenza — n. 36736/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando due motivi. Con il primo deduce difetto di motivazione non avendo la Corte territoriale fornito risposta alcuna ai motivi d'appello proposti nell'interesse del Clemense, nemmeno menzionati dalla sentenza impugnata che si è concentrata esclusivamente sulle censure proposte dal coimputato Lungaro. Con il secondo motivo deduce inosservanza della legge penale in merito al denegato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., la cui sussistenza è stata esclusa dalla Corte senza tenere conto dell'effettivo valore del bene sottratto, certamente sopravvalutato dalla persona offesa.
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a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: Clemense Francesco, nato a Mazara del Vallo, il 6/3/1980; avverso la sentenza del 14/10/2020 della Corte d'appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Luigi Giordano, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Palermo ha confermato la condanna di Clemense Francesco per il reato di furto semplice.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando due motivi. Con il primo deduce difetto di motivazione non avendo la Corte territoriale fornito risposta alcuna ai motivi d'appello proposti nell'interesse del Clemense, nemmeno menzionati dalla sentenza impugnata che si è concentrata esclusivamente sulle censure proposte dal coimputato Lungaro. Con il secondo motivo deduce inosservanza della legge penale in merito al denegato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., la cui sussistenza è stata esclusa dalla Corte senza tenere conto dell'effettivo valore del bene sottratto, certamente sopravvalutato dalla persona offesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Con il gravame di merito l'imputato aveva articolato due soli motivi, con i quali ha contestato il difetto di procedibilità per l'inidoneità della querela proposta dalla persona offesa e il denegato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. Tali motivi risultano peraltro sovrapponibili a due di quelli proposti con l'appello del coimputato Lungaro. Ciò premesso va rilevato che la sentenza impugnata ha risposto ad entrambe le doglianze articolate dal ricorrente, evidenziando, come già aveva fatto il giudice di primo grado, che la persona offesa aveva espressamente manifestato la volontà di procedere nei confronti degli autori del furto ed aggiungendo come perfino nell'atto d'appello proposto dal Lungaro era stata sottolineata tale volontà.
Quanto all'invocata attenuante la Corte ha invece posto l'accento sul valore intrinseco del bene sottratto (una motosega) ritenuto ostativo alla configurabilità della circostanza. E' dunque manifestamente infondato il primo motivo di ricorso, giacchè il giudice dell'appello ha riservato più ampia trattazione ai motivi proposti dal coimputato per la semplice ragione che questi attingevano anche l'affermazione di responsabilità, ma ha comunque confutato quelli comuni ad entrambi gli imputati, contrariamente a quanto eccepito. Generiche e versate in fatto risultano invece le doglianze proposte con il secondo motivo, peraltro fondate sulla meramente assertiva prospettazione di circostanze in grado di deprimere il valore della refurtiva.
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle