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Sentenza — n. 36250/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls preliminary judgment for failing to grant conditional suspension when requested as a condition for plea bargaining.

Numero d'incarto Sentenza — n. 36250/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the preliminary judgment without remittal because the trial judge failed to grant the conditional suspension of sentence that the defendant had made a binding condition upon her plea bargaining request. The defendant argued that applying the agreed penalty without the suspended sentence violated the law due to the lack of correlation between the plea and the final ruling. The court held that when a defendant conditions a plea on a specific benefit, the judge must either grant that benefit or reject the plea entirely, making any partial application legally void.

Regesto Legislator

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Art. 444 comma 3 c.p.p.; Art. 130 c.p.p.: When a defendant conditions a plea bargaining request on the grant of a conditional suspension of sentence, the judge must either grant the suspension or reject the plea entirely; applying the penalty without the suspension renders the judgment null and void.

Parole chiave

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conditional suspension of sentence plea bargaining conditions nullity of judgment correlation between plea and sentence Art. 444 c.p.p. sospensione condizionale della pena liberazione condizionale decisione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 444 comma 3 c.p.p.
Con la sentenza impugnata il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo ha applicato a Ferrari Ingrid ai sensi dell'art. 444 c.p.p.
Art. 130 c.p.p.
Né è possibile porre rimedio in questa sede alla mancata concessione del beneficio procedendo ex art. 130 c.p.p.
art. 444 c.p
Con la sentenza impugnata il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo ha applicato a Ferrari Ingrid ai sensi dell'art. 444 c.p.p.
art. 444 comma 3 c.p
Per come risulta anche dalla stessa sentenza impugnata, l'imputata aveva subordinato ai sensi dell'art. 444 comma 3 c.p.p.
art. 130 c.p
Né è possibile porre rimedio in questa sede alla mancata concessione del beneficio procedendo ex art. 130 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, Sentenza n. 4832 del 01/10/2015
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Testo completo

semplificata SENTENZA sul ricorso proposto da: Ferrari Ingrid, nata a Sarnico, il 17/9/1981; avverso la sentenza del 21/12/2021 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Gainluigi Pratola, il quale ha richiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale di Bergamo.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo ha applicato a Ferrari Ingrid ai sensi dell'art. 444 c.p.p. la pena dalla stessa concordata con il pubblico ministero per il reato di atti persecutori.

2. Avverso il provvedimento ricorre l'imputata deducendo violazione di legge e in particolare il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, con la quale non è stata riconosciuta la sospensione condizionale della pena, alla cui concessione era stata subordinata l'efficacia dell'istanza di patteggiamento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Per come risulta anche dalla stessa sentenza impugnata, l'imputata aveva subordinato ai sensi dell'art. 444 comma 3 c.p.p. la richiesta di patteggiamento alla concessione della sospensione della pena concordata con il pubblico ministero, beneficio che il giudice, pur applicando la pena concordata dalle parti, non ha invece riconosciuto. Va dunque ribadito che qualora l'imputato abbia subordinato la richiesta di applicazione della pena alla concessione della sospensione condizionale, al giudice non consentita altra alternativa se non quella di accogliere la richiesta, concedendo il beneficio, ovvero, qualora ritenga di non poterlo riconoscere, di rigettare integralmente la stessa richiesta, dovendosi invece ritenere nulla nel suo insieme la sentenza che applichi la pena richiesta senza concedere la sospensione condizionale (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 4832 del 01/10/2015, dep. 2016, Dodesini, Rv. 266017).

Né è possibile porre rimedio in questa sede alla mancata concessione del beneficio procedendo ex art. 130 c.p.p. all'integrazione del dispositivo della sentenza, poiché dal tenore della decisione non può desumersi che la mancata pronuncia sulla condizione apposta dall'imputata sia da ascrivere ad un mero errore materiale, posto che ìl giudice non ha in alcun modo motivato sulla concedibilità della sospensione.

3. Conseguentemente la sentenza deve essere annullata senza rinvio e gli atti trasmessi al Tribunale di Bergamo per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Bergamo per l'ulteriore cors