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Sentenza — n. 36245/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 36245/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 36245/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il provvedimento impugnato è stato emesso dalla Corte di appello di Roma il 24 febbraio 2022, che ha rigettato la richiesta di rescissione del giudicato presentata nell'interesse di Tajkunovic Barbara. L'istanza aveva a oggetto la sentenza pronunziata il 20 settembre 2019 dal Tribunale di Tivoli, che aveva condannato la Tajkunovic per il reato di furto aggravato in abitazione.

Regesto Legislator

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art. 420-bis cod. proc. pen; Sentenza — n. 36245/2022 — snpen · Corte di Cassazione: «il fondamento del sistema è che la parte sia personalmente informata del contenuto dell'accusa e del giorno e luogo della udienza»; «il processo in assenza è ammesso solo quando sia raggiunta la certezza della conoscenza da parte dell'imputato». Ebbene, nel caso in esame, la Corte di appello ha basato la propria decisione non sull'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputata, ma sul dato formale dell'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, senza, neppure, verificare l'effettiva istaurazione del rapporto professionale tra il legale e l'imputato, accontentandosi dell'astratta possibilità per quest'ultimo di mettersi in contatto con il difensore, attraverso il recapito a lui noto.

Parole chiave

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diritti della difesa indagine per furto testimonianza della vittima conoscenza effettiva rinvio del dibattimento partecipazione alla procedura

Disposizioni normative citate

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art. 420-bis cod. proc. pen
Avverso il provvedimento della Corte di appello, la condannata ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia, che ha affidato le censure ad un unico motivo, con il quale denunzia il vizio di motivazione e la violazione di legge, in relazione all'art. 420-bis cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TAJKUNOVIC BARBARA nata a ROMA il 22/12/1994 avverso l'ordinanza del 24/02/2022 della CORTE di APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO.

RITENUTO IN FATTO

1. Il provvedimento impugnato è stato emesso dalla Corte di appello di Roma il 24 febbraio 2022, che ha rigettato la richiesta di rescissione del giudicato presentata nell'interesse di Tajkunovic Barbara. L'istanza aveva a oggetto la sentenza pronunziata il 20 settembre 2019 dal Tribunale di Tivoli, che aveva condannato la Tajkunovic per il reato di furto aggravato in abitazione.

2. Avverso il provvedimento della Corte di appello, la condannata ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia, che ha affidato le censure ad un unico motivo, con il quale denunzia il vizio di motivazione e la violazione di legge, in relazione all'art. 420-bis cod. proc. pen. Sostiene che: la sentenza di condanna era stata emessa senza che l'imputata avesse avuto mai effettiva conoscenza del procedimento; non assumeva alcun rilievo l'elezione di domicilio da lei fatta, nel corso delle indagini preliminari, presso lo studio del difensore d'ufficio, atteso che quest'ultimo non aveva partecipato ad alcuna udienza del processo né aveva presentato istanze di rinvio per legittimo impedimento. La Corte di appello di Roma, tuttavia, aveva erroneamente rigettato l'istanza di rescissione del giudicato, ritenendo che la conoscenza del procedimento da parte dell'imputata dovesse presumersi dall'elezione di domicilio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere accolto. L'unico motivo di ricorso, invero, è fondato. La decisione della Corte di appello - che ha rigettato l'istanza sostenendo che la conoscenza del procedimento da parte dell'imputata dovesse presumersi dall'elezione di domicilio - si pone in palese contrasto con l'orientamento giurisprudenziale (concernente fattispecie, come quella in esame, precedenti all'introduzione dell'art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103) secondo il quale «ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa» (Sez.

U, n. 23948 del 28/11/2019, Ismail, Rv. 279420; Sez. 5, n. 22752 del 21/01/2021, Rv. 281315). L'esposto orientamento giurisprudenziale ha chiarito che: «l'art. 420-bis cod. proc. pen. non ha reintrodotto presunzioni di conoscenza della vocatio in ius del tutto astratte da una conoscenza effettiva», ma, «nell'ottica di una comprensibile "facilitazione" del compito del giudice, ha tipizzato dei casi in cui, ai fini della certezza della conoscenza della vocatio in ius, può essere valorizzata una notifica che non sia stata effettuata a mani proprie dell'imputato»;

«il fondamento del sistema è che la parte sia personalmente informata del contenuto dell'accusa e del giorno e luogo della udienza»; «il processo in assenza è ammesso solo quando sia raggiunta la certezza della conoscenza da parte dell'imputato». Ebbene, nel caso in esame, la Corte di appello ha basato la propria decisione non sull'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputata, ma sul dato formale dell'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, senza, neppure, verificare l'effettiva istaurazione del rapporto professionale tra il legale e l'imputato, accontentandosi dell'astratta possibilità per quest'ultimo di mettersi in contatto con il difensore, attraverso il recapito a lui noto.

Il ricorso risulta, pertanto, fondato e, per l'effetto, l'ordinanza deve essere annullata con rinvio per un nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte