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Sentenza — n. 36235/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 36235/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 36235/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LA ROSA SALVATORE nato a RAGUSA il 22/11/1966 avverso l'ordinanza del 30/12/2021 del TRIB. LIBERTA' di RAGUSA udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Luigi Giordano, il quale ha chiesto rigettarsi il ricorso letta la memoria del difensore che ha insistito per raccoglimento del ricorso Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 30 dicembre 2021 il Tribunale di Ragusa ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame proposta nell'interesse di Salvatore La Rosa nei confronti del decreto di sequestro preventivo avente ad oggetto l'autorizzazione (e i successivi atti di rinnovo) all'esercizio dell'attività di noleggio con conducente rilasciata dal Comune di Modica.

Regesto Legislator

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 36235/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Nell'interesse del La Rosa è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si contesta la ritenuta insussistenza dell'interesse ad impugnare, rilevando che, diversamente da quanto ritenuto nell'ordinanza impugnata, il La Rosa aveva proceduto all'abbinamento di un nuovo veicolo alla autorizzazione n. 16, ricevendo dal Comune di Modica un nulla osta, ancorché erroneamente indirizzato al medesimo La Rosa anziché alla Athena soc. coop., nella quale era stata conferita la licenza e che risultava essere la proprietaria del veicolo stesso. 2.2.

Parole chiave

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revoca della licenza condurre guida senza autorizzazione permessi di dimora abuso della licenza e delle targhe concessione per esercizio taxi autorizzazione provvisoria

Disposizioni normative citate

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Nell'interesse del La Rosa è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LA ROSA SALVATORE nato a RAGUSA il 22/11/1966 avverso l'ordinanza del 30/12/2021 del TRIB. LIBERTA' di RAGUSA udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Luigi Giordano, il quale ha chiesto rigettarsi il ricorso letta la memoria del difensore che ha insistito per raccoglimento del ricorso Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 30 dicembre 2021 il Tribunale di Ragusa ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame proposta nell'interesse di Salvatore La Rosa nei confronti del decreto di sequestro preventivo avente ad oggetto l'autorizzazione (e i successivi atti di rinnovo) all'esercizio dell'attività di noleggio con conducente rilasciata dal Comune di Modica.

Secondo la prospettazione accusatoria, il La Rosa aveva falsamente attestato la disponibilità di sedi operative e di rimesse nei Comuni di Modica e di Ragusa, in tal modo inducendo in errore i funzionari comunali, che avevano emanato i ricordati provvedimenti amministrativi. Il Tribunale di Ragusa, in particolare, ha ritenuto, innanzi tutto, che non fosse sussistente l'interesse a proporre impugnazione, dal momento:

a) che il La Rosa aveva chiesto di essere collocato in aspettativa per motivi personali dal 10 giugno al 10 settembre 2021, provvedendo a depositare presso gli uffici comunali l'autorizzazione n. 16 del 28 agosto 2017;

b) che, dalla nota del 24 novembre 2021 della Polizia di Roma Capitale emergeva come il La Rosa, oltre ad avere depositato l'autorizzazione n. 16 citata presso il Comune di Modica, avesse abbinato il veicolo targato FF288VV - nel frattempo distaccato da quest'ultima autorizzazione - all'autorizzazione n. 249 del Comune di Roma. Il Tribunale di Ragusa ha, peraltro, comunque, concluso per l'infondatezza dell'impugnazione, ritenendo sussistenti tanto il fumus commissi delicti che il periculum in mora, sottolineando come la dichiarazione del La Rosa, ex art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, di disporre, nell'ambito del territorio comunale, di una idonea rimessa finalizzata allo stazionamento del veicolo adibito al servizio di noleggio non corrispondesse alla realtà, tenuto conto del fatto:

a) che l'autovettura associata all'autorizzazione operava stabilmente nel territorio romano;

b) che il La Rosa aveva la sua residenza nel Lazio;

c) che il contratto che gli assicurava formalmente la disponibilità delle rimesse era un comodato d'uso gratuito;

d) che non era mai stato riscontrato lo svolgimento dell'attività di noleggio nei territori di Ragusa e di Modica.

2. Nell'interesse del La Rosa è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si contesta la ritenuta insussistenza dell'interesse ad impugnare, rilevando che, diversamente da quanto ritenuto nell'ordinanza impugnata, il La Rosa aveva proceduto all'abbinamento di un nuovo veicolo alla autorizzazione n. 16, ricevendo dal Comune di Modica un nulla osta, ancorché erroneamente indirizzato al medesimo La Rosa anziché alla Athena soc. coop., nella quale era stata conferita la licenza e che risultava essere la proprietaria del veicolo stesso. 2.2.

Con il secondo motivo, destinato ad investire la pronuncia di rigetto, si lamenta violazione di legge, deducendo: che il Tribunale di Ragusa non aveva considerato, nell'esaminare la normativa di riferimento, le deroghe previste dall'art. 10-bis, comma 9 della I. n. 12 del 2019, in relazione al rientro in rimessa, con la conseguenza che era del tutto legittimo il fatto che l'operatore rimanesse fuori della rimessa anche per mesi interi;

b) che non corrispondeva al vero che il La Rosa non avesse la disponibilità effettiva di un ufficio operativo e di una rimessa nel territorio del Comune che aveva rilasciato l'autorizzazione;

c) che, del resto, non era dato intendere quale finalità illecita il ricorrente avesse perseguito. 2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza del periculum in mora.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Luigi Giordano, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso, nonché memoria nell'interesse del La Rosa, deliberazione n. 23 del 28 gennaio 2021 e, successivamente, ordinanza n. 2603 del 2022 del Consiglio di Stato. Considerato in diritto 1. In disparte il tema dell'interesse ad impugnare, è assorbente il rilievo della inammissibilità del secondo e del terzo motivo di ricorso, che vale a comportare l'inutilità di ogni approfondimento in relazione al primo profilo.

La questione in diritto è stata esaminata varie volte da questa Corte (v., ad es., Sez. 5, n. 31856 del 06/10/2020, Caraiman), la quale, rilevato che la contestazione provvisoria si estendeva a tutto il 2019 (nel caso di specie, si giunge sino al rinnovo richiesto nel giugno 2021), in relazione alle successive vidimazioni annuali, ha osservato che il regime transitorio del quale si dirà è cessato con il 31/12/2018, talché non sussiste dubbio alcuno sul fatto che, da quella data, il richiedente dovesse disporre nel comune che l'autorizzazione aveva rilasciato della propria sede e di un autorimessa All'esito di un percorso normativo compiutamente descritto nella sentenza 26/03/2020, n. 56 della Corte costituzionale [in estrema sintesi, l'art. 10-bis del d.l. 14/12/2018, n. 135 ha abrogato, a decorrere dal 01/01/2019, sia il comma 3 dell'art. 2 del d.l. 25/03/2010, n. 40 (al comma 5), che l'art. 7-bis del d.l. 10/02/2009, n. 5 (al comma 7), che avevano sospeso l'efficacia della più stringente disciplina dettata dall'art. 29, comma 1-quater, del d.l. 30/12/2008, n. 207] il testo vigente dal 01/01/2019 dell'art. 3, comma 3, della I. 15/01/1992, n. 21 richiede, per il servizio di noleggio con conducente, che la sede operativa del vettore e almeno una rimessa «devono essere situate nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione», con possibilità per il vettore «di disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione ai comuni predetti».

La Corte costituzionale ha rilevato che, intervenendo direttamente sull'organizzazione e sullo svolgimento del servizio di NCC, il legislatore statale ha adottato misure dirette allo scopo di assicurarne l'effettiva destinazione a un'utenza specifica e non indifferenziata e a evitare interferenze con il servizio di taxi, con l'obiettivo di rafforzare, tramite il contrasto dei diffusi comportamenti abusivi presenti nel settore, un assetto di mercato definito con norme in cui si esprime il bilanciamento tra la libera iniziativa economica e gli altri interessi in gioco.

La sintesi fra tutti questi interessi richiede invero una disciplina uniforme, finalizzata a garantire condizioni omogenee di mercato e assenza di distorsioni della concorrenza su base territoriale, che si potrebbero verificare qualora le condizioni di svolgimento del servizio di NCC variassero da regione a regione, salva restando la possibilità di regimi differenziati per situazioni particolari, la cui valutazione rientra nelle medesime attribuzioni statali. Il legislatore statale, nell'esercizio della sua discrezionalità, ha così individuato nel territorio provinciale la dimensione organizzativa ottimale del servizio di NCC, tenendo conto della sua vocazione locale che giustifica la correlata introduzione di limiti al libero esercizio dell'attività di trasporto.

Tale servizio - pur potendo essere svolto senza vincoli territoriali di prelevamento e di arrivo a destinazione dell'utente (art. 11, comma 4, terzo periodo, della I. n. 21 del 1992, come sostituito dall'art. 10 -bis, comma 1, lettera e cit.) - mira infatti a soddisfare, in via complementare e integrativa (art. 1, comma 1, della I. n. 21 del 1992), le esigenze di trasporto delle singole comunità, alla cui tutela è preposto il comune che rilascia l'autorizzazione. In questa prospettiva, che trova eco nella giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, V sez., 23/06/2016, n. 2807), ciò che viene percepito dal ricorrente come una discriminatoria restrizione della concorrenza su base territoriale costituisce invece un limite intrinseco alla stessa natura del servizio, che peraltro il legislatore del 2018 ha temperato consentendo la localizzazione sul territorio provinciale di più rimesse e superando con ciò il vincolo di ubicazione di un'unica rimessa in ambito esclusivamente comunale, in precedenza dettato dall'art. 29, comma 1 -quater, del d.l. n. 207 del 2008.

L'esame della sentenza n. 56 del 2020 della Corte costituzionale conferma la legittimità dei risalenti (alla legge n. 21 del 1992) obblighi imposti ai soggetti che esercitano l'attività di noleggio di vetture con conducente (NCC), di disporre nel territorio comunale dell'ente autorizzante dell'effettiva sede operativa (che, per la nuova normativa, può ora essere contattata anche con gli odierni strumenti tecnologici) e della rimessa (consentendo solo, il d.l. n. 135 del 2018, di aprire altre rimesse nella medesima provincia o, nel caso della Sicilia, nella regione).

Pertanto, anche le attestazioni rilasciate dal prevenuto in sede di richiesta originaria dell'autorizzazione, in epoca precedente al 31/12/2018, circa la disponibilità di una rimessa nel territorio del Comune non rispondevano al vero in quanto, fin da tale momento - con giudizio in fatto del Tribunale allo stato non criticabile da questa Corte che deve, in tema di misura di cautela reali, limitare il perimetro del proprio scrutinio alla sussistenza dei vizi di violazione di legge - costituivano un dato di mera forma, che non trovava riscontro nella realtà.

Il Tribunale ha razionalmente ritenuto che, tanto il contenuto del contratto che formalmente era destinato a documentare la disponibilità della rimessa (un comodato d'uso gratuito), quanto la prolungata inutilizzazione derivante da un servizio svolto essenzialmente nel Lazio dove il ricorrente ha anche la residenza, dimostravano, unitariamente considerati, l'originaria decettività dell'attestazione di disporre, nel territorio di competenza, di una effettiva rimessa. Rispetto a siffatta ricostruzione, la documentazione allegata al ricorso è priva di qualunque conducenza.

Inammissibile per assoluta genericità è il terzo motivo di ricorso, dal momento che logicamente il Tribunale ha ritenuto che la disponibilità del titolo consentirebbe di proseguire un'attività che, allo stato, non è sorretta da un valido titolo giustificativo.

3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il r