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Sentenza — n. 36234/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to lack of concrete interest in challenging the preventive seizure order.

Numero d'incarto Sentenza — n. 36234/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant company lacked a concrete legal interest in challenging the preventive seizure order. Although the company argued it was the owner of the seized properties, the court found its actual request was merely to contest the seizure rather than demand the restitution of the assets. Consequently, the court ruled that the company's standing to appeal was non-existent under the relevant procedural code.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 591 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal against a preventive seizure order is only admissible if the appellant demonstrates a concrete interest in the specific result of asset restitution; mere ownership of the seized property without a request for restitution does not constitute such interest.

Parole chiave

Generato dall'IA
preventive seizure concrete interest standing to appeal asset restitution criminal procedure code third party creditor lack of interest sequestro di beni immobili

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591 cod. proc. pen.
Orbene, occorre ricordare che l'art. 591 cod. proc. pen. prevede che sia legittimato all'impugnazione solo chi abbia un concreto interesse a impugnare.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.
Art. 111 Cost.
Art. 125 cod. proc. pen.
Art. 322-bis cod. proc. pen.
art. 591 cod. proc. pen
Orbene, occorre ricordare che l'art. 591 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 2231 del 17/03/2017, Paltrinieri, Rv. 270132
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SOCIETA' A.P.I. S.R.L. GIA' VALADIER S.R.L. avverso l'ordinanza del 01/12/2021 del TRIBUNALE del RIESAME di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha chiesto di rigettare il ricorso; udite le conclusioni dell'avv. Pierluigi Vicidomini, per la ricorrente, che ha chiesto di accogliere il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 1° dicembre 2021 (depositata il 23 dicembre 2021), il Tribunale di Roma - Sezione Riesame - ha dichiarato inammissibile l'appello presentato dalla società "A.P.I. s.r.l.", in persona del legale rappresentante Pirrottina Pietro Paolo, avverso l'ordinanza della Corte di appello di Roma, che aveva rigettato l'istanza di revoca di sequestro preventivo avanzata dalla Il "Fondazione Museum Culturae", in qualità di terzo creditore, e aveva revocato il sequestro preventivo disposto dal giudice per le indagini preliminari, ordinando la restituzione dei beni alla curatela del fallimento "Fonditalia".

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale per il riesame, la società "A.P.I. s.r.l.", in persona del legale rappresentante Pirrottina Pietro Paolo, ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia, deducendo il vizio di motivazione, l'inosservanza delle norme processuali e della legge penale, in relazione agli artt. 111 Cost, 125, 322-bis e 591 cod. proc. pen. 2.1 Rappresenta che il sequestro preventivo in questione aveva ad oggetto alcuni immobili siti in Formia, in Napoli, in Anacapri e in Campo di Giove, ed era stato disposto nei confronti della "A.P.I. s.r.l." (già "Valadier s.r.l."), nell'ambito di un procedimento penale per fatti di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, a carico di Pirrottina Pietro Paolo, Pirrottina Carlo e Rocchi Anna Maria, indagati nelle qualità da loro rivestite nell'ambito della società "Fonditalia s.r.l.", dichiarata fallita il 30 novembre 2011.

Tra le condotte contestate vi era anche la distrazione degli immobili in questione, di proprietà della partecipata "Valadier s.r.l." (oggi "A.P.I. s.r.l."), attraverso il conferimento della medesima partecipazione nella società estera "Uni Financial Bank S.E.", a sua volta ceduta alla Fondazione Bernini, facente capo alla famiglia Pirrottina. Con riferimento alle posizioni degli indagati, precisa che: Pirrottina Carlo era stato prosciolto in sede di udienza preliminare; Rocchi Anna Maria era stata assolta con sentenza del Tribunale di Roma; Pirrottina Pietro Paolo era stato condannato in primo grado dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma (con sentenza del 29 marzo 2019); la Corte di appello aveva confermato la condanna, ma ridotto la pena; la Corte di cassazione aveva annullato con rinvio la sentenza di secondo grado (il nuovo giudizio di appello era in attesa di fissazione).

La ricorrente rappresenta ancora che il giudice dell'udienza preliminare, nel condannare in primo grado Pirrottina Pietro Paolo, aveva disposto la confisca di tutti i beni in sequestro. La Corte di appello di Roma, con la sentenza di secondo grado, aveva ridotto la pena, revocato la confisca dei beni e disposto il mantenimento in sequestro dei beni ai sensi dell'art. 263, comma 3, cod. proc. pen. La "Fondazione Museum Culturae", in qualità di creditore della società "A.P.I. s.r.l.", aveva avanzato istanza di revoca del sequestro dei beni. La Corte di appello aveva rigettato l'istanza, ma aveva comunque revocato il sequestro, disponendo la restituzione dei beni alla curatela del fallimento "Fonditalia s.r.l.".Avverso l'ordinanza, la società "A.P.I. s.r.l." aveva proposto appello, deducendone l'illegittimità, la nullità e l'abnormità.

Il Tribunale di Roma - Sezione Riesame - ha dichiarato inammissibile l'appello. Avverso quest'ultimo provvedimento, ha proposto ricorso la società "A.P.I. s.r.l.", sostenendo che il Tribunale per il riesame, se avesse valutato attentamente le argomentazioni addotte nell'appello e la documentazione allegata, avrebbe sicuramente riconosciuto alla società "A.P.I. s.r.l." (già "Valadier s.r.l.") la legittimazione a proporre appello, attesa la sua qualità di soggetto «al quale le cose sono state sequestrate>>. Al riguardo, evidenzia che: il decreto con il quale sono stati sottoposti a sequestro i beni immobili in questione è stato emesso dal Giudice per le indagini preliminari proprio nei confronti della società "A.P.I. s.r.l." (già "Valadier s.r.l."); quest'ultima è la proprietaria dei beni sequestrati.

Il Tribunale per il riesame, pertanto, avrebbe dovuto rilevare la piena legittimazione della società "A.P.I. s.r.l." (già "Valadier s.r.l."), in qualità di proprietaria dei beni e di soggetto al quale sono state sequestrate le cose, nonché l'abnormità e la nullità del provvedimento della Corte di appello, che aveva restituito i beni alla curatela fallimentare, in assenza di una sua richiesta e di una sua costituzione come parte civile e nonostante la sentenza di secondo grado avesse mantenuto il sequestro dei beni ex art. 263, comma 3, cod. proc. pen.

La ricorrente lamenta anche che il Tribunale per il riesame non si sarebbe confrontato con la circostanza che la sentenza di appello nei confronti di Pirrottina Pietro Paolo, proprio nella parte relativa alla distrazione dei beni immobili in questione, era stata annullata con rinvio.

3. La ricorrente ha presentato motivi aggiunti, con i quali, in realtà, ribadisce le argomentazioni già sostenute in sede di ricorso originario, evidenziando come la legittimazione della società risulta palese dalla sua qualità di soggetto al quale sono state sequestrate le cose.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. La ricorrente, invero, come correttamente rilevato dal Tribunale per il riesame, è priva di un concreto interesse a impugnare.Al riguardo, deve essere evidenziato che l'intera procedura incidentale trae origine dall'istanza di revoca del sequestro dei beni che la Fondazione Musem Culturare, in qualità di terzo creditore, aveva presentato per consentire l'espletamento su di essi dell'azione esecutiva. L'atto di appello avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza, poi, era stato presentato unitariamente dalla società "A.P.I. s.r.l." e dalla Fondazione Musenn Culturare (difese dal medesimo avvocato) ed era concretamente rivolto a rappresentare l'illegittimità del provvedimento impugnato e la fondatezza della ragioni della Fondazione in qualità di creditore pignorante.

Orbene, occorre ricordare che l'art. 591 cod. proc. pen. prevede che sia legittimato all'impugnazione solo chi abbia un concreto interesse a impugnare. Nel caso di un'impugnazione cautelare relativa al sequestro preventivo di un bene, esso, dovendo corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale, va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. 5, n. 2231 del 17/03/2017, Paltrinieri, Rv. 270132). Interesse che, nel caso in esame, è palesemente insussistente non avendo la ricorrente chiesto la restituzione del bene, ma essendosi limitata, da un punto di vista concreto, a contestare il provvedimento impugnato e a sostenere la fondatezza delle ragioni della Fondazione.

Quanto alle argomentazioni spese dalla ricorrente per sostenere la legittimazione a impugnare della società "A.P.I. s.r.l.", in qualità di proprietaria dei beni e di soggetto al quale sono state sequestrate le cose, esse sono del tutto inconferenti, atteso che il Tribunale per il riesame, oltre a rilevare la carenza di interesse a impugnare, si è limitato a richiamare un proprio precedente provvedimento con il quale aveva rigettato un appello proposto dalla medesima società, in quanto aveva ritenuto che la stessa non potesse considerarsi, in senso sostanziale, estranea ai fatti e alle vicende processuali.

Così come, una volta accertata la carenza di interesse a impugnare, rimangono prive di rilievo le argomentazioni relative alla varie vicende processuali.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processu