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Sentenza — n. 36230/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 36230/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 36230/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Viene in esame la sentenza del Tribunale di L'Aquila del 21.4.2021 che, in parziale riforma della decisione del GUP del Tribunale di Chieti emessa il 7.5.2019 all'esito di rito abbreviato, ha rideterminato la pena inflitta nei confronti di Lara Lazzari ed Elena Pongetti in anni due di reclusione e 400 euro di multa, eliminando la pena accessoria e confermando nel resto la sentenza di condanna per i reati di concorso in furto aggravato dalla destrezza e utilizzo indebito di bancomat, commessi ai danni di Paola Francesca Barattucci, cui sottraevano il portafogli contenente effetti personali e danaro contante, successivamente prelevando la somma complessiva di 850 euro da due sportelli ATM utilizzando la carta bancomat pure trafugata.

Regesto Legislator

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art. 442 cod. proc. pen; Sentenza — n. 36230/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il PG ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, senza rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rideterminazione della pena detentiva ai sensi dell'art. 620, comma primo, lett. I) cod. proc. pen. in anni uno e mesi otto di reclusione, ferma la sanzione pecuniaria correttamente determinata in euro 400. 3.1. Il difensore delle imputate ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

Parole chiave

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errore di calcolo truffa in materia di credito abuso di carte-chèques modalità di calcolo dell'ammenda calcolo del pignoramento errore nella commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 442 cod. proc. pen
Tuttavia, il calcolo finale della pena, all'esito della riduzione per il rito, non è esatto, poiché la misura di detta riduzione deve essere di un terzo "secco" della pena finale da infliggersi, secondo il chiaro disposto dell'art. 442 cod. proc. pen., anche in seguito alla modifica apportata dalla legge n.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PONGETTI ELENA natck a TERNI il 01/01/1962 LAZZARI LARA nato a VIAREGGIO il 23/02/1976 avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale PASQUALE SERRA° D'AQUINO che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, senza rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rideterminazione della pena detentiva ai sensi dell'art. 620, comma primo, lett. I) cod. proc. pen. in anni uno e mesi otto di reclusione, ferma la sanzione pecuniaria correttamente determinata in euro 400.

RITENUTO IN FATTO

1. Viene in esame la sentenza del Tribunale di L'Aquila del 21.4.2021 che, in parziale riforma della decisione del GUP del Tribunale di Chieti emessa il 7.5.2019 all'esito di rito abbreviato, ha rideterminato la pena inflitta nei confronti di Lara Lazzari ed Elena Pongetti in anni due di reclusione e 400 euro di multa, eliminando la pena accessoria e confermando nel resto la sentenza di condanna per i reati di concorso in furto aggravato dalla destrezza e utilizzo indebito di bancomat, commessi ai danni di Paola Francesca Barattucci, cui sottraevano il portafogli contenente effetti personali e danaro contante, successivamente prelevando la somma complessiva di 850 euro da due sportelli ATM utilizzando la carta bancomat pure trafugata.

2. Entrambe le imputate, tramite il difensore di fiducia comune e con un unico atto di impugnazione, hanno proposto ricorso avverso la sentenza d'appello predetta denunciando violazione di legge quanto all'omessa riduzione di un terzo della pena determinata nei loro confronti per effetto del rito premiale abbreviato pur ammesso: la Corte d'Appello, pur riducendo la pena, in accoglimento del motivo volto ad escludere la sussistenza dell'aggravante del mezzo fraudolento, ha errato nel calcolo aritmetico della misura di un terzo della sanzione da detrarre e non è giunta, così, alla corretta quantificazione di anni uno e mesi otto di reclusione, oltre 400 euro di multa, nei confronti delle ricorrenti.

3. Il PG ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, senza rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rideterminazione della pena detentiva ai sensi dell'art. 620, comma primo, lett. I) cod. proc. pen. in anni uno e mesi otto di reclusione, ferma la sanzione pecuniaria correttamente determinata in euro 400. 3.1. Il difensore delle imputate ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. La Corte d'Appello, dopo aver riqualificato in parte la condotta, eliminando l'aggravante del mezzo fraudolento, che il primo giudice aveva ritenuto sussistente e contestata in fatto, ha rideterminato la sanzione, rimodulando il procedimento commisurativo, partendo da una pena base di due anni di reclusione ed euro 500 di multa, aumentandola ad anni due e mesi sei di reclusione ed euro 600 di multa, riducendo, infine, la misura della pena in anni due di reclusione ed euro 400 di multa, considerando l'abbattimento per il rito.La sentenza ha correttamente applicato i passaggi logici per giungere alla pena finale, tenendo conto dell'orientamento, qui condiviso, secondo cui, in tema di rito abbreviato, la riduzione di pena prevista dall'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. va computata all'esito della determinazione del trattamento sanzionatorio conseguente all'applicazione della continuazione, al riconoscimento di circostanze attenuanti e diminuenti, al riconoscimento di circostanze aggravanti, al giudizio di bilanciamento ed all'applicazione della recidiva, atteso che tale la riduzione, per il suo carattere premiale ed in quanto assolutamente disancorata da ogni apprezzamento concernente il "reato" oppure il "reo", non può essere ricondotta ne' alla categoria delle circostanze attenuanti ne' a quella delle diminuenti in senso tecnico-giuridico (così Sez. 5, n. 55807 del 3/10/2018, Piras, Rv. 274622; cfr. anche Sez. 1, n. 21361 del 19/4/2013, Cuni, Rv. 256103, nonché, Sez.

U, n. 45583 del 25/10/2007, Volpe, Rv. 237692, e, da ultimo, in motivazione, Sez. U, n. 35852 del 22/2/2018, Cesarano, Rv. 273547, ove si legge, nel caso di plurimi reati unificati dal vincolo della continuazione e decisi in un unico processo, "Non vi è dubbio che nel rito abbreviato il giudice opera la riduzione della pena ai sensi dell'art. 442, comma 2, cod. proc. peri, dopo aver tenuto conto "di tutte le circostanze", in detta espressione dovendosi ritenere compresi anche l'eventuale riconoscimento e la conseguente applicazione della continuazione tra i reati contestati, nonostante l'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. non ne faccia menzione).

Tuttavia, il calcolo finale della pena, all'esito della riduzione per il rito, non è esatto, poiché la misura di detta riduzione deve essere di un terzo "secco" della pena finale da infliggersi, secondo il chiaro disposto dell'art. 442 cod. proc. pen., anche in seguito alla modifica apportata dalla legge n. 103 del 2017 (cfr., tra le molte, Sez. 3, n. 41755 del 6/7/2021, A., Rv. 282670, in una fattispecie in cui vi era da calcolare la pena nel caso di continuazione tra delitti e contravvenzioni). E, dunque, calcolato l'abbattimento dì un terzo dalla pena finale di anni due e mesi sei di reclusione, si giunge alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione, ferma la misura della sanzione pecuniaria, in relazione alla quale la riduzione è stata determinata nei termini esatti (da 600 euro a 400 euro).

3. Alla rideterm inazione della pena è possibile che pervenga anche la Corte di cassazione attraverso l'esercizio dei suoi poteri ex art. 620, primo comma, lett. I), cod. proc. pen., annullando senza rinvio la sentenza e rimodulando la sanzione finale detentiva, fino a giungere alla corretta misura di anni uno e mesi otto di reclusione, tenuta ferma la misura della sanzione pecuniaria, nei termini già chiariti. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena detentiva in anni uno e mesi otto di reclusione, ferma restando la pena pecu