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Sentenza — n. 36216/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 36216/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 36216/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La sentenza impugnata è stata pronunziata il 10 febbraio 2021 dalla Corte di appello di Catania, che ha confermato la decisione del Tribunale della stessa città che aveva condannato Davide Francesco Canalìcchìo e Rosario Canalicchio per il furto di un'autovettura Ford Ka, attuato caricandola su un furgone. L'azione era caduta sotto la diretta osservazione della polizia giudiziaria che aveva accertato l'utilizzo di un furgone con braccio idraulico in occasione di un precedente furto di un'autovettura; il 10 luglio 2019, gli operanti si erano, quindi, appostati in prossimità del luogo dove il furgone era parcheggiato (la sede della ditta individuale "Trinacria rottami"), lo avevano seguito, avevano assistito al furto della Ford Ka, avevano nuovamente seguito il furgone e lo avevano bloccato prima che rientrasse presso la sede della Trinacria.

Regesto Legislator

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art. 56 cod. pen, art. 55 cod. proc. pen; Sentenza — n. 36216/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso siccome manifestamente infondato, citando un precedente di questa Corte.

Parole chiave

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tentato furto indagine per furto azione mobiliare perseguimento penale per truffa licenziamento per furto furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

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art. 56 cod. pen
L'unico motivo di ricorso denunzia violazione dell'art. 56 cod. pen., giacché il furto era avvenuto sotto il costante controllo degli operanti, che seguirono gli imputati fin dal mattino, durante l'impossessamento della vettura e fino al rientro nel sito di partenza, dove la vettura venne stoccata.
art. 55 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CANALICCHIO DAVIDE FRANCESCO nato a CATANIA il 18/12/1975 CANALICCHIO ROSARIO nato a CATANIA il 30/01/1979 avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; lette le conclusioni del Procuratore generale FRANCESCA CERONI, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi; lette le conclusioni dell'Avv. ANTONINO SALVO, per gli imputati, che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 10 febbraio 2021 dalla Corte di appello di Catania, che ha confermato la decisione del Tribunale della stessa città che aveva condannato Davide Francesco Canalìcchìo e Rosario Canalicchio per il furto di un'autovettura Ford Ka, attuato caricandola su un furgone. L'azione era caduta sotto la diretta osservazione della polizia giudiziaria che aveva accertato l'utilizzo di un furgone con braccio idraulico in occasione di un precedente furto di un'autovettura; il 10 luglio 2019, gli operanti si erano, quindi, appostati in prossimità del luogo dove il furgone era parcheggiato (la sede della ditta individuale "Trinacria rottami"), lo avevano seguito, avevano assistito al furto della Ford Ka, avevano nuovamente seguito il furgone e lo avevano bloccato prima che rientrasse presso la sede della Trinacria.

2. Contro la sentenza di cui sopra gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo del comune difensore di fiducia. L'unico motivo di ricorso denunzia violazione dell'art. 56 cod. pen., giacché il furto era avvenuto sotto il costante controllo degli operanti, che seguirono gli imputati fin dal mattino, durante l'impossessamento della vettura e fino al rientro nel sito di partenza, dove la vettura venne stoccata. Quella di non intervenire fu una precisa scelta degli operanti, che scelsero di non farlo. E non fu causata — come invece sostenuto in sentenza — dalla velocità con cui gli imputati percorsero il tratto fino all'area dì stoccaggio. La decisione della Corte territoriale conflíggerebbe con i ditta della sentenza n. 52117 del 2014 delle Sezioni Unite di questa Corte.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso siccome manifestamente infondato, citando un precedente di questa Corte.

4. Il difensore dei ricorrenti, nelle sue conclusioni scritte, ha insistito per raccoglimento del ricorso, soffermandosi sulla mancanza di impossessamento da parte degli imputati legata alla vigilanza costante attuata dalla forze dell'ordine.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato, sicché la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catania per nuovo esame.

1. E' indispensabile rievocare il fatto — così come ricostruito nella sentenza di primo grado — per dare compiutamente conto delle ragioni dell'annullamento. 1.1. L'accertamento del reato, con arresto degli odierni imputati, seguì ad un'attività di osservazione della polizia giudiziaria che, sulla scorta dei dati acquisiti dalle indagini che erano seguite a precedenti furti di autovetture, effettuò un servizio di osservazione presso la sede della ditta individuale "Trinacria rottami". Il giorno del fatto, da quella sede gli operanti videro uscire un furgone, con a bordo due soggetti che sarebbero poi stati identificati negli imputati; i due, dopo aver seguito un certo percorso, caricarono sul furgone la Ford Ka di cui alla contestazione, per poi fare ritorno alla sede della ditta da cui si erano allontanati, in quel momento venendo bloccati dagli operanti, che li arrestarono. 1.2.

Ebbene, per come ricostruito nella sentenza impugnata, colgono nel segno i ricorsi quando dubitano che si tratti di furto consumato. Come di recente sostenuto da Sez. 5, n. 4868 del 25/11/2021, dep. 2022, Botchorishvili, Rv. 282969, qualora la polizia giudiziaria monitori continuativamente l'azione e gli spostamenti dell'autore del fatto e decida di non interrompere l'attività criminosa in corso di esecuzione, manifestatasi già alla fase del tentativo, scegliendo deliberatamente di attendere la sua evoluzione nella forma consumata per ritenute esigenze investigative, sussiste la fattispecie tentata del reato, in quanto la preordinazione di plurime modalità di accertamento del reato, in una fase d'indagine già attivata e preordinata funzionalmente a tale verifica, consente alla polizia giudiziaria di pianificare gli interventi necessari per scongiurare, in forza dell'obbligo derivante dall'art. 55 cod. proc. pen., la commissione di reati e/o la protrazione delle loro conseguenze ulteriori.

Tale caso si distingue— ha tuttavia precisato la Corte — da quello in cui la polizia giudiziaria intervenga del tutto casualmente ed accidentalmente nel corso dell'impossessamento. In questa seconda ipotesi non vi è dubbio che dovrà ritenersi integrata la fattispecie di furto consumato, considerata l'estemporaneità dell'intervento delle forze dell'ordine, che non impedisce la sottrazione e l'impossessamento. Tali conclusioni sono coerenti con il dictum di Sezioni Unite Prevete (Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014, Rv. 261186), secondo cui, in caso di furto in supermercato, il monitoraggio della azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell'ordine presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo in continenti, impediscono la consumazione del delitto di furto, che resta allo stadio del tentativo, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo 1.3.

Tanto precisato, la Corte del rinvio dovrà riesaminare la regiudicanda e, in particolare, le ragioni del mancato intervento della polizia giudiziaria all'atto dell'impossessamento dell'autovettura da parte degli imputati. In particolare, andrà verificato se la condotta dei Canalicchio — come emersa dal monitoraggio descritto in sentenza — potesse essere ragionevolmente ritenuta, da parte della polizia giudiziaria operante, manifestazione di una volontà diversa da quella di commettere un furto, vale a dire se potesse ritenersi espressione di un'attività del tutto lecita, tale da non rendere necessario l'intervento degli operanti; in caso negativo, la Corte di appello dovrà verificare se le forze dell'ordine avessero avuto — nel caso in esame — la concreta possibilità di intervenire nel momento in cui gli imputati si apprestavano a rubare l'autovettura.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio