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Sentenza — n. 36214/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls civil appeal verdict due to lack of renewed evidentiary hearing on declarative statements.

Numero d'incarto Sentenza — n. 36214/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Second Instance Court's decision which reversed a first-instance acquittal solely on civil liability grounds. The defendants argued the lower court arbitrarily reinterpreted witness statements without a new evidentiary hearing. The Court ruled that when an appeal by the civil party overturns an acquittal based on declarative evidence, the trial must be renewed to ensure procedural fairness.

Regesto Legislator

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Art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.; Art. 195 cod. proc. pen.: Where an appeal by the civil party against an acquittal reverses the verdict on civil liability based on declarative evidence, the appellate court must renew the evidentiary hearing; failure to do so warrants annulment with remittal.

Parole chiave

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renewed evidentiary hearing declarative statements civil liability appeal acquittal reversal procedural fairness Cassation annulment witness testimony azione civile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.
103 del 23 giugno 2017, ha, con decorrenza dal 3 agosto 2017, introdotto il comma 3-bis dell'art. 603 cod.
Art. 195 cod. proc. pen.
Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge processuale in particolare dell'art. 195 cod. proc. pen. perché la parte civile aveva riferito di dichiarazioni di clienti non meglio specificati e non vi erano riscontri oggettivi.
Art. 6, par. 3, lett. d), Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
103 del 23 giugno 2017, ha, con decorrenza dal 3 agosto 2017, introdotto il comma 3-bis dell'art. 603 cod.
art. 195 cod. proc. pen
Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge processuale in particolare dell'art. 195 cod. proc. pen.
art. 603 cod. proc. pen
103 del 23 giugno 2017, ha, con decorrenza dal 3 agosto 2017, introdotto il comma 3-bis dell'art. 603 cod.

Giurisprudenza citata

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Sezioni Unite, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini
Sezioni Unite, n. 38082 del 04/04/2019, Clemente
Sezioni Unite, n. 12215 del 12/02/2019, Caprara
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: MORAMARCO CORNELIA MARIA nata a ALTAMURA il 07/02/1979 MORAMARCO ANGELA nata a ALTAMURA il 23/09/1977 avverso la sentenza del 16/12/2020 della CORTE APPELLO dì BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; udite le conclusioni del Procuratore generale FRANCESCA CERONI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; udito l'Avv. LUIGI MARSICO, in sostituzione dell'Avv. MARISA CLEMENTE, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso, eccependo altresì la prescrizione.

RITENUTO IN FATI-0 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 16 dicembre 2020 dalla Corte di appello di Bari, che — all'esito dell'appello della parte civile Domenico Carone — ha ribaltato agli effetti civili la sentenza di assoluzione, perché il fatto non sussiste, di Cornelia Maria Moramarco e Angela Moramarco, tratte a giudizio per rispondere di furto aggravato dal rapporto d'opera professionale; secondo la sentenza impugnata, entrambe le imputate — impiegate presso il supermercato di Domenico Carone — si sarebbero impossessate di denaro consegnato alle casse dell'esercizio dai clienti a pagamento della merce prelevata dai banchi espositori.

2. Contro la sentenza di cui sopra le imputate hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo del comune difensore di fiducia, che ha redatto un atto unico. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione perché la Corte di appello, ad onta della richiesta della parte civile appellante di dichiarare anche la responsabilità penale delle imputate, ha annotato che l'appello aveva ad oggetto solo la responsabilità civile. Altro vizio della motivazione risiederebbe nel fatto che la Corte territoriale ha arbitrariamente rielaborato le dichiarazioni del commercialista del supermercato, affermando che questi non aveva percepito gli ammanchi in quanto la contabilità evidentemente era redatta sulla sola base degli scontrini fiscali emessi. 2.2.

Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge processuale in particolare dell'art. 195 cod. proc. pen. perché la parte civile aveva riferito di dichiarazioni di clienti non meglio specificati e non vi erano riscontri oggettivi. 2.3. Il terzo motivo di ricorso eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato nonostante i fatti risalgano all'aprile 2006.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La sentenza impugnata va annullata ed occorre rinviare al Giudice civile competente per valore in grado di appello.

1. Il vizio che inficia la decisione avversata è che la Corte di appello — benché abbia ribaltato il verdetto assolutorio di primo grado agli effetti civili — non ha rinnovato l'istruttoria dibattimentale mediante nuova escussione dei testi sulle cui deposizioni, richiamate in sentenza, ha fondato il revirement (la persona offesa, i clienti del supermercato Pietro Colavito e Viktor Vidi e l'esercente vicino Francesco Ragone). 1.1. Il rilievo di tale anomalia discende dall'applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza convenzionale e da quella di legittimità, anche a Sezioni Unite, a proposito della necessità, per il Giudice di appello, di riassumere la prova dichiarativa prima di procedere al ribaltamento di una decisione liberatoria, quando la nuova valutazione di detto contributo sia stata decisiva nell'ottica della riforma.Va ricordato, a questo proposito, che le Sezioni Unite di questa Corte, fondando sull'elaborazione della giurisprudenza della Corte EDU a proposito della necessità, per il Giudice di appello, di rinnovare la prova dichiarativa prima di ribaltare la sentenza assolutoria di primo grado, hanno sostenuto che «È affetta da vizio di motivazione ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., per mancato rispetto del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio", di cui all'art. 533, comma primo, cod. proc. pen., la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, affermi la responsabilità dell'imputato, in riforma di una sentenza assolutoria, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, delle quali non sia stata disposta la rinnovazione a norma dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen.; ne deriva che, al di fuori dei casi di inammissibilità del ricorso, qualora il ricorrente abbia impugnato la sentenza di appello censurando la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, pur senza fare specifico riferimento al principio contenuto nell'art. 6, par. 3, lett. d), della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la Corte di cassazione deve annullare con rinvio la sentenza impugnata» (Sez.

U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267489). Come pure sancito nell'occasione dalle Sezioni Unite, tali principi, oltre che nel caso di overtuming agli effetti penali su impugnazione del pubblico ministero, vanno osservati anche nel caso di ribaltamento seguito a ricorso della parte civile agli effetti civili. Sempre alla luce di tale precedente, il criterio della decisività va interpretato nel senso che la prova suddetta può dirsi decisiva laddove si tratti di un elemento che, sulla base della sentenza di primo grado, ha determinato o anche soltanto contribuito a determinare un esito liberatorio e che, se espunto dal complesso del materiale probatorio, si rivela potenzialmente idoneo a incidere sull'esito del giudizio di appello.

Costituiscono prove orali decisive anche quelle che, pur ritenute dal primo giudice di scarso o nullo valore, siano, invece, nella prospettiva dell'appellante, rilevanti — da sole o insieme ad altri elementi di prova — ai fini dell'esito della condanna. Perfettamente in linea con i prìncipi sanciti da Sezioni Unite Dasgupta è la successiva Sezioni Unite Patalano (Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Rv. 269786), che ha esteso l'obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa in appello anche al caso in cui il ribaltamento riguardi una decisione di primo grado avvenuta nelle forme del rito abbreviato non condizionato.

In continuità con questa impostazione si colloca anche Sezioni Unite Pavan (Sez. U, n. 14426 del 28/01/2019, Rv. 275112), che ha sancito l'obbligo di rinnovazione in appello, nel caso di ribaltamento della decisione assolutoria di prime cure, anche quanto all'escussione del perito. E' per recepire i principi sopra enunciati (come pure osservato dalle Sezioni Unite nella sentenza Pavan) che il legislatore, con l'art. 1 comma 58 della legge n. 103 del 23 giugno 2017, ha, con decorrenza dal 3 agosto 2017, introdotto il comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen., a norma del quale «Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale». 1.2.

Se tale disposizione non trova applicazione nel caso di specie, dal momento che la riforma in appello è avvenuta solo su impugnazione della parte civile, tuttavia la sua introduzione non implica che la giurisprudenza sopra richiamata, in primis Sezioni Unite Dasgupta, non debba trovare più applicazione. Tale pronunzia, come sopra ricordato, aveva esteso l'obbligo di rinnovazione anche ai casi in cui la riforma in bonam partem avvenisse ai soli effetti civili, come in questo caso. Si sono espresse in questo senso sia Sez. 5, n. 38082 del 04/04/2019, Clemente, Rv. 276933, sia Sez. 6, n. 12215 del 12/02/2019, Caprara, Rv. 275167, che hanno ritenuto che il disposto dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., nel disciplinare il caso di riforma della decisione di primo grado su appello del pubblico ministero, non esclude la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale nel caso di ribaltamento di tale decisione ai soli effetti civili, riconoscendo piena attualità ai principi sanciti da Sezioni Unite Dasgupta.

Tale attualità — aggiunge il Collegio — va riconosciuta anche all'ulteriore principio affermato dalla sentenza Dasgupta secondo il quale, al di fuori dei casi di inammissibilità del ricorso, qualora il ricorrente abbia impugnato la sentenza di appello censurando la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, pur senza fare specifico riferimento al principio contenuto nell'art. 6, par. 3, lett. d), della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la Corte di cassazione deve annullare con rinvio la sentenza impugnata ove non vi sia stata la dovuta riedizione della raccolta della prova dichiarativa.

Ne consegue che, pur non avendo la parte espressamente lamentato la mancata rinnovazione — ma avendo pur sempre contestato la motivazione in punto di valutazione delle prove dichiarative poste a base della decisione avversata — questa Corte deve comunque annullare la sentenza impugnata. Una conferma dell'attualità di questo principio si ricava dalla regiudicanda di Sez. 6 4 Caprara, in cui la Corte di cassazione ha pronunziato l'annullamento ancorché non vi fosse motivo di ricorso circa la mancata rinnovazione.

2. Come ritenuto da Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228, in caso di annullamento agli effetti civili della sentenza che, in accoglimento dell'appello della parte civile avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, abbia condannato l'imputato al risarcimento dei danni senza procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, il rinvio per il nuovo giudizio va disposto dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello.

P.Q.M.

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