Sentenza — n. 36203/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa sentenza impugnata è stata pronunziata il 5 marzo 2021 dalla Corte di appello di Bologna, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia che aveva condannato Recí Xhelil per il reato di furto tentato in abitazione. Contro la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia. 2.1 Con un unico motivo, deduce il vizio di motivazione e l'inosservanza della legge penale. Rappresenta che: nel corso del giudizio di primo grado, il giudice aveva erroneamente rigettato l'istanza di sospensione del processo per messa alla prova; la difesa, nell'impugnare la sentenza del Tribunale, aveva contestato tale decisione, formulando specifico motivo di appello; la Corte di appello aveva ritenuto inammissibile la richiesta di messa alla prova, in considerazione del massimo edittale previsto per il reato in questione, che è superiore al limite di quattro anni, fissato dalla legge per poter accedere all'istituto della messa alla prova. La decisione della Corte territoriale, a parere del ricorrente, sarebbe errata, poiché non avrebbe tenuto conto del fatto che la messa alla prova sarebbe ammessa anche per tutti i reati per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio, ai sensi dell'art. 550, comma 2, cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 168-bis cod. pen, art. 550 cod. proc. pen, art. 625 cod. pen, art. 624-bis cod. pen, artt. 168-bis cod. pen; Sentenza — n. 36203/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso deve essere accolto. 1.1. L'unico motivo di ricorso è fondato. L'art. 168-bis cod. pen., invero, nell'indicare i reati per i quali è possibile ricorrere all'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, non fa riferimento al solo limite edittale (pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni), ma include anche i reati elencati al comma 2 dell'art. 550 cod. proc. pen. Quest'ultimo articolo, a sua volta, indica i reati per i quali si procede per citazione diretta a giudizio e, al comma 2, lettera f), include «il furto aggravato a norma dell'art. 625 cod. pen.».
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RECI XHELIL nato a GJOREM (ALBANIA) il 30/04/1984 avverso la sentenza del 05/03/2021 della CORTE di APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale, LUCIA ODELLO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 5 marzo 2021 dalla Corte di appello di Bologna, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia che aveva condannato Recí Xhelil per il reato di furto tentato in abitazione.
2. Contro la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia. 2.1 Con un unico motivo, deduce il vizio di motivazione e l'inosservanza della legge penale. Rappresenta che: nel corso del giudizio di primo grado, il giudice aveva erroneamente rigettato l'istanza di sospensione del processo per messa alla prova; la difesa, nell'impugnare la sentenza del Tribunale, aveva contestato tale decisione, formulando specifico motivo di appello; la Corte di appello aveva ritenuto inammissibile la richiesta di messa alla prova, in considerazione del massimo edittale previsto per il reato in questione, che è superiore al limite di quattro anni, fissato dalla legge per poter accedere all'istituto della messa alla prova. La decisione della Corte territoriale, a parere del ricorrente, sarebbe errata, poiché non avrebbe tenuto conto del fatto che la messa alla prova sarebbe ammessa anche per tutti i reati per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio, ai sensi dell'art. 550, comma 2, cod. proc. pen.
3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere accolto. 1.1. L'unico motivo di ricorso è fondato. L'art. 168-bis cod. pen., invero, nell'indicare i reati per i quali è possibile ricorrere all'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, non fa riferimento al solo limite edittale (pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni), ma include anche i reati elencati al comma 2 dell'art. 550 cod. proc. pen. Quest'ultimo articolo, a sua volta, indica i reati per i quali si procede per citazione diretta a giudizio e, al comma 2, lettera f), include «il furto aggravato a norma dell'art. 625 cod. pen.».
Secondo il costante orientamento di questa Corte, anche il furto in abitazione deve ritenersi incluso nella previsione dell'art. 550, comma 2, cod. proc. pen., poiché la sua mancata specifica inserzione deriva esclusivamente dalla sua introduzione successiva all'entrata in vigore del vigente codice di rito e, susseguentemente, dalla mancata previsione del necessario adeguamento normativo, cui, tuttavia, è sicuramente possibile supplire in via interpretativa, i considerato che il delitto di furto aggravato, ai sensi dell'art. 625 cod. pen. - contemplato dall'art. 550, comma secondo, lett. f), cod. proc. pen. - e il delitto di furto in abitazione risultavano puniti con la medesima pena detentiva della reclusione da uno a sei anni (cfr.
Sez. 5, n. 3807 del 28/11/2017, Cípollettí, Rv. 272439; Sez. 5, n. 22256 del 12/04/2011, Castriota, Rv. 25057701). Tale orientamento è stato ribadito anche dopo che il legislatore ha modificato i limiti edittali previsti per le fattispecie di cui dall'art. 624-bis cod. pen.: «Per i delitti di furto in abitazione e di furto con strappo, previsti dall'art. 624-bis cod. pen., pur a seguito dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, che ha apportato modifiche ai minimi edittali, si procede con citazione diretta a giudizio, ai sensi dell'art. 550 cod. proc. pen.» (Sez. 4, Sentenza n. 1792 del 16/10/2018, Nastasi, Rv. 275078).
In quest'ultima pronuncia si è ritenuto formato «un diritto vivente che sin dall'anno 2002 (Sez. 5, n. 40489 del 05/11/2002, Zagami, Rv. 225705) riconduce anche il furto di cui all'art. 624-bis cod. pen. (introdotto dalla legge n. 128/2001) alla previsione di cui alla lettera f) dell'art. 550, comma 2, cod. proc. pen.». Diritto vivente al quale deve necessariamente rapportarsi la normativa in materia di "messa alla prova". Dall'interpretazione sistematica degli artt. 168-bis cod. pen. e 550, comma 2, cod. proc., dunque, emerge che anche il furto in abitazione rientra tra i reati per i quali è consentito ricorrere all'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova.
2. Essendo fondato il ricorso, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al giudice di merito per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della