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Sentenza — n. 36202/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 36202/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 36202/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La sentenza impugnata è stata pronunziata il 4 giugno 2021 dal Tribunale di Lecco, che - previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625, n.7, cod. pen. - ha assolto Locatelli Marco dal reato di furto pluriaggravato, ritenendolo non punibile per particolare tenuità del fatto. L'imputato era stato citato in giudizio per essersi impossessato di una bottiglia di profumo, dal valore commerciale di euro 43,20, che si trovava esposta sugli scaffali di un supermercato. Il giudice di primo grado, riqualificato il fatto in furto tentato ed esclusa l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, aveva assolto l'imputato in applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Sentenza — n. 36202/2022 — snpen · Corte di Cassazione: L'avv. Elena Barra, nell'interesse dell'imputato, ha presentato le conclusioni scritte, con le quali ha chiesto di confermare la sentenza impugnata.

Parole chiave

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contraffazione di merci confisca dei proventi di reato lex loci delicti licenziamento per furto difesa contro le pratiche commerciali illecite furto per mestiere

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Il giudice di primo grado, riqualificato il fatto in furto tentato ed esclusa l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, aveva assolto l'imputato in applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI LECCOnel procedimento a carico di: LOCATELLI MARCO nato a LECCO il 09/01/1957 avverso la sentenza del 04/06/2021 del TRIBUNALE di LECCOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale, LUCIA ODELLO, che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza.

RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 4 giugno 2021 dal Tribunale di Lecco, che - previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625, n.7, cod. pen. - ha assolto Locatelli Marco dal reato di furto pluriaggravato, ritenendolo non punibile per particolare tenuità del fatto. L'imputato era stato citato in giudizio per essersi impossessato di una bottiglia di profumo, dal valore commerciale di euro 43,20, che si trovava esposta sugli scaffali di un supermercato. Il giudice di primo grado, riqualificato il fatto in furto tentato ed esclusa l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, aveva assolto l'imputato in applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.

2. Avverso la sentenza di primo grado, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecco ha proposto ricorso immediato per cassazione. 2.1 Con un unico motivo, deduce l'inosservanza della legge penale. Rappresenta che il giudice di primo grado ha escluso l'aggravante di cui all'art. 625, n.7, cod. pen. (esclusione che ha consentito l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.) in ragione del fatto che la condotta dell'imputato sarebbe stata osservata dal personale di vigilanza. L'aggravante in questione, tuttavia, a parere del ricorrente, descriverebbe una condizione di affidamento che non può essere esclusa da un controllo intermittente esercitato dalla persona offesa, ma solo da una vigilanza costante. La sua sussistenza, pertanto, non potrebbe dipendere da variabili eventuali e casuali, quali la circostanza che il fatto sia stato occasionalmente osservato dal personale di vigilanza.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza.

4. L'avv. Elena Barra, nell'interesse dell'imputato, ha presentato le conclusioni scritte, con le quali ha chiesto di confermare la sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere accolto. 1.1. L'unico motivo di ricorso è fondato. Dalla sentenza impugnata, emerge che il Tribunale ha escluso la sussistenza dell'aggravante in quanto l'imputato avrebbe posto in essere la condotta delittuosa proprio mentre era osservato dal personale di vigilanza. Non emerge, invece, che la merce esposta sugli scaffali fosse sottoposta alla vigilanza costante della persona offesa. La censura del ricorrente appare, pertanto, conforme con la giurisprudenza di questa Corte, che ritiene sussistente l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen. qualora l'agente abbia fatto affidamento sull'ordinaria impossibilità del titolare del bene di sorvegliare la cosa propria, senza che rilevi l'occasionale presenza del medesimo al momento della commissione del fatto (cfr.

Sez. 2, n. 15604 del 25/03/2021, Berolo, Rv. 281120; Sez. 5, n. 6351 del 08/01/2021, Esposito, Rv. 2804393; Sez. 5, n. 6416 del 14/11/2014, Garofalo, Rv. 262663) La presenza del titolare del bene nel momento in cui viene posta in essere la condotta (di sottrazione ovvero di aggressione del bene) può, invero, divenire elemento che impedisce di ravvisare l'esposizione alla pubblica fede nella misura in cui tale circostanza sia rivelatrice della costante la vigilanza sul bene; possibilità che l'agente deve rappresentarsi. Ove, invece, l'agente abbia fatto affidamento sull'ordinaria assenza di sorveglianza diretta del bene, indipendentemente dall'accidentale presenza della persona offesa al momento dell'azione aggressiva, l'esposizione alla pubblica fede va ritenuta sussistente.

La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Lecco per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al