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Sentenza — n. 36196/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 36196/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 36196/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La sentenza impugnata è stata pronunziata il 17 maggio 2021 dal Giudice di pace di Pistoia che ha dichiarato il non doversi procedere per remissione della querela nei confronti di Tavanti Andrea, in ordine ai reati di minaccia, di lesioni e dì danneggiamento (con violenza minaccia), commessi in danno di D'Aloisio Francesco.

Regesto Legislator

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art. 635 cod. pen; Sentenza — n. 36196/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza del Giudice di pace, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia ha proposto ricorso per cassazione. 2.1 Con un unico motivo, deduce l'inosservanza della legge penale, in relazione all'art. 635 cod. pen. Rappresenta che il Giudice di pace sarebbe caduto in palese errore ritenendo procedibile a querela anche il reato di danneggiamento.

Parole chiave

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remissione della pena minaccia danneggiamento risarcimento del danno abbandono per lesioni personali restituzione della garanzia

Disposizioni normative citate

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art. 635 cod. pen
2.1 Con un unico motivo, deduce l'inosservanza della legge penale, in relazione all'art. 635 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE DI PISTOIAnel procedimento a carico di: TAVANTI ANDREA nato a PISTOIA il 19/03/1965 avverso la sentenza del 17/05/2021 del GIUDICE DI PACE DI PISTOIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore Generale, PASQUALE SERRAO D'AQUINO, che ha chiesto di annullare la sentenza senza rinvio.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 17 maggio 2021 dal Giudice di pace di Pistoia che ha dichiarato il non doversi procedere per remissione della querela nei confronti di Tavanti Andrea, in ordine ai reati di minaccia, di lesioni e dì danneggiamento (con violenza minaccia), commessi in danno di D'Aloisio Francesco.

2. Avverso la sentenza del Giudice di pace, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia ha proposto ricorso per cassazione. 2.1 Con un unico motivo, deduce l'inosservanza della legge penale, in relazione all'art. 635 cod. pen. Rappresenta che il Giudice di pace sarebbe caduto in palese errore ritenendo procedibile a querela anche il reato di danneggiamento.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullare la sentenza senza rinvio.

4. Il ricorso è fondato. Il Giudice di pace ha ritenuto estinti per remissione di querela tutti i reati contestati all'imputato. Il reato di danneggiamento con minaccia o violenza (art. 635, comma 1, cod. pen.), però, è perseguibile d'ufficio e, rispetto a esso, la remissione di querela è del tutto ininfluente. La sentenza impugnata, pertanto, limitatamente al reato di cui all'art. 635 cod. pen., deve essere annullata senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui all'art. 635 cod. pen., e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia per quanto di competenza. Così d