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Sentenza — n. 36032/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 36032/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 36032/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ATTANASI SALVATORE nato a FRANCAVILLA FONTANA il 23/06/1995 avverso l'ordinanza del 09/03/2022 del GIP TRIBUNALE di BRINDISIudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 36032/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Salvatore Attanasi, attraverso il difensore Avv. Pasquale Fistetti, propone ricorso per saltum avverso l'ordinanza del 09/03/2022 con la quale il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Brindisi gli aveva applicato la misura degli arresti domiciliari in relazione alle imputazioni provvisorie sub 44) (falsa denuncia di sinistro), 45) (falso per induzione in certificati pubblici), 47) (falsa denuncia di sinistro), 48) (falso per induzione in certificati pubblici), 49) (corruzione in atti giudiziari), 50) (falsa testimonianza), 51) (corruzione in atti giudiziari) e 52) (falsa testimonianza), denunciando erronea applicazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., nonché dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Parole chiave

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inchiesta per falsità atti denuncia mendace atti istruttori penali uso di false generalità assunzione di prove a titolo cautelare querela
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ATTANASI SALVATORE nato a FRANCAVILLA FONTANA il 23/06/1995 avverso l'ordinanza del 09/03/2022 del GIP TRIBUNALE di BRINDISIudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n.

15. Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Luigi Giordano, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Salvatore Attanasi, attraverso il difensore Avv. Pasquale Fistetti, propone ricorso per saltum avverso l'ordinanza del 09/03/2022 con la quale il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Brindisi gli aveva applicato la misura degli arresti domiciliari in relazione alle imputazioni provvisorie sub 44) (falsa denuncia di sinistro), 45) (falso per induzione in certificati pubblici), 47) (falsa denuncia di sinistro), 48) (falso per induzione in certificati pubblici), 49) (corruzione in atti giudiziari), 50) (falsa testimonianza), 51) (corruzione in atti giudiziari) e 52) (falsa testimonianza), denunciando erronea applicazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., nonché dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Luigi Giordano ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Il difensore del ricorrente ha fato pervenire rinuncia al ricorso collegata alla sopravvenuta revoca della misura cautelare. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così