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Sentenza — n. 36030/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 36030/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 36030/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: (,) VARTHAVITHANAGE HANINDRA VARTHAVITHANA nato il 12/06/1975 avverso la sentenza del 07/12/2021 del TRIBUNALE di NAPOLI NORDudita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; lette/septite le conclusioni del PG OZ4 Qt udito il di nsore

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 36030/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 1.Con il ricorso proposto dal difensore di VARTHAVITHANAGE Harindra avverso la sentenza di patteggiamento n. 3108/2021 emessa dal Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, in data 7.12.2021, si lamenta la violazione di legge processuale deducendo la mancanza dì consenso del P.M. in ordine alla pena stabilita in sentenza, essendo riportata in quest'ultima la richiesta di applicazione della pena avanzata dal difensore in data 15.4.2021, rispetto alla quale il P.M. non aveva prestato il consenso per un errore nel calcolo della pena, anziché la successiva richiesta depositata il 29.4.2021 (in cui veniva espressamente esplicitata la revoca di ogni precedente richiesta) su cui il P.M. aveva espresso parere favorevole.

Parole chiave

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esclusione del dibattimento pubblico diritto di ottenere una decisione permesso di promuovere un procedimento penale ricusazione del pubblico ministero omissione del ministero pubblico errore nella commisurazione della pena
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: (,) VARTHAVITHANAGE HANINDRA VARTHAVITHANA nato il 12/06/1975 avverso la sentenza del 07/12/2021 del TRIBUNALE di NAPOLI NORDudita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; lette/septite le conclusioni del PG OZ4 Qt udito il di nsore

RITENUTO IN FATTO

1.Con il ricorso proposto dal difensore di VARTHAVITHANAGE Harindra avverso la sentenza di patteggiamento n. 3108/2021 emessa dal Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, in data 7.12.2021, si lamenta la violazione di legge processuale deducendo la mancanza dì consenso del P.M. in ordine alla pena stabilita in sentenza, essendo riportata in quest'ultima la richiesta di applicazione della pena avanzata dal difensore in data 15.4.2021, rispetto alla quale il P.M. non aveva prestato il consenso per un errore nel calcolo della pena, anziché la successiva richiesta depositata il 29.4.2021 (in cui veniva espressamente esplicitata la revoca di ogni precedente richiesta) su cui il P.M. aveva espresso parere favorevole.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato. Ed invero, il giudice, nel provvedere in sentenza sulla richiesta di applicazione della pena avanzata dall'imputato, non si è reso conto dell'assenza del consenso del P.M. alla primigenia richiesta (che è quella confluita nel provvedimento impugnato), né dell'esistenza di un'ulteriore e successiva richiesta ossequiosa dei requisiti ex lege. Tale errore non è emendabile direttamente da parte di questa Corte. Ed infatti, in tema di patteggiamento, è consentito alla Corte di cassazione provvedere direttamente alla rettifica della pena erroneamente riportata nel dispositivo dal giudice dì merito, quando essa non sia coincidente con quella risultante dall'accordo intercorso tra le parti (Sez. 4, n. 17185 del 17/01/2017 - dep. 05/04/2017, Cecere, Rv. 26960401), ma nel caso in esame non si tratta soltanto di un errore nel dispositivo, ma di una erronea sentenza laddove anche in parte motiva non richiama assolutamente l'accordo formulato dalle parti in data 29.4.2021.

2. Alla luce dei suesposti motivi s'impone l'annullamento della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli Nord affinchè si valuti l'accordo intervenuto tra le parti in data 29.4.2021.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Napoli Nord per l'ulteriore corso. Co