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Sentenza — n. 36010/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 36010/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 36010/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza deliberata il 15/09/2021, il Tribunale di Frosinone ha confermato la sentenza del 20/01/2020 con la quale il Giudice di pace di Frosinone aveva dichiarato Fabrizio Proietti responsabile dei reati di minaccia e lesioni volontarie ai danni di Luca Romani. Avverso l'indicata sentenza del la Tribunale di Frosinone ha proposto ricorso per cassazione Fabrizio Proietti, attraverso il difensore Avv. Pierluigi Iacovelli, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia inosservanza dell'art. 125 cod. proc. pen. in ordine al giudizio di attendibilità, comprovate da dichiarazioni successive ai fatti rese alla P.G. 2.2. Il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 4 del d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto erroneamente la sentenza di appello ha condannato l'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, data l'ammissione di Proietti al patrocinio a spese dello Stato.

Regesto Legislator

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art. 125 cod. proc. pen; Sentenza — n. 36010/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso l'indicata sentenza del la Tribunale di Frosinone ha proposto ricorso per cassazione Fabrizio Proietti, attraverso il difensore Avv. Pierluigi Iacovelli, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia inosservanza dell'art. 125 cod. proc. pen. in ordine al giudizio di attendibilità, comprovate da dichiarazioni successive ai fatti rese alla P.G. 2.2. Il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 4 del d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto erroneamente la sentenza di appello ha condannato l'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, data l'ammissione di Proietti al patrocinio a spese dello Stato.

Parole chiave

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perseguimento penale per diffamazione calciatore professionista azione civile risarcimento per atto illecito risarcimento alle vittime di reati azione di provocazione

Disposizioni normative citate

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art. 125 cod. proc. pen
Il primo motivo denuncia inosservanza dell'art. 125 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROIETTI FABRIZIO nato a ANAGNI il 19/04/1980 avverso la sentenza del 15/09/2021 del TRIBUNALE di FROSINONEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO. Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n.

15. Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Luigi Giordano, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza deliberata il 15/09/2021, il Tribunale di Frosinone ha confermato la sentenza del 20/01/2020 con la quale il Giudice di pace di Frosinone aveva dichiarato Fabrizio Proietti responsabile dei reati di minaccia e lesioni volontarie ai danni di Luca Romani.

2. Avverso l'indicata sentenza del la Tribunale di Frosinone ha proposto ricorso per cassazione Fabrizio Proietti, attraverso il difensore Avv. Pierluigi Iacovelli, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia inosservanza dell'art. 125 cod. proc. pen. in ordine al giudizio di attendibilità, comprovate da dichiarazioni successive ai fatti rese alla P.G. 2.2. Il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 4 del d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto erroneamente la sentenza di appello ha condannato l'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, data l'ammissione di Proietti al patrocinio a spese dello Stato.

3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Luigi Giordano ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è inammissibile, per plurime, convergenti ragioni. Il giudizio di attendibilità della persona offesa è stato confermato dal giudice di appello sul rilievo dell'intrinseca attendibilità dello stesso e delle conferme offerte dalle fotografie scattate dalla polizia giudiziaria circa le sue condizioni dopo l'aggressione. Il ricorrente sollecita a questa Corte un'inammissibile rivalutazione del merito delle valutazioni operate dalle conformi sentenze di merito e, comunque, proponendo censure attinenti non già all'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza), ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta), ma alla dedotta erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, denunciabile sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoà, Rv. 268404); vizio precluso a norma dell'art. 39-bis, d.

Igs. 28 agosto 2000, n. 274.

3. Il secondo motivo è manifestamente infondato al lume del consolidato principio di diritto in forza del quale l'ammissione dell'imputato al patrocinio a spese dello Stato non comporta che siano a carico dell'Erario le spese processuali sostenute dalla parte civile alla cui rifusione l'imputato stesso sia stato condannato (Sez. 4, n. 25854 del 27/02/2019, Pagano, Rv. 276457).

4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C