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Sentenza — n. 35694/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35694/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35694/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: EFFESUD S.P.A. PHOENIX ITALIA S.P.A. EVIRFIN S.P.A. G&G S.A.S. FINPOPO S.R.L. VIRFIN S.A.S. avverso l'ordinanza del 12/01/2022 del TRIBUNALE di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore

Regesto Legislator

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artt. 666 c.p, art. 547 c.p, art. 667 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35694/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Così in motivazione Sez. 6, Ord. n. 21741/2018.. 1.1. E' vero anche che il disposto dell'art. 667 cod. proc. pen. - secondo cui contro le ordinanze emanate de plano dal giudice dell'esecuzione, il pubblico ministero, l'interessato e il suo difensore possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice - deve essere inteso nel senso che tale opposizione va proposta davanti allo stesso ufficio giudiziario e non già davanti allo stesso giudice inteso come persona fisica." (Sez. 3, Sentenza n. 28337 del 30/04/2003 Cc., dep. 02/07/2003, Rv. 225590 - 01).

Parole chiave

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azione di rivocazione del sequestro sequestro di documenti sequestro convenzionale perdita dei diritti sociali notifica della situazione patrimoniale quota pignorabile

Disposizioni normative citate

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artt. 666 c.p
2.Con il secondo motivo si lamenta l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 666 c.p.p.
art. 547 c.p
Sostiene la difesa che tali provvedimenti non avevano la funzione di consentire a Finance Sud di partecipare al contraddittorio, né di segnalarne la ipotetica possibilità, in un caso essendo chiamata a comparire per rendere dichiarazioni del terzo debitore ai sensi dell'art. 547 c.p.c.
art. 667 cod. proc. pen
E' vero anche che il disposto dell'art. 667 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: EFFESUD S.P.A. PHOENIX ITALIA S.P.A. EVIRFIN S.P.A. G&G S.A.S. FINPOPO S.R.L. VIRFIN S.A.S. avverso l'ordinanza del 12/01/2022 del TRIBUNALE di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Caltanissetta, Sez. Misure di prevenzione, ha respinto l'opposizione, presentata ai sensi dell'art 667/4 cpp, avverso l'ordinanza del medesimo Tribunale in funzione di giudice dell'esecuzione, di rigetto dell'istanza di revoca parziale del decreto di confisca 130/2008, limitatamente alle partecipazioni sociali in proporzione alla quota del 35% del capitale sociale di cui è titolare Di Vincenzo Pietro, appartenenti alla Finance sud spa per la quota pari al 67% del capitale sociale nella spa Covicontrol. 1.Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il procuratore speciale di Effesud spa, già Finance sud, nonché dei soci della Effesud, in qualità di terzi interessati, articolando tre motivi comuni a tutti, condensati in un unico atto di impugnazione. 1.Col primo si lamenta, ai sensi dell'art 666/1 lett b) cpp la violazione delle norme processuali ex art 666 e 667/4 cpp per avere il Giudice dell'esecuzione pronunziato in sede di opposizione nella medesima composizione di quello che aveva giudicato l'istanza di revoca.

Sostiene il difensore che l'art 667/4 cpp nell'individuare quale Giudice dell'esecuzione lo stesso giudice che si è pronunziato sull'istanza fa riferimento allo stesso ufficio e non al medesimo giudice persona fisica; quest'ultimo sarebbe incompatibile per il richiamo operato dall'art 666/6 cpp all'osservanza in quanto applicabili delle disposizioni sulle impugnazioni ed a quelle sul procedimento in camera di consiglio davanti la Corte di Cassazione. 2.Con il secondo motivo si lamenta l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 666 c.p.p. e 2 ter l n. 575/1965, per avere in sede di opposizione il Giudice dell'esecuzione ritenuto che la Finance Sud spa fosse perfettamente e formalmente a conoscenza, mediante la notifica del provvedimento di sequestro che innanzi al Tribunale di Caltanissetta si sarebbe celebrato il procedimento di prevenzione finalizzato alla confisca anche della quota di cui si discorre ed in seno al quale gli interessati coinvolti ... ben sarebbero potuti intervenire motu proprio" ,come si legge nel provvedimento impugnato. 2.1Nel provvedimento del 30.6.2021 reso sull'istanza di revoca, si era affermato che il legale rappresentante di Finance sud era stato reso edotto dell'intervenuto sequestro con le notifiche del 28.11.06 e del 10.7.2007 ed, inoltre, era stato notiziato con provvedimento del 26.6.2007 del Tribunale di Caltanissetta, che ha citato lo stesso per rendere dichiarazioni di cui all'art. 547 c.p.c..

Sostiene la difesa che tali provvedimenti non avevano la funzione di consentire a Finance Sud di partecipare al contraddittorio, né di segnalarne la ipotetica possibilità, in un caso essendo chiamata a comparire per rendere dichiarazioni del terzo debitore ai sensi dell'art. 547 c.p.c. nei confronti del Di Vincenzo; nell'altro era stata chiamata ad intervenire relativamente alla quantificazione della misura dei propri debiti nei confronti del socio Pietro Di Vincenzo, che sarebbero stati oggetto di confisca. 2.2 Peraltro la notificazione era stata fatta al legale rappresentante di Finace sud e non anche ai soci titolari dei beni patrimoniali (quote di partecipazione nella suddetta società) incisi dal provvedimento ablatorio emesso nei confronti del proposto, anch'essi titolari del diritto a proporre incidente di esecuzione.

Infine, l'annotazione del sequestro era stata eseguita sul libro soci della Finance Sud e non sul libro soci della Cavicontrol, sicché questi ultimi solo dopo la confisca delle quote di partecipazione di Finance Sud in Cavicontrol avevano avuto contezza della duplicazione del sequestro. 3.Con il terzo motivo, si lamenta violazione di legge, mancanza ed illogicità della motivazione con riferimento al merito della istanza avanzata con incidente di esecuzione. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, con riferimento a Phoenix Italia spa, Evirfin spa, G. e G. di Giuseppe Virlinzi & C. sas, Virfin di Simona Virlinzi & C sas e Finpop srl, in qualità di soci della Effesud s.p.a., e per il rigetto nei confronti della Effesud spa, con ogni conseguente statuizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono complessivamente giudicati inammissibili. Il primo motivo è inammissibile. 1.In proposito si osserva che l'impostazione stessa dell'atto di impugnazione destina la doglianza all'inammissibilità, poiché il ricorrente con la deduzione ai sensi dell'art 606 lett b) cpp ha dedotto in sostanza(la violazione di norme processuali che, peraltro nel'ipotesi non sono previste a pena di nullità,inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza. In ogni caso è incontroverso che il ( giudizio di opposizione non ha natura di impugnazione, né rappresenta una fase distinta ed )(À, autonoma, ma integra un segmento, nell'ambito di un procedimento unitario, sicché ad esso non sono applicabili le norme sulle incompatibilità (ex multis Sez. 1, n. 30638 del 14/02/2017 Cc., dep. 19/06/2017, Rv. 270959, secondo la quale è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 3 e 111, comma 2, Cost., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio di opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. del medesimo giudice che ha emesso il provvedimento opposto, in quanto le ipotesi di incompatibilità presuppongono che le valutazioni di merito, per assumere valore pregiudicante, appartengano a gradi o a fasi diversi del processo, mentre il giudizio di opposizione non ha natura di impugnazione, né rappresenta una fase distinta ed autonoma, ma integra un segmento, nell'ambito di un procedimento unitario, attraverso il quale si attua, in via eventuale e su iniziativa della parte stessa, il contraddittorio pieno, onde la decisione non reca pregiudizio alcuno ai canoni di imparzialità e terzietà del giudice.

Così in motivazione Sez. 6, Ord. n. 21741/2018.. 1.1. E' vero anche che il disposto dell'art. 667 cod. proc. pen. - secondo cui contro le ordinanze emanate de plano dal giudice dell'esecuzione, il pubblico ministero, l'interessato e il suo difensore possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice - deve essere inteso nel senso che tale opposizione va proposta davanti allo stesso ufficio giudiziario e non già davanti allo stesso giudice inteso come persona fisica." (Sez. 3, Sentenza n. 28337 del 30/04/2003 Cc., dep. 02/07/2003, Rv. 225590 - 01).

Tuttavia tanto il giudice che ha adottato il provvedimento "de plano" (Sez. 1, n. 14928 del 21/02/2008 Cc., dep. 09/04/2008, Rv. 240165; conf. Sez. 1, n. 18872 del 17/03/2016 Cc., dep. 05/05/2016, Rv. 267021 - 01), quanto il giudice che abbia deciso a seguito di udienza camerale, (Sez. 6, n. 32419 del 15/07/2009 Cc., dep. 10/08/2009, Rv. 245198 - 01) sull'istanza di restituzione dei beni confiscati non è incompatibile a pronunciarsi sull'opposizione ai sensi dell'art. 667, comma quarto, cod. proc. pen. avverso il medesimo provvedimento. Come più volte chiarito da questa Corte regolatrice nella fase dell'esecuzione opera il principio dell'identificazione tra giudice dell'esecuzione e giudice della cognizione, perché nell'ambito della competenza del giudice dell'esecuzione non può sussistere alcuna divaricazione fra l'intervenuto giudicato e l'oggetto della deliberazione da adottarsi in executivis (Sez. 1^, sent. 6621 del 23.1 - 12.2.2008 in proc.

Monini; Sez. 1^, sent. 12330 del 2 - 15.3.2004 in proc. Rabih). 2.11 secondo motivo è infondato. Va chiarito, come opportunamente specificato nell'ordinanza del 30.6.2021, poi opposta, che oggetto della confisca a carico di Di Vincenzo Pietro sono state: "le azioni nominative della Finance Sud spa intestate a Di Vincenzo Pietro pari al 35% del capitale sociale e, pro quota, tutti i beni, anche aziendali, a tali azioni riferibili, nonché partecipazioni sociali (in proporzione di detta quota) appartenenti alla Finance Sud spa in varie società, fra cui la quota pari al 67,35% del capitale sociale nella società Cavicontrol spa". 2.1 Con riferimento alla Finance Sud spa, rappresentata dal legale rappresentante, la doglianza è meramente reiterativa e, quindi, inammissibile.

Infatti, come correttamente affermato dai due collegi della prevenzione in sede esecutiva, la società, pur non essendo stata citata nel procedimento di prevenzione, era al corrente della sua esistenza e ben avrebbe potuto costituirsi per far valere le proprie pretese, perché destinataria delle notifiche dell'ufficiale giudiziario del 28.11.2006 e del 10.7.2007, oltre che citata dal Tribunale di Caltanissetta con decreto del 26.6.2007 per rendere dichiarazioni del terzo ex art. 547 c.p.c.; pertanto il mancato intervento volontario non può che essere considerato come rinuncia a far valere le proprie pretese, non recuperabile in sede esecutiva. 2.2.

Quanto alla dedotta mancanza di notifica ai soci titolari dei beni patrimoniali occorre chiarire che essi non possono essere considerati terzi interessati rispetto alla società, perché dotata di personalità giuridica (in tal senso sez. 1, sentenza n. 3996 del 07/10/1987 cc., dep. 13/11/1987, rv. 177037)e che nella loro veste di soci sono rappresentati dall'amministratore della società, che ha anche il potere di costituirsi in giudizio, secondo le regole generali dettate dal codice civile (art 2380 cc). Arg. anche ex Sez. 1 Civile, Sentenza n. 4787 del 04/03/2005 (Rv. 580826). 3.11 terzo motivo è generico e reiterativo non confrontandosi con il provvedimento impugnato ed è, pertanto, inammissibile.

I ricorrenti muovono le osservazioni critiche partendo da una prospettiva non corretta, cioè, ponendo in dubbio la necessità della confisca della quota di partecipazione di Di Vincenzo nella Cavicontrol spa, in quanto riconducibile alla Finance spa ed in proporzione della partecipazione nella Finance Sud spa; la ritengono, infatti, una anomala duplicazione della misura con indebito pregiudizio nei confronti del loro stesso patrimonio ed affermano che anche la sola confisca della Finance spa avrebbe raggiunto lo scopo di sostituire lo Stato al Di Vincenzo nella gestione delle quote della partecipata, non potendo egli compiere alcun atto di disposizione delle quote di Finance sud in Covicontrol, perché non di sua proprietà ma Finance Sud spa. 3.1.La tesi dei ricorrenti non ha tenuto in conto la giustificazione fornita nel provvedimento impugnato, che ha correttamente chiarito come la confisca delle sole azioni nominali della Finance spa riconducibili al Di Vincenzo non avrebbe deprivato il Di Vincenzo delle illecite utilità derivate e derivanti da tali quote, obbiettivo raggiungibile esclusivamente attraverso la confisca, altresì, dei valori patrimoniali riferibili a tali azioni pro quota; tra questi "le partecipazioni sociali in varie società" e, quindi il 35% del 67,35% del capitale sociale nella società Cavicontrol spa.

Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono i ricorsi sono dichiarati inammissibili ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa