Sentenza — n. 35682/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LAPI ARMAND nato il 11/06/1976 avverso la sentenza del 17/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNA(7- ) visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE FIMIANI che ha concluso chiedendo udito il difensore
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 35682/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. La difesa dell'imputato ha depositato telematicamente memoria con la quale ha ribadito le ragioni per l'accoglimento del ricorso.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LAPI ARMAND nato il 11/06/1976 avverso la sentenza del 17/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNA(7- ) visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE FIMIANI che ha concluso chiedendo udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna ha confermato la pronunzia di primo grado nei confronti dell'imputato, di condanna alla pena giustizia per il reato di furto di cinque moto d'epoca Harley Davidson, aggravato dalla violenza sulle cose. Fatto di Giugno 2015. 1.Avverso la pronunzia ha proposto ricorso l'imputato tramite difensore di fiducia,che, col primo motivo, ha lamentato la manifesta illogicità di motivazione per contraddittorietà quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante della violenza sulle cose. Sul punto sono state richiamante le prove testimoniali della persona offesa, che avrebbe escluso l'effrazione della porta di ingresso e del comandante la Stazione dei carabinieri, il quale, solo riferendo quanto apprezzato dagli uomini intervenuti sul posto, aveva parlato di effrazione della porta. 2.Nel secondo motivo si è lamentata la violazione di legge in relazione all'art 521 cpp, poiché la Corte di appello avrebbe introdotto un'aggravate, quella della destrezza, mai contestata, ritenendo che qualora non vi fosse stata l'aggravante della violenza sulle cose sarebbe presente quella del mezzo fraudolento.
Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. La difesa dell'imputato ha depositato telematicamente memoria con la quale ha ribadito le ragioni per l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è inammissibile. 1.La sentenza impugnata ha spiegato la presenza dell'aggravante della violenza alla luce della denunzia presentata dalla persona offesa, acquisita agi atti, nella quale si fa esplicito riferimento all'effrazione della porta del capannone, dell'ordinanza cautelare - la cui utilizzabilità non è oggetto di contestazione da parte della difesa - nella quale è scritto che un battente della porta di ingresso era stato piegato verso l'esterno, e valorizzando il reperimento di due chiavi in ferro ed una mannaia nei pressi del luogo del delitto, reperti razionalmente collegati all'uso di violenza per rompere la porta ed entrare nel locale ove erano custodite le moto e gli altri oggetti asportati. 1.1 A fronte della logica e corretta argomentazione sviluppata dai Giudici del merito il ricorrente ha dedotto il vizio di contraddittorietà intrinseca della motivazione e con gli atti del processo, individuati nelle prove testimoniali della persona offesa e del Comandante la Stazione dei CC.
Va, in primis, osservato che la difesa avrebbe dovuto dedurre il vizio di travisamento della prova quanto alle testimonianze, peraltro in nulla ravvisabile, atteso il tenore delle stesse e la plausibile interpretazione fornitane dalla Corte territoriale. Peraltro il ricorrente si limita a a proporre la versione della parte lesa, ritenuta preferibile rispetto a quella del Comandante dei Carabinieri, che è stata avvalorata dai riscontri obbiettivi individuati nel rinvenimento di attrezzi atti all'effrazione. In proposito, valga ricordare e ribadire che è inammissibile, per difetto di specificità "intrinseca" avuto riguardo alla sua struttura e formulazione, il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio indiziario posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 7/5/2015, Falbo, Rv. 264441). 2.11 secondo motivo è inammissibile perché privo di interesse, atteso che la Corte territoriale ha, se pure forse impropriamente, evocato l'aggravante del mezzo fraudolento, astrattamente ipotizzabile, nel passaggio motivazionale riportato nell'atto di ricorso, aggravante che, peraltro, in alcun modo ha ritenuto in concreto sussistente, né vi è stato il paventato incremento di pena citato dalla difesa.
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso è dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Deciso il 28 Giugno 2022