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Sentenza — n. 35292/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35292/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35292/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da BIANCO PAOLO nato a CASAL di PRINCIPE il 30/10/1957 avverso la sentenza del 19/05/2021 della CORTE di CASSAZIONEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Teresa BELMONTE udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso.RITENUTO IN FATTO 1.E' proposto ricorso straordinario avverso la sentenza della Corte di Cassazione n. 33951 del 19/05/2021 - dep. 13/09/2021, che ha rigettato il ricorso di Paolo Bianco avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 19 giugno 2019, che lo aveva dichiarato colpevole di favoreggiamento aggravato per l'attività prestata in favore del capoclan latitante Antonio Iovine, ( così riqualificato il reato di partecipazione all'associazione camorristica denominata 'clan dei casalesi').

Regesto Legislator

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art. 625-bis cod. proc. pen; Sentenza — n. 35292/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 33951 del 19/05/2021 - dep. 13/09/2021, che ha rigettato il ricorso di Paolo Bianco avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 19 giugno 2019, che lo aveva dichiarato colpevole di favoreggiamento aggravato per l'attività prestata in favore del capoclan latitante Antonio Iovine, ( così riqualificato il reato di partecipazione all'associazione camorristica denominata 'clan dei casalesi').

Parole chiave

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documenti d'identità scheda bianca appartenenza politica inchiesta per falsità atti uso di false generalità errore di persona

Disposizioni normative citate

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art. 625-bis cod. proc. pen
1.Secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale, l'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625-bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 1787/2011
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da BIANCO PAOLO nato a CASAL di PRINCIPE il 30/10/1957 avverso la sentenza del 19/05/2021 della CORTE di CASSAZIONEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Teresa BELMONTE udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso.RITENUTO IN FATTO 1.E' proposto ricorso straordinario avverso la sentenza della Corte di Cassazione n. 33951 del 19/05/2021 - dep. 13/09/2021, che ha rigettato il ricorso di Paolo Bianco avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 19 giugno 2019, che lo aveva dichiarato colpevole di favoreggiamento aggravato per l'attività prestata in favore del capoclan latitante Antonio Iovine, ( così riqualificato il reato di partecipazione all'associazione camorristica denominata 'clan dei casalesi').

2. Con il ricorso in esame, l'avvocato Carlo De Stavola, difensore di Paolo Bianco, denuncia l'errore di fatto nel quale sarebbe incorsa la I Sezione penale di questa Corte, che, nel ritenere che il figlio del ricorrente, Francesco Rosario Bianco, si fosse recato al seggio elettorale in data 13 giugno 2004, utilizzando una carta di identità falsa (si sarebbe trattato, in particolare, del duplicato del documento rilasciato il 06 agosto 2004, a seguito di denuncia di smarrimento del 05 agosto 2004), aveva affermato che "non vi era mai stata denuncia di smarrimento della carta di identità del figlio dell'imputato".

Nell'ottica difensiva, se la Corte di legittimità avesse tenuto conto della documentazione depositata dalla Difesa, attestante, appunto, il denunciato smarrimento della carta di identità del Francesco Rosario Bianco, altro sarebbe stato il significato attribuito alla conversazione n. 82 del 20 novembre 2003 ore 11.23 intercorsa tra Paolo Bianco e Rosa De Novellis, giacchè sarebbe risultato impossibile sostenere che il documento di cui i due interlocutori parlavano il 20/11/2003 -riferendosi al fatto che il documento era stato strappato - fosse quello del figlio del ricorrente, che, invece, lo avrebbe denunciato come smarrito solo a distanza di molti mesi; con la conseguenza che, al momento delle votazioni, egli aveva utilizzato illa propria carta di identità originale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. 1.Secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale, l'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625-bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di cassazione, consistono, rispettivamente, il primo, nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo, in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicché, rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto -e sono, quindi, inoppugnabili -gli errori di valutazione e di giudizio, anche quelli dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali(Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018,Rv. 273193 01).L'errore che può essere rilevato ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., in ogni caso, è solo quello decisivo, che abbia condotto ad una pronunzia diversa da quella che sarebbe stata adottata se esso non si fosse verificato(Sez. 6, n. 14296 del 20/03/2014,Rv. 259503 -01).

2. Tanto premesso, nella sentenza impugnata, la circostanza emergente dalla intercettazione in questione - registrata nel novembre 2003 - non risulta incompatibile con la interpretazione che ne hanno dato i giudici di merito e che la Corte di cassazione ha ritenuto non illogica, dal momento che nulla consente di escludere che la denuncia di smarrimento sia intervenuta a distanza di tempo dall'effettiva distruzione del documento. Tanto più in presenza di dati probatori, valorizzati dalla sentenza impugnata, provenienti dalle intercettazioni eseguite nei confronti di Bianco Paolo e Rosa De Novellis, da cui risulta che l'allora latitante Iovine Antonio si serviva di parenti e conoscenti per la falsificazione di documenti di identità che erano poi utilizzati dai suoi familiari in occasione delle visite a lui.

Condivisibilmente, si è ritenuto, pertanto, che la conversazione in questione, riportata anche nel ricorso, costituisca una sostanziale confessione dei fatti, confermando l'interpretazione che ne aveva già dato lo stesso Giudice di legittimità nel giudizio cautelare ( cfr. Sez. 5, n. 1787/2011). Questo conduce alla considerazione che la Corte di cassazione, nel valutare la questione oggi riproposta dalla Difesa - riguardante l'epoca in cui il figlio del ricorrente si recò al seggio elettorale rispetto a quella in cui, secondo il tenore della conversazione registrata, sarebbe avvenuta la distruzione del documento, e alla stessa denuncia di smarrimento, onde dimostrare la esibizione del proprio documento originale -non ne ha ravvisato la prospettata decisività, sottolineando che erano stati richiesti dei "duplicati di documenti", e utilizzando, dunque, il plurale.

In tale contesto, l'avere escluso, da parte del Giudice di legittimità, che vi fosse stata denuncia di smarrimento, mentre almeno in un caso, nel 2004, la denuncia venne presentata, non assume il rilievo decisivo che vorrebbe il ricorrente, proprio in ragione del riferimento alla pluralità di documenti duplicati, che non consente di escludere che siano stati usati in precedenza altri duplicati, rilasciati a prescindere dalla presentazione di denuncia. 3.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così d