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Sentenza — n. 35283/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35283/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35283/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con decreto emesso il 30 settembre 2019, il Tribunale di Trapani - Sezione Misure di prevenzione - aveva applicato a Scimonelli Giovanni Domenico la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nonché la confisca di svariati beni mobili registrati e beni immobili, intestati a lui e a Restivo Rosetta, nonché di rapporti bancari, ditte individuali e società riconducibili a lui, al padre Giuseppe, alla madre Adamo Paolina e a Restivo Rosetta. Avverso tale decreto, Scimonelli Giovanni Domenico e Restivo Rosetta avevano proposto appello, limitatamente al profilo patrimoniale delle misure di prevenzione, chiedendo la revoca della confisca.

Regesto Legislator

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art. 546 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35283/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Non avrebbe, inoltre, motivato in ordine ai beni che erano stati oggetto della confisca in sede penale. 2.2 Con un secondo motivo, deducono «la violazione e falsa applicazione delle disposizioni ex I. 57/65 in relazione al d.l. 159/2011». Sostengono che non vi erano i presupposti per confiscare il supermercato riconducibile alla «Esse Immobiliare s.r.I.», i beni intestati a Restivo Rosetta, gli immobili siti in Via Caprese e Via Vespri, i beni della «Occhio di Sole s.r.I.» e alcuni fondi agricoli. 2.3 Con un terzo motivo, deducono il vizio di violazione di legge, con riferimento all'art. 24 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Parole chiave

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confisca dei beni beni di famiglia revoca del trasferimento patrimoniale rinuncia alla sostanza beni sequestrati restituzione della proprietà

Disposizioni normative citate

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art. 546 cod. proc. pen
2.1 Con un primo motivo, deducono l'erronea applicazione dell'art. 546 cod. proc. pen., in relazione «all'onere del giudice di motivazione del provvedimento».
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SCIMONELLI GIOVANNI DOMENICO nato a LOCARNO il 08/08/1967 RESTIVO ROSETTA nata a PARTANNA IL 16/02/1969 avverso il decreto del 06/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale, ANDREA VENEGONI, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto emesso il 30 settembre 2019, il Tribunale di Trapani - Sezione Misure di prevenzione - aveva applicato a Scimonelli Giovanni Domenico la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nonché la confisca di svariati beni mobili registrati e beni immobili, intestati a lui e a Restivo Rosetta, nonché di rapporti bancari, ditte individuali e società riconducibili a lui, al padre Giuseppe, alla madre Adamo Paolina e a Restivo Rosetta. Avverso tale decreto, Scimonelli Giovanni Domenico e Restivo Rosetta avevano proposto appello, limitatamente al profilo patrimoniale delle misure di prevenzione, chiedendo la revoca della confisca.

La Corte di appello di Palermo - Sezione Misure di prevenzione - rilevava che, nelle more del giudizio, la gran parte dei beni oggetto del provvedimento impugnato erano stati già sottoposti a confisca definitiva, a seguito di sentenza di condanna emessa nell'ambito del processo penale n. 10944/08 R.G.N.R. In relazione a tali beni, ai sensi dell'art. 30 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, si limitava a dichiarare che la confisca era stata già eseguita in sede penale. Limitava, pertanto, il giudizio ai beni residui: alcuni beni mobili registrati intestati a Scimonelli Giovanni Domenico e alla «Esse Immobiliare s.r.I.»; alcuni rapporti bancari intestati a Scimonelli Giovanni Domenico, al padre Giuseppe e alla madre Adamo Paolina.

Con riferimento ad essi, rigettava l'appello.

2. Avverso il decreto della Corte di appello di Palermo, emesso il 6 dicembre 2021 (depositato il 24 dicembre 2021), Scimonelli Giovanni Domenico e Restivo L4- / Rosetta hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo del loro difensore di fiducia, deducendo l'inosservanza di norme processuali e il vizio di motivazione. 2.1 Con un primo motivo, deducono l'erronea applicazione dell'art. 546 cod. proc. pen., in relazione «all'onere del giudice di motivazione del provvedimento». Sostengono che, dalla motivazione del provvedimento impugnato, emergerebbe che la Corte di appello non avrebbe « con la dovuta accortezza esaminato il caso in oggetto».

Non avrebbe, inoltre, motivato in ordine ai beni che erano stati oggetto della confisca in sede penale. 2.2 Con un secondo motivo, deducono «la violazione e falsa applicazione delle disposizioni ex I. 57/65 in relazione al d.l. 159/2011». Sostengono che non vi erano i presupposti per confiscare il supermercato riconducibile alla «Esse Immobiliare s.r.I.», i beni intestati a Restivo Rosetta, gli immobili siti in Via Caprese e Via Vespri, i beni della «Occhio di Sole s.r.I.» e alcuni fondi agricoli. 2.3 Con un terzo motivo, deducono il vizio di violazione di legge, con riferimento all'art. 24 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Rappresentano che negli anni '90 vi era stata una richiesta di confisca del patrimonio dello Scimonelli, ma il Tribunale di Trapani - Sezione Misure di prevenzione - non aveva applicato la misura richiesta. La parte ritiene che l'effetto preclusivo determinato dal precedente provvedimento avrebbe dovuto indurre al medesimo esito anche l'attuale procedura. Si sarebbe dovuto sicuramente riconoscere l'effetto preclusivo con riferimento all'immobile acquistato nel 2002 (l'unico oggetto di entrambe le procedure), in relazione al quale era stato allegato un contratto di mutuo, che costituisce un elemento che, contrariamente a quanto ritenuto nel decreto che ha disposto la confisca, non sarebbe superabile neppure in considerazione dell'introduzione di nuovi elementi valutativi.

La Parte sostiene, poi, che dalla stessa perizia sarebbe possibile dedurre la congruità tra le fonti reddituali e gli acquisti, «quantomeno immobiliari», effettuati nel periodo preso in considerazione dal provvedimento di confisca. La parte contesta il ruolo che sarebbe stato riconosciuto allo Scimonelli di mero gestore del supermercato "Despar", gli esiti della perizia con riferimento al conto corrente n. 101529 intestato a Restivo Rosetta e le motivazioni del decreto di confisca, nella parte in cui afferma che l'immobile acquisito nel 2002 dovrebbe considerarsi acquisito con denaro di provenienza illecita.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo è inammissibile, poiché, sebbene ricondotto dai ricorrenti anche al vizio di inosservanza di norme processuali, si riduce a una mera censura, nel merito, della motivazione del provvedimento. Al riguardo, va ricordato che «Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n.1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente» (Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246). Né il limite può essere aggirato attraverso il riferimento all'art. 546 cod. proc. pen.: come più volte osservato da questa Corte - e di recente ribadito dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027) - i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione non possono essere superati ricorrendo al motivo dell'inosservanza delle norme processuali, in difetto di un'espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza. Quanto alla lamentata mancata motivazione in ordine ai beni confiscati in sede penale, è evidente che si tratta di una censura priva di qualsiasi fondamento, atteso che, in relazione a tali beni, la Corte di appello nulla ha disposto, limitandosi a prendere atto del provvedimento emesso in sede penale. 1.2 Inammissibile è pure il secondo motivo di ricorso, atteso che, anche con tale motivo, i ricorrenti censurano il merito della motivazione del provvedimento.

Va, peraltro, evidenziato che gran parte delle censure mosse con tale motivo sono inconferenti rispetto al provvedimento impugnato, poiché relative a beni già confiscati in sede penale. 1.3 Anche il terzo motivo, per analoghe ragioni, è inammissibile. Anche con tale motivo, i ricorrenti, sebbene invochino il vizio di inosservanza della legge penale, in sostanza, muovono censure al merito della decisione. Va, inoltre, evidenziato che tutte le censure mosse con tale motivo riguardano beni già confiscati in sede penale, in relazione ai quali il provvedimento impugnato nulla ha disposto.

Il motivo, peraltro, nella parte relativa alle argomentazioni spese con riferimento alla precedente procedura, è del tutto privo di autosufficienza, non avendo la parte allegato al ricorso gli atti in questione né li ha specificamente indicati quali atti dei quali riteneva necessaria l'allegazione. Le argomentazioni in questione, in ogni caso, sono inconferenti, poiché relative a un immobile già sottoposto a confisca in sede penale.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali