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Sentenza — n. 35257/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35257/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35257/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da DI LEONARDO VINCENZO nato i a TERMOLI il 23/06/1978 avverso la sentenza del 17/06/2021 del TRIBUNALE di 'ARINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Teresa BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Luigi GIORDANO, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Udienza tenutasi ai che sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 -

Regesto Legislator

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art. 585 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35257/2022 — snpen · Corte di Cassazione: b) e comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 36767 del 17/11/2020, Rv. 28016301). 3.Nel caso di specie, il dispositivo della sentenza è stato letto al termine dell'udienza del 03 febbraio 2020, e la motivazione è stata depositata ( in data 7 febbraio 2020) nel termine di quindici giorni previsto dal citato art. 32, alla scadenza del quale ( 18 febbraio 2020), prendeva a decorrere quello per impugnare, come detto, fissato dalla legge in trenta giorni: il termine ultimo era, dunque, quello del 19 marzo 2020, al quale, tuttavia, deve essere aggiunto un ulteriore periodo di 64 giorni - corrispondente alla sospensione dei termini dal 9/03/2020 all' 11/05/2020 disposta dall'art. 83 dl. n. 18 del 2020, in relazione alla emergenza pandemica da Covid-19.

Parole chiave

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termine di sospensione rinvio del dibattimento osservanza dei termini scadenza di disdetta assenza prolungata domanda d'asilo tardiva

Disposizioni normative citate

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art. 585 cod. proc. pen
74/2000, art. 585 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da DI LEONARDO VINCENZO nato i a TERMOLI il 23/06/1978 avverso la sentenza del 17/06/2021 del TRIBUNALE di 'ARINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Teresa BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Luigi GIORDANO, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Udienza tenutasi ai che sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 -

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Larino, quale giudice di appello, ha dichiarato inammissibile l'impugnazione avverso la sentenza del Giudice di pace di Termoli perché tardivamente proposta. 2.Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, cori il ministero del difensore di fiducia, avvocato Nicola Bonaduce, il quale, con un unico motivo, denuncia erronea applicazione della legge, in specie, degli artt. 32 D. L.vo n. 74/2000, art. 585 cod. proc. pen. e della normativa emergenziale da Covid -19. Premesso che il Giudice di pace ha dato lettura al termine dell'udienza del 3 febbraio 2020 del solo dispositivo, avendo depositato la sentenza nel termine di quindici giorni stabilito dall'art. 32 citato, calcolando la sospensione decretata per fronteggiare la pandemia, dal 9 marzo all'il maggio 2020, il termine ultimo per proporre l'impugnazione (30 giorni ai sensi dell'art. 585 co. 1 lett.

b) cod. proc. pen., cadeva il 12 maggio 2020, coincidente con quello del deposito dell'appello che, quindi, era tempestivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato. 1.Ai sensi dell'art. 32 co. 4 D. Igs. n. 74 del 2000, "La motivazione della sentenza è redatta dal Giudice in forma abbreviata e depositata nel termine di quindici giorni dalla lettura del dispositivo. Il Giudice può dettare la motivazione direttamente a verbale". 2.Con riferimento al termine per impugnare la sentenza del giudice di pace, trova applicazione l'art. 2 d.lgs. cit., che prevede l'estensione delle norme del codice di rito nei procedimenti innanzi al giudice di pace, salvo non sia diversamente stabilito. Trattandosi di sentenza emessa all'esito del dibattimento e depositata nel termine di legge, il termine per impugnare è quello fissato dall'art. 585 co. 2 cod. proc. pen, pari a trenta giorni che, come è stato puntualizzato, decorre, per le parti presenti, dal quindicesimo giorno successivo alla emissione della sentenza, qualora tale termine sia stato rispettato; nel caso di deposito fuori termine, il termine decorre, invece, dalla notifica dell'avviso di deposito, ai sensi degli art. 548, comma 2, e 585, comma 1, lett.

b) e comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 36767 del 17/11/2020, Rv. 28016301). 3.Nel caso di specie, il dispositivo della sentenza è stato letto al termine dell'udienza del 03 febbraio 2020, e la motivazione è stata depositata ( in data 7 febbraio 2020) nel termine di quindici giorni previsto dal citato art. 32, alla scadenza del quale ( 18 febbraio 2020), prendeva a decorrere quello per impugnare, come detto, fissato dalla legge in trenta giorni: il termine ultimo era, dunque, quello del 19 marzo 2020, al quale, tuttavia, deve essere aggiunto un ulteriore periodo di 64 giorni - corrispondente alla sospensione dei termini dal 9/03/2020 all' 11/05/2020 disposta dall'art. 83 dl. n. 18 del 2020, in relazione alla emergenza pandemica da Covid-19.

Il termine ultimo per impugnare, va, dunque, fissato al 21 maggio 2022., che risulta pienamente rispettato dall'appellante, che ha depositato l'impugnazione il 12 maggio 2020 ( cfr. sentenza impugnata), ovvero il primo giorno utile immediatamente dopo la cessazione della causa di sospensione decretata in periodo pandemico.t 4.Erroneamente, dunque, la Corte di appello ha dichiarato inammissibile il gravame di merito in ragione di una tardività che, invece, non sussisteva, giacchè l'appello era stato proposto tempestivamente ai sensi del combinato disposto degli artt. 585 co. 1 lett.

b) cod. proc. pen. e 32 co. 4 D. L.gs n. 274 del 2000. L'epilogo del presente scrutinio di legittimità è l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per il giudizio al Tribunale di Larino. Così deciso in Roma