Sentenza — n. 35237/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Tribunale di Forlì decideva con sentenza in data 17 aprile 2018 nei confronti di Saverio Moschillo e Giuseppe Sampietro e con altra sentenza in data 27 febbraio 2019 nei confronti di Antonio Rotondi. Le due sentenze riguardavano le medesime condotte, attribuite ai tre imputati, di bancarotta fraudolenta prefallimentare della Falber Confezioni S.r.l. (a seguire Falber). In particolare, Antonio Rotondi, quale amministratore unico dal 21.9.2012 e liquidatore della fallita Faber in data 11.2.2013; Saverio Moschillo, in qualità di amministratore e presidente del Consiglio di Amministrazione fino al 21.9.2012, e successivamente di socio di fatto della stessa;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 69 cod. pen, art. 597 cod. proc. pen, art. 81 cod. pen, art. 29 cod. pen, art. 606 comma 3 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35237/2022 — snpen · Corte di Cassazione: I ricorsi per cassazione sono proposti con atti separati nell'interesse di Saverio Moschillo, Antonio Rotondi, Giuseppe Sampietro, i cui motivi saranno enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: ROTONDI ANTONIO nato a AVELLINO il 13/06/1951 MOSCHILLO SAVERIO nato a ARIANO IRPINO il 21/04/1946 SAMPIETRO GIUSEPPE nato a ARIANO IRPINO il 03/07/1957 avverso la sentenza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore TOMASO EPIDENDIO che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di SAMPIETRO GIUSEPPE limitatamente alla determinazione della pena, che va rideterminata nella misura di anni due e mesi quattro di reclusione, nonché per l'inammissibilità del ricorso nel resto, come pure in ordine ai ricorsi proposti nell'interesse di ROTONDI ANTONIO e MOSCHILLO SAVERIO.
Uditi il difensore avvocato MAURO ANETRINI, nell'interesse di Sampietro Giuseppe e quale sostituto processuale dell'avvocato GABRIELE BORDONI, nell'interesse di Moschillo Saverio, che ha illustrato e si riportato ai motivi dei ricorsi, insistendo per l'accoglimento degli stessi; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Forlì decideva con sentenza in data 17 aprile 2018 nei confronti di Saverio Moschillo e Giuseppe Sampietro e con altra sentenza in data 27 febbraio 2019 nei confronti di Antonio Rotondi. Le due sentenze riguardavano le medesime condotte, attribuite ai tre imputati, di bancarotta fraudolenta prefallimentare della Falber Confezioni S.r.l. (a seguire Falber). In particolare, Antonio Rotondi, quale amministratore unico dal 21.9.2012 e liquidatore della fallita Faber in data 11.2.2013; Saverio Moschillo, in qualità di amministratore e presidente del Consiglio di Amministrazione fino al 21.9.2012, e successivamente di socio di fatto della stessa;
Giuseppe Sampietro, in qualità di socio di fatto e poi di legale rappresentante della società Amos S.r.l., erano accusati di bancarotta fraudolenta per distrazione per avere (capo a) trasferito da FALBER ad AMOS n. 206.887 capi di abbigliamento mai più rinvenuti, nonché per avere ceduto dalla prima alla seconda capi per un valore di euro 24 milioni circa, somma mai versata dalla società acquirente. Con le sentenze del 17 aprile 2018 (per Moschillo e Sampietro) e del 27 aprile 2019 (per Rotondi) il Tribunale di Forlì in relazione al capo a) della contestazione riteneva la responsabilità penale di Moschillo e Rotondi, nonché per Sampietro, limitatamente però alla cessione di capi per un valore di 24 milioni di euro, con assoluzione di tale ultimo imputato per la residua parte della contestazione.
Al capo b) Rotondi e Moschillo erano accusati di bancarotta per distrazione per avere erogato a più riprese somme di denaro mai restituite alla società controllata di diritto statunitense FAMOLA INC., nonché di avere versato alle società Regia srl e Saverio Moschillo Rappresentanze, le quali svolgevano per la fallita attività di intermediazione dei capi marchiati JOHN RICHMOND e HUSKY, somme eccedenti le provvigioni effettivamente spettanti alle stesse. Al capo c) sempre Rotondi e Moschillo venivano accusati di bancarotta preferenziale per avere, in pregiudizio degli altri creditori, versato le provvigioni effettivamente dovute alle società Regia srl e Saverio Moschillo Rappresentanze.
Moschillo veniva ritenuto responsabile per i reati di cui ai capi b) e c) mentre Rotondi era mandato assolto dal Tribunale di Forlì. Infine al capo d) Rotondi e Moschillo erano accusati di bancarotta fraudolenta documentale relativamente alle modalità di tenuta della contabilità e di iscrizione di alcune voci. Veniva ritenuta la responsabilità di Rotondi, mentre Moschillo veniva mandato assolto perché il fatto non sussiste. Per l'effetto Saverio Moschillo veniva condannato alla pena di anni quattro di reclusione e Giuseppe Sampietro, concesse le attenuanti generiche, alla pena sospesa di anni due di reclusione, oltre alle pene accessorie per la durata di anni dieci.
Rotondi, concesse le attenuanti generiche prevalenti, veniva condannato alla pena sospesa di anni due di reclusione, oltre alle pene accessorie di legge per la durata di anni uno.
2. Con una terza sentenza il Tribunale di Forli in data 12 febbraio 2019, nei confronti di Giuseppe Sampietro, quale amministratore e poi liquidatore di AMOS srl, dichiarata fallita in data 4.6.2014, nonché di Silvio Celentano, liquidatore di quest'ultima dal 28.2.2014, riteneva la responsabilità, per quanto di interesse, di Sampietro in ordine al capo b), per bancarotta preferenziale in favore della predetta Falber Fashion (l'imputazione originaria veniva corretta come da intestazione della sentenza di primo grado); di Sampietro in ordine ai capi c) e d) quanto ai reati rispettivamente previsti dall'art. 217, comma 2, e 217, comma 1, legge fall., per bancarotta semplice documentale e per non avere richiesto la dichiarazione di fallimento di AMOS, così aggravando il dissesto.
Con la sentenza di cui sopra, ritenuti provati tutti gli addebiti, Sampietro veniva condannato alla pena di anni quattro di reclusione, applicate le pene accessorie di legge per la durata di anni tre. Nella sola parte motiva della pronuncia gli imputati venivano infine condannati al risarcimento del danno in favore del fallimento, costituitosi parte civile, danno che però non veniva liquidato neppure in parte, non essendo possibile acquisire prova dell'effettiva consistenza dello stesso.
3. La Corte di appello di Bologna, con la sentenza emessa il 12 febbraio 2021, a seguito della riunione dei tre procedimenti, riformava parzialmente le impugnate sentenze: - dichiarando non doversi procedere nei confronti di Saverio Moschillo in ordine al reato di cui al capo c) per estinzione a seguito di prescrizione e riconosciute le circostanze attenuanti generiche riduceva la pena principale ad anni tre di reclusione e alla medesima durata quelle accessorie fallimentari; - riduceva la pena per Giuseppe Sampietro, riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti e la continuazione fra tutti i reati contestati nei procedimenti riuniti, rideterminando la pena principale in anni due e mesi sei di reclusione e le pene accessorie fallimentari nella medesima durata; - assolveva Antonio Rotondi dal reato di cui al capo d) perché il fatto non sussiste; - condannava Sampietro al risarcimento del danno in favore del fallimento Amos da liquidarsi in separato giudizio, con provvisionale di 200.000,00 euro.
Confermava nel resto le sentenze.Pertanto all'esito del secondo grado di giudizio residuava la responsabilità penale: - in merito al fallimento Falber Confezioni (proc. n. 1967/13 RGNR), quanto al capo a) di Rotondi e Sampietro per bancarotta fraudolenta per distrazione in favore di Amos (limitatamente alla cessione dei capi di abbigliamento dalla Falber alla Amos da cui il credito di 24 milioni di euro), nonché di Moschillo per l'intero; - quanto al capo b) per bancarotta fraudolenta per distrazione da parte del solo Moschillo per le somme erogate in favore di Falmola; - in ordine al fallimento Amos (n. 5236/14 RGNR) di Sampietro per i capi b) (bancarotta preferenziale in favore della Falber Fashion), c) (bancarotta semplice documentale) e d) (bancarotta semplice per aggravamento del dissesto).
4. I ricorsi per cassazione sono proposti con atti separati nell'interesse di Saverio Moschillo, Antonio Rotondi, Giuseppe Sampietro, i cui motivi saranno enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
5. Il ricorso proposto dall'avv. Gabrielle Bordoni nell'interesse di Saverio Moschillo si articola in quattro motivi. 5.1. Il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 216 e 223 legge fall. Il motivo riguarda il capo a) relativo alla bancarotta per distrazione di capi di abbigliamento con valore pari a 206mila circa, nonché di ulteriori capi la cui cessione costituiva un credito per 24 milioni di euro sempre in favore e nei confronti della Amos S.r.l. e propone due profili di censura. Il primo inerisce la circostanza che la Corte di appello, come prima il Tribunale, a Moschillo abbiano addebitato l'ammanco di merci della Falber Confezioni non in quanto amministratore di fatto della stessa, bensì quale amministratore di Falber Fashion S.r.l., che invece disponeva delle merci in forza del contratto di affitto di azienda.
La censura viene proposta come vizio di motivazione per travisamento. Il secondo profilo di censura afferisce alla circostanza che il dato quantitativo della merce di magazzino della Falber sarebbe incerto, per omessa sincronizzazione fra situazione di fatto e risultanze contabili, cosicchè la stima della merce distratta sarebbe inficiata. Inoltre, vi sarebbe contraddizione fra la cessione delle merci da Falber a Amos senza corrispettivo e la bancarotta per pagamenti preferenziali contestata a Sampietro, quale amministratore unico della Amos, in favore di Falber Fashion. 5.2.
Il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 217 e 224 legge fall. quanto al capo B).Il motivo riguarda i versamenti effettuati senza titolo da parte di Falber a Falmola, società di diritto statunitense, a Regia S.r.l. e a Saverio Moschillo Rappresentanze S.r.l. La Corte non avrebbe valutato che il vantaggio per i pagamenti alla Falmola, sua controllata al 40%, grazie al contratto di licenza del marchio Akkurated, comportava invece vantaggi anche per la fallita Falber. Sotto altro profilo la sentenza impugnata viene censurata in quanto avrebbe verificato la sussistenza del dolo ex post e non ex ante, il che avrebbe consentito di escludere la consapevolezza e volontà di danneggiare i creditori, legittimando invece operazioni in favore della controllata, che ex ante potevano ritenersi utili a favorire un recupero della situazione finanziaria.
Per altro si tratterebbe di vantaggi compensativi nell'ambito di una realtà imprenditoriale di gruppo, come tale da valutarsi anche in relazione al dolo. Dal che la possibile riqualificazione in colposa della condotta e dunque nel delitto di bancarotta semplice per aver posto in essere operazioni imprudenti. 5.3. Il terzo motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 69 cod. pen. in ordine al giudizio di sola equivalenza delle circostanze attenuanti generiche. 5.4. Il quarto motivo deduce nullità della sentenza nella parte in cui condanna Moschillo al pagamento delle spese processuali a favore della parte civile non costituita nei suoi riguardi.
6. Il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Rotondi dall'avv. Nello Pizza si articola in unico motivo e denuncia la violazione di legge in relazione all'art. 597 cod. proc. pen. Per Rotondi residua, infatti, la condanna per il solo capo a) della bancarotta Falber, in relazione alla distrazione di merce in favore di Amos da cui il credito di 24 milioni di euro, a seguito della assoluzione operata dalla Corte d'appello in ordine al capo d). La censura riguarda la circostanza che la Corte di appello non abbia ridotto la pena, conseguentemente alla assoluzione dal capo d), in violazione del divieto di reformatio in peius.
7. Il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Sampietro dall'avv. Mauro Anetrini si articola in sette motivi. 7.1 II primo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'art. 216, comma 1, n. 1 legge fall. nonché vizio di motivazione in relazione a due profili di doglianza per la bancarotta di Falber Confezioni.Quanto al primo, per essere stata considerata distrattiva la condotta posta in essere in adempimento di un contratto estimatorio che non depauperava la fallita e per non essere stata valutata la clausola risolutiva espressa prevista per il caso di sottoposizione a procedura concorsuale di una delle contraenti.
Quanto al secondo profilo, Sampietro denuncia l'assenza di motivazione in ordine alla mancata fuoriuscita dei capi di abbigliamento dal patrimonio aziendale. In sostanza, deduce il ricorrente come la Corte di appello non abbia valutato che il contratto non trasferiva la proprietà, in quanto i capi di abbigliamento rimanevano nella sfera giuridica della Falber Confezioni. Inoltre, la dichiarazione di fallimento di Falber Confezioni aveva determinato un riacquisto della proprietà della merce in capo alla fallita. 7.2. Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione per illogicità della sentenza impugnata, in ordine al mancato riconoscimento dei vantaggi compensativi (sempre in relazione alla bancarotta di Falber Confezioni).
In particolare il ricorrente censura la sentenza che non ha congruamente valorizzato i vantaggi compensativi che, nella previsione dell'agente, potevano trarsi dall'operazione di cessione dei capi di abbigliamento obsoleti, pur avendo tenuto in conto che la cessione dei capi da Falber a Amos avveniva nell'ambito di un gruppo societario e che serviva per un verso a Falber a non apparire in crisi finanziaria e a mantenere formalmente alti i fatturati, in relazione alla reputazione nel settore merceologico di riferimento nonché verso gli istituti di credito, per altro verso che artificiosamente il valore dei capi ceduti era ben inferiore ai 24 milioni di euro di credito oggetto di contestazione. 7.3.
Il terzo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del delitto di bancarotta preferenziale in danno della Amos, per il pagamento nel 2014 in favore di Falber Fashion di 488.895,08 euro, nonostante lo stato di dissesto dal 2009 (capo b - proc. 5236/14 RGNR) in ordine al perseguimento della finalità di salvaguardare l'attività sociale e evitare il fallimento. In sostanza, deduce il motivo, i pagamenti avvenivano con finalità di salvataggio di Amos, anche a fronte della mancanza di iniziative di Falber per la riscossione del credito. 7.4 Il quarto motivo denuncia vizio di mancanza di motivazione in ordine al capo d) per la bancarotta Amos, quanto al ritenuto aggravamento del dissesto in relazione ai complessivi risultati economici della fallita negli esercizi precedenti e al motivo di appello connesso alla assenza di passività in forza del contratto estimatorio.In particolare, la Corte non avrebbe valutato il motivo inerente l'assenza di passività per Amos a fronte del contratto estimatorio e non avrebbe valutavo neanche gli utili di Amos negli anni 2007-2012 . 7.5 II quinto motivo denuncia, quanto alla bancarotta semplice documentale della Amos, violazione di legge in relazione all'art. 216 comma 1 n. 1 legge fall. in relazione all'art. 2214, comma 2, cod. civ. e vizio di motivazione conseguente, per aver reputato il libro magazzino come scrittura contabile obbligatoria.
In particolare la Corte di appello non avrebbe valutato l'efficacia documentale del sistema di contabilizzazione dei capi di magazzino attraverso i codici a barre né la facoltatività della tenuta del libro magazzino. 7.6. Il sesto motivo denuncia violazione di legge quanto all'art. 81 cod. pen. e 219 comma 2 legge fall., nonché 69 cod. pen., per aver applicato l'aumento per la continuazione in luogo della cd. continuazione fallimentare in relazione ai capi c) e d) del procedimento per la bancarotta 'Amos, nonché per non aver applicato la diminuzione di pena conseguente alla prevalenza delle attenuanti generiche sull'aumento ex art. 219, comma 2, legge fall. sulla pena base del capo b). 7.7.
Il settimo motivo lamenta violazione dell'art. 29 cod. pen. essendo stata irrogata la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici nonostante la reclusione fosse inferiore a tre anni di reclusione.
8. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte datate 20 aprile 2022 — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso del Rotondi in quanto non specifico rispetto alla motivazione impugnata. Inammissibili il primo e secondo motivo del ricorso del Sampietro, perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che rileva come Falber non avesse provato per cinque anni a vendere a terzi solvibili i capi di abbigliamento, continuando a cederli ad Amos; inammissibili il terzo e quarto motivo perché il pagamento alla Falber non consentiva di ritenere che il fallimento potesse essere ragionevolmente evitato; il quinto motivo infondato, in quanto il sistema dei codici a barre non consentiva di ricostruire il magazzino; fondato il sesto motivo afferente la continuazione fallimentare, con pena rideterminabile dalla Corte di cassazione in anni due e mesi quattro di reclusione, quindi con annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
Quanto al ricorso di Moschillo, dichiararsi inammissibili i primi due motivi per le ragioni esposte in precedenza per Sampietro in ordine ai rapporti fra Falber e Amos, nonché inammissibile il terzo motivo quanto al bilanciamento di circostanze non censurabile a fronte della congrua motivazione.9. Con memoria datata 2 maggio 2022 la difesa di Moschillo insisteva nei motivi, a fronte della requisitoria della Procura generale, rilevando per altro l'omessa valutazione del quarto motivo di ricorso; la difesa di Sampietro con memoria in pari data replicava al parere della Procura generale insistendo sulla natura estinnatoria del citato contratto fra Falber e Amos, sulla adeguatezza del sistema di contabilizzazione dei capi come emerso dal testimoniale, mentre insisteva — a fronte del parere del difetto di interlocuzione della Procura generale — sulla natura di pagamenti di 'salvataggio' e non preferenziali in favore della Falber Fashion, sui motivi relativi alla pena accessoria della interdizioni dai pubblici uffici, nonché sui 'vantaggi compensativi'.
8. Il ricorso è stato trattato con discussione orale delle parti, a seguito di tempestiva richiesta, come riportato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso di Sampietro in parte è fondato e in parte va rigettato, quello di Moschillo è infondato, mentre quello di Rotondi è inammissibile per le ragioni che seguono.
2. Il primo motivo del ricorso nell'interesse di Moschillo censura la sentenza impugnata quanto alla bancarotta prefallimentare della Falber Confezioni, per il quale, con Rotondi, che non ha impugnato sul punto, Moschillo è stato ritenuto responsabile quale amministratore e presidente del consiglio di amministrazione della Falber per tutte le condotte distrattive, consistite:
a) nell'ammanco di prodotti finiti per 206.887 capi di abbigliamento, che non risultavano nella disponibilità dalla Amos;
b) nella cessione di ulteriori capi di abbigliamento intervenuta da Falber a Amos per un credito di 24 milioni di euro. Il Tribunale di Forlì aveva ritenuto che la prima condotta distrattiva fosse attribuibile a Moschillo in quanto la fallita aveva stipulato con Falber Fashion, nuova società amministrata proprio da Moschillo, un contratto di cessione di affitto di azienda comprendente anche il magazzino. Il mancato rinvenimento dei capi di abbigliamento, non giustificato da fatture, comunque privo di un numero adeguato di documenti di trasporto, per altro redatti a mano e in favore di società inesistenti, dunque giudicate inattendibili dal Tribunale, e comunque in grado di giustificare solo parte delle cessioni in favore di acquirenti albanesi, -determinava la responsabilità penale di Moschillo.
Moschillo rispondeva anche della seconda condotta distrattiva in favore di Amos, questa volta in concorso con Sampietro, quest'ultimo socio di fatto, direttore operativo e del personale oltre che dipendente della Falber, nonché che rappresentante legale della Amos. 2.1 II primo motivo proposto da Moschillo è infondato. 2.1.1 A fronte della censura che contesta che il ricorrente è stato ritenuto penalmente responsabile sia come titolare della Falber Fashion, società affittuaria, dell'ammanco delle merci, la Corte di appello argomenta chiaramente, con motivazione congrua, che Moschillo era socio di fatto della Falber Confezioni, dopo esserne stato formalmente amministratore e presidente del consiglio di amministrazione fino al 21 settembre 2012, sia anche quale amministratore della Falber Fashion affittuaria, cosicchè nella doppia qualità, e dunque anche nella prima contestata nell'imputazione, aveva la gestione del magazzino e doveva rispondere dell'ammanco di oltre 206 mila capi di abbigliamento.
In tal senso nessuna rilevanza assume il contratto di affitto (stipulato il 24 settembre 2012), anche allegato dal ricorrente, in considerazione della circostanza che il cumularsi delle due qualità nella stessa persona, in ragione della sostanziale sovrapponibilità delle due società come la ditta delle stesse palesa, dimostra l'inesistenza di una cesura fra i due ruoli nel tempo in capo a Moschillo, come ha ritenuto correttamente la Corte di appello. Pertanto il motivo risulta inammissibile, perché generico, in quanto non chiarisce in che termini la prova del secondo ruolo riesca a annullare quella del primo, ad escluderne la qualità di socio di fatto della Falber Confezioni e a disarticolare il ragionamento probatorio. 2.1.2 Anche la censura in ordine alla di quantità di capi di abbigliamento distratti è inammissibile, perché versata a chiedere una rivalutazione in fatto a fronte di motivazione logica e congrua.
A ben vedere, infatti, la motivazione impugnata rende conto (foll. 10 e ss.) delle ragioni per le quali la tesi sostenuta dal consulente tecnico della difesa — richiamata in ricorso, pur se non allegata, il che rende il ricorso privo di autosufficienza sul punto — sia in tutto smentita da un allegato al contratto di affitto di azienda, quindi un dato documentale offerto dalla società stessa al di fuori del processo: inoltre anche la 'scomparsa', senza adeguate giustificazioni contabili, di oltre la metà dei capi risultanti contabilmente in magazzino, dunque un quantitativo assolutamente rilevante, rende solida e congrua la motivazione impugnata. 2.1.3.
Ulteriore profilo di censura attiene alla asserita contraddizione fra la cessione di merci fra Falber Confezioni e Amos e la bancarotta preferenziale contestata a Sampietro quale amministratore di Amos in favore di Falber Fashion. A riguardo deve rilevarsi come il motivo sia stato proposto solo in questa sede e non vi sia traccia di analoga censura in appello.Da che si trae la inammissibilità dello stesso, perché la doglianza non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto.
Va premesso che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «deve ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, c.p.p.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità, con riferimento ad un capo e ad un punto della decisione già oggetto di appello, di uno dei possibili vizi della motivazione con riferimento ad elementi fattuali richiamabili, ma non richiamati, nell'atto di appello: solo in tal modo è, infatti, possibile porre rimedio al rischio concreto che il giudice di legittimità possa disporre un annullamento del provvedimento impugnato in relazione ad un punto della decisione in ipotesi inficiato dalla mancata/contraddittoria/manifestamente illogica considerazione di elementi idonei a fondare il dedotto vizio di motivazione, ma intenzionalmente sottratti alla cognizione del giudice di appello.
Ricorrendo tale situazione, invero, da un lato il giudice della legittimità sarebbe indebitamente chiamato ad operare valutazioni di natura fattuale funzionalmente devolute alla competenza del giudice d'appello, dall'altro, sarebbe facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della sentenza d'appello con riguardo al punto della decisione oggetto di appello, in riferimento ad elementi fattuali che in quella sede non avevano costituito oggetto della richiesta di verifica giurisdizionale rivolta alla Corte di appello, ma siano stati richiamati solo ex post a fondamento del ricorso per cassazione» (così Sez. 2, n. 32780 del 13/07/2021, De Matteis, Rv. 281813;
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Li Vigni, Rv. 269368). Ad ogni buon conto, dal punto di vista logico, il trasferimento di risorse da Amos a Falber Fashion comunque integra una distrazione in favore di una nuova e diversa società rispetto a Falber Confezioni, con danno sia per Amos che per Falber Confezioni. 2.2.
Il secondo motivo nell'interesse di Moschillo riguarda la bancarotta per distrazione dal patrimonio della Falber Confezioni di importi per complessivi 2.221.330,73 euro dal 2007 al 2012 in favore della Falmola, controllata al 60% dallo stesso Moschillo, nonché per il residuo 40% da Falber Confezioni (capo b per la bancarotta Falber). 2.2.1 A ben vedere la valutazione effettuata dalla Corte al fol. 13 non risulta operata ex post, a differenza di quanc6) dedotto, bensì il Giudice di merito considera il dato che Falmola versasse già in condizioni critiche dal 2007.
Dunque la valutazione viene` effettuata da una posizione ex ante, rilevando la Corte come nonostante le predette condizioni critiche la fallita continuasse a versare anno dopo anno, portando un maggior vantaggio alla società inglese Akkurate, titolare del marchio Richmond commercializzato da Falmola, e non certamente per Falber. D'altro canto, la Corte di appello ha escluso vantaggi compensativi nell'ambito della dinamica del gruppo di società, con giudizio non censurato in concreto, valutazione per altro in linea con l'orientamento giurisprudenziale che in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per escludere la natura distrattiva di un'operazione di trasferimento di somme da una società ad un'altra, ritiene non sufficiente allegare la partecipazione della società depauperata e di quella beneficiaria ad un medesimo "gruppo", dovendo, invece, l'interessato dimostrare, in maniera specifica, il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell'interesse di un gruppo ovvero la concreta e fondata prevedibilità di vantaggi compensativi, ex art. 2634 cod. civ., per la società apparentemente danneggiata (Sez. 5, n. 47216 del 10/06/2019, Zanoni, Rv. 277545 - 01;
Sez. 5, n. 46689 del 30/06/2016, Coatti, Rv. 268675 - 01). A differenza di quanto verificatosi nel caso richiamato dal ricorrente — Sez. 5, n. 16206 del 02/03/2017, Magno, Rv. 269702 — tale dimostrazione non è stata assolutamente fornita, essendosi limitato Moschino ad allegare il contratto di licenza per lo sfruttamento economico del marchio da parte di Falbel, senza dimostrare quanto gli investimenti per un quinquennio nella società straniera abbia prodotto in termini di utili e maggiori vendite nel mercato statunitense per Falbel. Il motivo sul punto è pertanto infondato quanto al profilo esaminato. 2.2.2 Le considerazioni che precedono incidono anche sul tema della prova del dolo della distrazione, afferente l'ulteriore punto di censura, nel senso che il ricorrente deduce che Moschillo avrebbe agito al più con colpa nell'interesse del gruppo.
Anche su tale profilo la motivazione della Corte di appello è ineccepibile (fol. 13), argomentando che poteva ritenersi sussistere al più imprudenza in una fase iniziale, ma non certo a fronte della persistenza di erogazioni in sostanza 'a fondo perduto' realizzate fino quasi al fallimento — al 2012, mentre il fallimento di Falber interviene nel 2013 — e soprattutto con il parere contrario del collegio sindacale, il che prova, secondo la Corte territoriale, la piena consapevolezza della pericolosità delle operazioni di depauperamento, reiterate almeno con l'accettazione di quell'effetto.
Ne consegue che, in certo qual modo, sia il motivo a 'travisare' la sentenza impugnata, nella parte in cui attribuisce gli indici di fraudolenza a una valutazione ex post. In vero la sentenza impugnata, che prefigura il dolo eventuale come opzione secondaria, è in linea con la giurisprudenza di questa Corte di cassazione, che richiede il solo dolo generico per la bancarotta per distrazione. Pacifico orientamento consolidato richiede che l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione sia costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte giur>sl'Hrudenza dilegig1'mi9(Sez. 5, n. 3229 del 14/12/2012 - dep. 22/01/2013, Rossetto e altri, Rv. 253932; conf.:
Sez. 5, n. 21846 del 13/02/2014 - dep. 28/05/2014, Bergamaschi, Rv. 260407). Pertanto la prova del dolo è stata congruamente fornita con indici valutati ex ante, a cominciare dal parere contrario del collegio sindacale, e il motivo è infondato. 2.3 Il terzo motivo è afferente il buon governo delle norme in tema di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche con l'aggravante contestata. Sul punto la Corte di appello riconosce a Moschillo le circostanze attenuanti generiche per l'età, e però le valuta equivalenti alla aggravante contestata in ragione del ruolo di «vero artefice delle operazioni in esame».
In vero, non si rinviene alcuna incongruità o illogicità nel giudizio di equivalenza di cui si è dato conto, evidenziando il ruolo di fatto di 'regista' del ricorrente nella complessa dinamica delittuosa, elemento certamente riconducibile ai parametri dell'art. 133, comma 1, n.
1) e 3), e comma 2, n. 1), cod. pen. D'altro canto, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto. (Sez. Un., n. 10713 del 25 febbraio 2010, Contaldo, Rv. 245931).
Presupposti integrati dalla sentenza impugnata, cosicchè il motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. 2.4 Quanto al quarto motivo, lo stesso è infondato in quanto il tenore del dispositivo è precisabile alla luce della motivazione della sentenza al fol. 15, integrazione che consente senza dubbio di comprendere che la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile costituita Fallimento Amos riguardi 'i predetti' con riferimento esclusivo a Celentano e Sampietro, non anche a Moschillo che non era imputato nel processo per il fallimento Amos.
Infatti l'unica parte civile costituita è la curatela del Fallimento Amos e non anche la curatela del Fallimento Falber Confezioni. Pertanto il ricorso di Moschillo va rigettato.
3. L'unico motivo di ricorso di Rotondi è inammissibile. Infatti, la motivazione del trattamento sanzionatorio da parte della Corte di appello è congrua e logica oltre che conforme alla legge, rilevando come la pena non possa essere ulteriormente ridotta, pur a seguito dell'assoluzione dal delitto sub capo d), in quanto la pena era già determinata nel minimo. La pena irrogata dalla Corte di appello nei confronti di Rotondi è quella di anni due di reclusione ed è la pena minima già indicata dal Tribunale, ritenendo prevalenti le attenuanti generiche sulla aggravante dell'art. 219 Legge fall.
Al di sotto dei due anni di reclusione, a seguito del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti nella massima estensione, a seguito della esclusione del capo d) per l'assoluzione, non è possibile determinare la pena, essendo il minimo edittale del delitto ex art. 216, comma 1, legge fall. di anni tre di reclusione. Una pena inferiore ai due anni di reclusione risulterebbe illegale in quanto è già valutata la riduzione dell'attenuante prevalente nella massima estensione. D'altro canto di recente la Corte di cassazione ha rilevato come in tema di reati fallimentari non viola il disposto di cui all' art. 597, comma 4, cod. proc. pen. la sentenza del giudice d'appello che, avendo pronunciato assoluzione per alcuni dei fatti di bancarotta commessi nello stesso fallimento e ritenuto la circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall. subvalente rispetto alle attenuanti riconosciute, abbia mantenuto la pena stabilita dal giudice di primo grado nel minimo edittale con la diminuzione massima per le attenuanti, non esercitando la suddetta aggravante alcun effetto sulla misura della pena (Sez. 5, n. 34303 del 07/10/2020, Moroni, Rv. 279974, in caso assolutamente sovrapponibile a quello in esame.) Per altro, come osserva la Procura Generale, il motivo non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che pone con chiarezza il tema del minimo della pena come ragione della dosimetria.
Il motivo è dunque manifestamente infondato e generico, quindi inammissibile.
4. Il ricorso proposto nell'interesse di Sampietro riguarda la bancarotta per distrazione di capi di abbigliamento per 24 milioni di euro da Falber Confezioni a Amos (capo a), nonché le condotte di bancarotta preferenziale di euro 488.895,08 euro versati da Amos Sri a Falber Fashion (capo a), bancarotta semplice documentale in relazione alla tenuta irregolare da parte della Amos (capo c), nonché bancarotta semplice per non aver richiesto la dichiarazione di fallimento aggravando il dissesto della Amos (capo d). 4.1. Il primo motivo censura la motivazione per non aver escluso la distrazione in forza del contratto estimatorio allegato al ricorso.
A riguardo va evidenziato che, vedendosi in tema di 'doppia conforme', ben può farsi ricorso anche alla sentenza di primo grado essendo le due pronunce un unicum nel caso in esame. Il Tribunale di Forlì con la sentenza del 17 aprile 2018 riferiva che Falber aveva continuato a cedere capi di abbigliamento alla Amos così maturando un credito di 24 milioni di euro in forza di un contratto — del quale riferiva la teste Milva Rossi, dipendente di Falber — che prevedeva che la Falber cedesse le rimanenze di magazzino divenute obsolete a Amos, la quale le avrebbe rivendute in punti vendita outlet e avrebbe pagato il corrispettivo al momento della vendita dei capi alla propria clientela.
Lo scopo del contratto era quello di far apparire Falber come una società solida e florida, per poter continuare a fruire del credito bancario. Poiché Amos non riusciva a vendere i prodotti, e quindi a pagare a Falber alcunchè, il Tribunale attribuiva valore distrattivo all'operazione, rilevando come non emergesse per Falber alcuna ragione che giustificasse le continue cessioni di merci alla società Amos, senza per altro rinegoziare mai i termini dell'accordo. Anche la Corte di appello riferiva del credito vantato da Falber per 24 milioni di euro al momento del fallimento, a fronte di un credito di 17.550 euro verso Amos al 30 ottobre 2008, a dimostrazione della crescita esponenziale del credito.
La Corte conferma la chiara valenza distrattiva del contratto evidenziando come la continuità delle dazioni dei capi di abbigliamento nonostante l'insolvenza della Amos (fin dal 2011 il credito verso Amos risultava inesigibile, Trib. Forlì fol. 21), costituissero la prova della condotta, per altro anche censurata dal collegio sindacale, che aveva sollecitato la riscossione del credito in ben due occasioni (fol. 11 della sentenza della Corte di appello, fol. 21 della sentenza del Tribunale). D'altro canto in modo congruo la Corte di appello, riportata la ragione per la quale il Tribunale aveva ritenuto, sulla scorta anche della prova testimoniale, il contratto predetto atto distrattivo, non ha indugiato, confermando tale natura in modo congruo e motivato.
I Giudici di merito di fatto intendono il contratto come un contratto di vendita a tutti gli effetti. Va qui per altro richiamato il principio per cui l'accertamento, da parte del giudice del merito, della volontà delle parti contraenti emergente da una clausola contrattuale non può essere soggetto al sindacato della Corte di cassazione se l'indagine è stata condotta senza violazione delle norme stabilite dalla legge per l'interpretazione dei contratti ed è sorretta da congrua e logica motivazione (Sez. 4, n. 4754 del 18/11/2020, dep. 2021, Viva! Banca, Rv. 280483 - 01;
Conf. Sez. 2, n. 750 del 1971, Rv. 11773301). Va evidenziato, altresì, come l'interpretazione dei Giudici di merito sia assolutamente congrua, poiché il contratto allegato al ricorso manca del tutto dell'elemento distintivo proprio del contratto estimatorio, ex art. 1556 cod. civ., vale a dire dell'alternativa al pagamento del prezzo della restituzione con termine entro il quale l'accípiens debba restituire la merce. Il contratto prevede solo una dilazione di pagamento a 180 giorni dalla vendita delle merce, termine in relazione al quale alcuna azione di risoluzione Falber ha mai intrapreso nel corso di quasi un decennio, perseverando in una attività antieconomica, quella di continuare a consegnare merce senza ricevere il pagamento da parte di Amos (sentenza impugnata, fol. 14).
D'altro canto lo stesso titolo del contratto, per quanto non determinante, non fa alcun riferimento alla natura estimatoria, bensì vi si legge, come citato dalla sentenza del Tribunale: Contratto di fornitura per lo smaltimento delle eccedenze produttive fuori produzione. E anche quanto al profilo della clausola risolutiva di diritto per il caso di fallimento di una delle contraenti, che determinava la restituzione della merce, di fatto determinava la restituzione con merce ormai svalutata che, come è osservato dalle sentenze di merito, ben avrebbe potuto essere venduta a clienti solvibili dal 2005 in avanti e non consegnata all'inadempiente Amos.
Ne consegue la infondatezza del motivo. 4.2. Quanto al secondo motivo, afferente i vantaggi compensativi, è manifestamente infondato per quanto già valutato in ordine ad analoga censura proposta nell'interesse di Moschillo e trattata al punto 2.2.1. 4.3. Quanto al terzo motivo, prende le mosse dall'argomento che i pagamenti avvennero nel corso del 2014 da parte di Amos in via preferenziale in favore di Falber Fashion — la nuova società che era subentrata a Falber Confezioni, e non in favore di quest'ultima o di Serravalle Outlet Mali S.r.l., altro creditore pure esistente (cfr. fol. 6 della sentenza di appello) — poiché si trattava di "pagamenti di salvataggio", cioè tesi a evitare la cessazione delle dazioni di merci e dunque il fallimento della società.
La Corte di appello chiarisce con motivazione congrua (fol.
14) che se pure Amos senza le consegne dei capi non poteva produrre utilità, al 2014 era ormai accertato che Amos non riusciva a produrre comunque utilità nonostante le consegne, posto che la società non riusciva a vendere, cosicchè «era del tutto incongruo e antieconomico perseverare».La scelta di privilegiare l'uno o l'altro pagamento, da parte di Sampietro quale amministratore di Amos, a fronte dello stato di insolvenza della società accertato dalla Corte di appello e manifestatosi con la sentenza di fallimento del 4 giugno 2014 (il Tribunale di Forlì la fa risalire al 2009, fol. 5 della sentenza 12 febbraio 2019), del tutto evidente nel gennaio-febbraio 2014 al momento dei contestati pagamenti preferenziali, per la Corte di appello integra a buona ragione il delitto contestato.
La motivazione impugnata è in linea con i principi di diritto proprio della fattispecie contestata. La Corte territoriale rende conto della violazione della "par condicio creditorum" nella procedura fallimentare (elemento oggettivo) e del dolo specifico costituito dalla volontà di recare un vantaggio al creditore soddisfatto, con l'accettazione della eventualità di un danno per gli altri creditori (elemento soggettivo). Il tema dei 'pagamento di salvataggio' in vero richiede che sia ragionevole in concreto che l'operazione di pagamento in preferenza conduca a un risultato concreto, utile a evitare il fallimento, il che nel caso in esame non è.
Infatti, in tema di bancarotta preferenziale, l'elemento soggettivo del reato è costituito dal dolo specifico, consistente nella volontà di recare un vantaggio al creditore soddisfatto, con l'accettazione della eventualità di un danno per gli altri secondo lo schema del dolo eventuale; ne consegue che tale finalità non è ravvisabile allorché il pagamento sia volto, in via esclusiva o prevalente, alla salvaguardia della attività sociale o imprenditoriale ed il risultato di evitare il fallimento possa ritenersi più che ragionevolmente perseguibile (Sez. 5, n. 54465 del 05/06/2018, M., Rv. 274188;
Sez. 5, n. 16983 del 05/03/2014, Liori, Rv. 262904 — 01). E bene la Corte di appello ha chiarito perché fosse del tutto irragionevole ipotizzare che i pagamenti nell'anno 2014 da parte di Amos a Falber Fashion potessero evitare il fallimento della stessa Amos: le forniture di capi di abbigliamento sarebbero state assicurate, ma non le vendite degli stessi, non realizzate anche negli anni precedenti da parte di Amos. Per altro il Tribunale di Forlì, in sentenza del 12 febbraio 2019 (fol. 5), rappresenta come i pagamenti in favore di Falber Fashion avvenissero in anticipo sulla scadenza e come non fossero stati pagati i debiti già scaduti da tempo nei confronti di Falber Confezionì, a riprova della preferenzialità e del dolo correlato, quello di favorire la new-company ledendo la garanzia patrimoniale della decotta Falber Confezioni.
Il motivo è dunque infondato. 4.4 Il quarto motivo censura la sentenza in ordine alla condotta di aggravamento del dissesto per l'astenersi dal chiedere il fallimento, in quanto non sarebbero stati valutati i complessi risultati economici della fallita negli esercizi precedenti, anche in considerazione del contratto estimatorio e degli utili degli anni 2007 - 2012. Ma tale censura propone una rilettura in fatto delle risultanze di merito, in quanto Amos era in stato di insolvenza dal 2009, stato evidentemente non risolto dagli utili, come osserva il Tribunale di Forlì, e in considerazione della natura non estimatoria del contratto, del quale si è detto.
Pertanto l'accumularsi dell'ingente debito (cfr. sentenza Tribunale di Forlì, fol.
15) senza alcuna concreta possibilità di risolvere lo stato di insolvenza, integra secondo i Giudici di merito, che motivano in modo congruo e ragionevole sul punto, il delitto in esame. E ciò in linea con il principio di diritto per cui in tema di bancarotta semplice, l'aggravamento del dissesto punito dagli artt. 217, comma primo, n. 4 e 224 legge fall. deve consistere nel deterioramento, provocato per colpa grave o per la mancata richiesta di fallimento, della complessiva situazione economico- finanziaria dell'impresa fallita, non essendo sufficiente ad integrarlo l'aumento di alcune poste passive (Sez. 5, n. 27634 del 30/05/2019, Bernardi, Rv. 276920 - 01).
Nel caso in esame l'insolvenza risaliva al 2009 e da quella data fino 4 giugno 2014 il dissesto si è aggravato per l'omessa richiesta della dichiarazione di fallimento, con degrado complessivo della situazione economica. 4.5. Il quinto motivo riguarda la bancarotta documentale semplice per irregolare tenuta delle scritture e dei libri della Amos. I giudici di merito ricostruiscono in modo ineccepibile la confusione contabile riscontrata dagli organi del fallimento, tanto che non solo mancava il libro magazzino, ma anche le altre scritture non consentivano di ricostruire la situazione contabile, come riepilogato dal Tribunale di Forlì ai foll. 13 e ss. della sentenza n. 257/19.
In tal senso la censura limitata al libro magazzino — a fronte dell'imputazione e delle sentenze di merito che non si limitano all'analisi di tale assenza — è generica, perché la complessiva confusione contabile resta comprovata anche a prescindere dall'esistenza o meno del libro magazzino. Che per altro, a buona ragione, viene ritenuta necessaria, con motivazione congrua e non sindacabile in fatto, a fronte del principio per cui l'oggetto del reato di bancarotta semplice documentale è rappresentato da qualsiasi scrittura la cui tenuta è obbligatoria, dovendosi riconnprendere tra queste anche quelle richiamate dal comma secondo dell'art. 2214 cod. civ., e cioè tutte le scritture che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa (Sez. 5, n. 5461 del 25/11/2016, dep. 06/02/2017, Falda, Rv. 269094 - 01;
Sez. 5, n. 23621 del 11/04/2016, Poli, Rv. 267122 - 01); . Proprio sul punto della natura dell'attività della Amos e sulla indispensabilità del libro magazzino, tanto che lo stesso Sampietro non conosceva la consistenza reale delle merci, si sofferma con motivazione congrua e logica il Tribunale di Forlì, con conferma della Corte di appello: la Amos svolgeva l'attività di rivendita di capi di vestiario dei quali non aveva alcuna contezza in difetto dei libri contabili obbligatori, anche ai sensi dell'art. 2214, comma 2, cod. civ. essendo il libro magazzino funzionale ad avere contezza delle rimanenze, non risultando sufficiente il sistema di registrazione con il codice a barre, non a caso integrato, per l'individuazione del numero di capi di vestiario, dall'elenco allegato dei capi di abbigliamento consegnati in forza del ritenuto contratto cd. estimatorio.
Ne consegue l'infondatezza del motivo di ricorso. 4.6. Il sesto e il settimo motivo sono invece fondati. La condanna di Sampietro alla pena di anni due e mesi sei di reclusione è stata determinata a seguito del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti, che riducono la pena base relativa al capo a) (bancarotta per distrazione fallimento Falber) di anni tre ad anni due di reclusione, alla quale viene fatto seguire l'aumento per la continuazione ex art. 81 cod. pen. per i reati fallimentari del fallimento Amos, quindi di mesi quattro di reclusione per la bancarotta preferenziale di cui al capo b), nonché di un mese ciascuno per i reati sub capi c) e d).
A ben vedere le circostanze attenuanti prevalenti escludono del tutto la continuazione fallimentare ex art. 219 legge fall. che andava applicata in luogo della continuazione ai sensi dell'art. 81 cod. pen. per tutti i reati relativi al fallimento Amos. Difatti non poteva, e non lo è stata, essere applicata anche in relazione alla condotta del fallimento Falber, in quanto la pluralità di atti di bancarotta è considerata, ai sensi dell'art. 219, comma secondo, n. 1 legge fallimentare, come semplice circostanza aggravante del reato solo all'interno del medesimo procedimento concorsuale; ne consegue che, nel caso in cui le dichiarazioni di fallimento siano plurime ed autonome, le rispettive condotte illecite realizzano una ipotesi di concorso di reati, con applicazione del cumulo materiale delle pene, ovvero, se ne sussistono i presupposti, dell'istituto della continuazione (Sez. 5, n. 31408 del 04/06/2004, Melloni, Rv. 229277 - 01).
Pertanto la Corte di appello correttamente ha applicato il vincolo della continuazione fra il delitto più grave e quelli satellite, in quanto relativi a due diversi fallimenti.Non di meno il motivo è fondato in quanto, risultando applicabile la continuazione fallimentare ex art. 219 fra i soli delitti satellite, che opera in luogo di quella consueta ex art. 81 cod. pen., la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche importa l'esclusione degli aumenti per i reati di cui ai capi c) e d), fermo restando l'aumento ex art. 81 cod. pen. di mesi quattro di reclusione per il capo b) in relazione al più grave delitto sub capo a), trattandosi di fallimenti diversi, cosicchè la pena può essere rideterminata complessivamente da questa Corte in anni due e mesi quattro di reclusione, in forza della possibilità, riconosciuta alla Corte di cassazione dall'art. 620, lett. I), cod. proc. pen., di procedere direttamente alla determinazione della pena nelle ipotesi, come quella in esame, in cui alla situazione da correggere possa porsi rimedio senza accertamenti e valutazioni discrezionali su circostanze e punti controversi, suscettibili di diversi apprezzamenti di fatto, che rimangono in quanto tali operazioni incompatibili con le attribuzioni del giudice di legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 4594 del 17/01/2018, Cantile, Rv. 272019 - 01;
Sez. 5, n. 6782 del 06/12/2016, dep. 13/02/2017, Laconi, Rv. 269450 - 01). Anche il settimo motivo è fondato, in quanto già la pena finale irrogata dalla Corte, ma anche quella determinata in accoglimento del sesto motivo di ricorso, nella misura di anni due e mesi sei, ora di anni due e mesi quattro di reclusione, è inferiore a quella di anni tre che avrebbe determinato l'applicazione della interdizione temporanea dai pubblici uffici erroneamente confermata dalla Corte di appello. Quanto alle pene accessorie fallimentari, spetta a questa Corte rilevare, prendendo atto che la Corte Costituzionale (sent. n. 222 del 2018) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 216 legge fall. nella parte in cui determinava nella misura fissa di dieci anni, anziché fino a dieci anni, la durata delle pene accessorie previste per i reati fallimentari, che va disposto l'annullamento con rinvio.
A ben vedere la Corte di appello non motiva in ordine alla riduzione delle pene accessorie fallimentari da anni dieci alla durata della pena principale ma provvede in tal senso solo in dispositivo. A fronte della ulteriore riduzione della pena principale in accoglimento del ricorso, trattandosi di valutazione discrezionale che non spetta alla Corte di legittimità, la statuizione sul punto va annullata con rinvio, per consentire alla Corte di appello di motivare in ordine alla durata delle pene accessorie fallimentari.
5. All'inammissibilità del ricorso per Antonio Rotondi consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186). Per il rigetto del ricorso di Saverio Moschillo lo stesso va condannato al solo pagamento delle spese del procedimento. Nulla è dovuto da Giuseppe Sampietro stante la parziale fondatezza del ricorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Sampietro Giuseppe, limitatamente alla commisurazione della pena, che ridetermina in anni due mesi quattro di reclusione ed alla pena accessoria dell'interdizione dai pp.uu., che elimina. Annulla la medesima sentenz