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Sentenza — n. 35226/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35226/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35226/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza emessa il 19.12.2018, il Tribunale di Firenze assolveva Mongelluzzi Marianna dalle imputazioni di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale nonché di bancarotta semplice, che le erano state contestate nella qualità dì amministratore unico della società "Gioconda s.r.l.", dichiarata fallita il 22 gennaio 2014. Il Tribunale condannava, invece, Mongelluzzi Libero (padre dell'odierna ricorrente), nella qualità di amministratore di fatto della società fallita, in relazione alle medesime imputazioni di bancarotta fraudolenta distrattiva e bancarotta semplice, assolvendolo dal reato di bancarotta documentale. Con sentenza emessa il 6 maggio 2020, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza di primo grado, impugnata sia dal pubblico ministero che da Mogelluzzi Libero, condannava quest'ultimo nonché Mongelluzzi Marianna in ordine al reato di bancarotta fraudolenta documentale.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 35226/2022 — snpen · Corte di Cassazione: L'avv. Valentina Sanfelice, per l'imputata, con memoria scritta, ha insistito per raccoglimento del ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere accolto. 1.1 Il primo motivo di ricorso è fondato. La sentenza impugnata, deliberata il 6 maggio 2020, ricade, ratione temporis, nell'alveo precettivo dell'art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen.,introdotto dalla L. n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017. La disposizione citata prevede che, nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta procedura di revisione penale storno abbandono del procedimento per truffa rettificazione della decisione revisione bancaria
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MONGELLUZZI MARIANNA nata a SAN GIOVANNI ROTONDO il 07/07/1987 avverso la sentenza del 05/03/2020 della CORTE DI APPELLO DI FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale Pasquale Serrao d'Aquino, che ha chiesto di accogliere il ricorso e annullare con rinvio la sentenza.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 19.12.2018, il Tribunale di Firenze assolveva Mongelluzzi Marianna dalle imputazioni di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale nonché di bancarotta semplice, che le erano state contestate nella qualità dì amministratore unico della società "Gioconda s.r.l.", dichiarata fallita il 22 gennaio 2014. Il Tribunale condannava, invece, Mongelluzzi Libero (padre dell'odierna ricorrente), nella qualità di amministratore di fatto della società fallita, in relazione alle medesime imputazioni di bancarotta fraudolenta distrattiva e bancarotta semplice, assolvendolo dal reato di bancarotta documentale. Con sentenza emessa il 6 maggio 2020, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza di primo grado, impugnata sia dal pubblico ministero che da Mogelluzzi Libero, condannava quest'ultimo nonché Mongelluzzi Marianna in ordine al reato di bancarotta fraudolenta documentale.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, Mongelluzzi Marianna ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo di ricorso, deduce la violazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. La parte rappresenta che l'imputata, essendo stata assolta in primo grado, poteva essere condannata in appello solo a seguito della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. A tal riguardo, evidenzia che tale rinnovazione sarebbe stata assolutamente necessaria, poiché il giudice d'appello era pervenuto al giudizio di condanna attraverso una diversa lettura delle medesime prove dichiarative assunte in primo grado. 2.2 Con un secondo motivo, deduce la violazione degli artt. 216, 217 e 223 legge fall.

Sostiene che la sentenza impugnata sarebbe carente sotto il profilo motivazionale, nella parte relativa alla prova del dolo. 2.3 Con un terzo motivo, deduce il vizio di motivazione. La parte sostiene che, dall'istruttoria, non sarebbe emersa la consapevolezza da parte dell'imputata dell'irregolare od omessa tenuta delle scritture contabili né sarebbe emerso il coinvolgimento della medesima nella gestione della società. I giudici di merito, pertanto, avrebbero dovuto assolvere l'imputata o, quantomeno, condannarla per la diversa fattispecie della bancarotta documentale semplice.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di accogliere il ricorso e annullare la sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.

4. L'avv. Valentina Sanfelice, per l'imputata, con memoria scritta, ha insistito per raccoglimento del ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere accolto. 1.1 Il primo motivo di ricorso è fondato. La sentenza impugnata, deliberata il 6 maggio 2020, ricade, ratione temporis, nell'alveo precettivo dell'art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen.,introdotto dalla L. n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017. La disposizione citata prevede che, nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.

Nella specie, la Corte di appello di Firenze ha ribaltato la pronuncia di assoluzione adottata dal Tribunale, senza procedere alla rinnovazione dell'istruttoria. Ha fondato la pronuncia di condanna su una diversa valutazione di quelle stesse prove dichiarative (e, in modo particolare, della testimonianza del curatore), in base alle quali il giudice di primo grado aveva assolto l'imputata. La decisione della Corte territoriale di non disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è errata e si pone in contrasto con il precetto dell'art. 603, comma 3-bis, sopra ricordato per le ragioni di seguito esposte.

I concetti utili ai fini dell'inquadramento e della risoluzione del caso in rassegna possono essere enucleati sulla scorta dell'insegnamento espresso dalle Sezioni Unite Pavan (n. 14426 del 21/12/2018). Agli effetti di cui all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., la prova dichiarativa deve avere le seguenti caratteristiche:

a) deve trattarsi di prova che può avere a oggetto sia dichiarazioni percettive che valutative perché la norma non consente interpretazioni restrittive di alcun genere;

b) dev'essere espletata a mezzo del linguaggio orale (testimonianza; esame delle parti; confronti; ricognizioni);

c) dev'essere decisiva essendo stata posta dal giudice di primo grado a fondamento dell'assoluzione;

d) di essa il giudice di appello deve dare una diversa valutazione. Solo ove sussistano, congiuntamente, tutte le suddette condizioni, il giudice di appello ha l'obbligo di rinnovare l'istruttoria e se, in presenza di appello proposto dal pubblico ministero, non adempie all'obbligo incorre in una "violazione di legge". Nel caso ìn esame, le prove dichiarative hanno tutte le caratteristiche richieste dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., posto che: si tratta di dichiarazioni percettive; sono state raccolte a mezzo di testimonianza; sono decisive, in quanto su di esse si fondano sia la sentenza di assoluzione di primo grado che quella di condanna in appello; di esse la Corte territoriale ha dato una diversa valutazione. 1.2 L'accoglimento del primo motivo di ricorso determina l'assorbimento dei restanti motivi. La sentenza impugnata, conseguentemente, deve essere annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad al