Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 34789/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against burglary conviction citing lack of specific grounds for acquittal and procedural defects.

Numero d'incarto Sentenza — n. 34789/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeals by Greco and Greco inadmissible regarding their conviction for violation of domicile. The defendants argued for acquittal based on the unique nature of the incident and requested a lighter sentence due to their cooperative attitude. The court rejected these claims, stating that the lower courts provided sufficient reasoning for the conviction and that the cassation appeal failed to address the specific grounds required for review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; The Court of Cassation cannot admit cassation appeals that merely reiterate arguments already rejected by the appellate court without presenting new, specific grounds for acquittal or demonstrating a violation of law.

Parole chiave

Generato dall'IA
violation of domicile lack of specific grounds procedural inadmissibility appellate review limits sentencing equivalence violazione di domicilio soggiorno ininterrotto domicilio separato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez.
Art. 131-bis cod. pen.
Il primo motivo di ricorso lamenta mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto al mancato proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. degli imputati.
Art. 69 cod. pen.
A proposito del giudizio di comparazione, va ricordato che la Corte di cassazione non può censurare le scelte dei giudici di appello giacché le statuizioni relative al giudizio ex art. 69 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di ciascuna parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I.
art. 131-bis cod. pen
Il primo motivo di ricorso lamenta mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto al mancato proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen.
art. 69 cod. pen
A proposito del giudizio di comparazione, va ricordato che la Corte di cassazione non può censurare le scelte dei giudici di appello giacché le statuizioni relative al giudizio ex art. 69 cod.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di ciascuna parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi
quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv.
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv.
Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica
269745; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica).
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo
Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli
245930; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv.
Corte cost. 13/6/2000 n.186
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: GRECO ANGELO nato a PALERMO il 30/05/1962 GRECO CLAUDIO nato a NICHELINO il 08/05/1968 avverso la sentenza del 23/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; lette le conclusioni del Procuratore generale FRANCESCA CERONI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 23 aprile 2021 dalla Corte di appello di Torino, che ha confermato la decisione del Tribunale della stessa città che aveva condannato Angelo e Claudio Greco per violazione di domicilio avvenuta all'interno dei locali della legatoria Sturna.

2. Contro la sentenza di cui sopra gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia, che ha redatto un'unica impugnativa per entrambi. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto al mancato proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. degli imputati. Circa la ritenuta abitualità, la violazione di domicilio appare un fatto assolutamente unico; il fatto, inoltre, sarebbe lieve perchè i prevenuti erano convinti di entrare in un luogo abbandonato. 2.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia mancanza di motivazione circa la quantificazione della pena, in particolare con riferimento al giudizio di mera equivalenza e non di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto dell'atteggiamento collaborativo dei prevenuti e della grave difficoltà in cui i due si trovavano al momento del fatto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono inammissibili.

1. Il primo motivo di ricorso — che attiene al mancato proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. — è inammissibile dal momento che la Corte territoriale ha fornito una motivazione, sia pur sintetica, ma adeguata a giustificare il giudizio di non tenuità del fatto, affermando l'insidiosità della condotta posta in essere nonostante la proprietà privata fosse difesa da recinzioni e cancelli. D'altra parte il relativo motivo di appello si era limitato a sostenere la tesi della speciale tenuità con affermazioni inconferenti, sostenendo che i due imputati fossero animati dalla volontà di apprendere il materiale ferroso abbandonato e valorizzando un dato privo di valenza nell'ottica dell'art. 131-bis cod. pen., vale a dire l'immediato allontanamento forzato alla vista del custode e del cane.

Analoghe considerazioni vanno svolte quanto all'abitualità, giacché la Corte di merito ha affermato che i Greco erano gravati da numerosi precedenti penali e sia il ricorso che l'appello non contengono osservazioni specifiche circa l'assenza, in capo agli imputati, di precedenti della stessa indole.

2. Il secondo motivo di ricorso — che denunzia mancanza di motivazione circa il giudizio di mera equivalenza e non di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche — è inammissibile giacché non vi era corrispondente motivo di appello. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316;

Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica). Non solo. A proposito del giudizio di comparazione, va ricordato che la Corte di cassazione non può censurare le scelte dei giudici di appello giacché le statuizioni relative al giudizio ex art. 69 cod. pen., implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245930; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450).

3. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di ciascuna parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere i proponenti in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in