Sentenza — n. 34780/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa sentenza al vaglio odierno di questa Corte è stata pronunziata il 23 marzo 2021 dalla Corte di appello di Genova, che ha confermato la decisione del Tribunale della stessa città che aveva condannato Marghe Iccardi per tentato furto in un supermercato Coop di merce del valore di euro 43,73, riconoscendole l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. 'pen. e le circostanze attenuanti generiche.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 162-ter cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Sentenza — n. 34780/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Dei con l'Avv. Federico Fontana, difensore della persona offesa Coop). La persona offesa e le parti avrebbero dovuto essere sentite ai sensi dell'art. 162-ter cod. pen.; di tale disposizione ricorrevano tutti i presupposti e la sentenza impugnata andrebbe annullata sul punto. Trattandosi di tentativo di furto — prosegue la ricorrente — la merce è stata recuperata intatta e rimessa in vendita, sicché la corresponsione della somma di 100 euro deve ritenersi completamente satisfattiva, come peraltro ritenuto, sia pure indirettamente, dai Giudici di entrambi i gradi del giudizio di merito. 2.2.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ICCARDI MARGHE nata a FORMIA il 13/05/1976 avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; lette le conclusioni del Procuratore generale FRANCESCA CERONI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; lette le conclusioni dell'Avv. MASSIMILIANO DEI, per la ricorrente, che insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La sentenza al vaglio odierno di questa Corte è stata pronunziata il 23 marzo 2021 dalla Corte di appello di Genova, che ha confermato la decisione del Tribunale della stessa città che aveva condannato Marghe Iccardi per tentato furto in un supermercato Coop di merce del valore di euro 43,73, riconoscendole l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. 'pen. e le circostanze attenuanti generiche.
2. Contro la sentenza di cui sopra l'imputata ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia Avv. Massimiliano Dei. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione dell'art. 162-ter cod. pen. e mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. La Corte territoriale avrebbe illogicamente ritenuto che il versamento a favore dell'istituto Gaslini di Genova della somma di 100 euro documentato dalla difesa dell'imputata non si riferisse a questo procedimento, mentre tale versamento, come risulta anche dalla causale, era stato effettuato per conto di Coop Liguria, su indicazione del difensore della persona offesa (come risulta dallo scambio di mail allegato al ricorso dell'Avv.
Dei con l'Avv. Federico Fontana, difensore della persona offesa Coop). La persona offesa e le parti avrebbero dovuto essere sentite ai sensi dell'art. 162-ter cod. pen.; di tale disposizione ricorrevano tutti i presupposti e la sentenza impugnata andrebbe annullata sul punto. Trattandosi di tentativo di furto — prosegue la ricorrente — la merce è stata recuperata intatta e rimessa in vendita, sicché la corresponsione della somma di 100 euro deve ritenersi completamente satisfattiva, come peraltro ritenuto, sia pure indirettamente, dai Giudici di entrambi i gradi del giudizio di merito. 2.2.
Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione dell'art. 131-bis cod. pen. perché la Corte territoriale ha dato peso a due precedenti, senza tenere conto del tempo in cui essi furono commessi. 2.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione di legge quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6), cod. pen., erroneamente negata perché si era ritenuto che il risarcimento non fosse pertinente al reato commesso dall'imputata ai danni della Coop.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato per quanto di ragione. In particolare, è fondato il primo motivo di ricorso, dal momento che la Corte di merito ha escluso la possibilità di valutare il proscioglimento ex art. 162- ter cod. pen. (non 162-bis come si legge nella sentenza impugnata) in ragione di una svista rispetto al vaglia prodotto dalla difesa dell'imputata, che intendeva, così, documentare il versamento di una somma a favore della persona offesa a titolo di risarcimento del danno. La Corte territoriale, infatti, ha affermato sussistere il dubbio che il versamento fosse riferito a tutt'altra vicenda in ragione del beneficiario della somma — l'istituto Gaslini e non la Coop Liguria — ma non ha verificato che la causale del vaglia del 29 maggio 2020 era "donazione Iccardi Marghe per conto di coop Liguria".
Così facendo, la Corte di appello ha sostenuto che non vi fosse la prova di un legame tra la corresponsione della somma a favore dell'istituto Gaslini e la vicenda sub iudice, legame che, invece, emergeva già dalla causale (che recava l'indicazione che il versamento avveniva per conto di Coop Liguria) e che è risultato confermato dalla mail inviata dall'Avv. Federico Fontana, difensore della Coop, all'Avv. Dei — prodotta in allegato al ricorso — in cui si confermava di avere dato indicazione al difensore di controparte di effettuare il risarcimento direttamente a favore dell'istituto Gaslini, in ossequio ad una politica aziendale generalmente adottata dalla società difesa quando si tratta di ricevere risarcimenti del danno per reati commessi ai suoi danni.
Ebbene, l'errata valutazione di un dato documentale acquisito al processo — che sì è risolto in un travisamento della prova — e il conforto che deriva dalle mail allegate al ricorso, impongono dì annullare la sentenza impugnata affinché la Corte di appello attui il contraddittorio previsto dall'art. 162-ter cod. pen. Ogni altra questione è assorbita.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della