Sentenza — n. 34775/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte d'appello di Lecce, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto da questa Corte con sentenza del 20 febbraio 2018, ha confermato la decisione resa dal giudice dell'udienza preliminare, ritenendo Ronzino De Nitto responsabile del reato, a lui ascritto in rubrica, di partecipazione all'associazione armata di stampo mafioso denominata Sacra Corona Unita ed in particolare della sua componente "tuturanese".
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 34775/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il primo motivo è fondato ed assorbe il secondo. Il procedimento doveva essere trattato, originariamente, all'udienza del 23 settembre 2020, che, tuttavia, non si è tenuta (per ragioni interne all'ufficio ed estranee alle dinamiche processuali) ed è stata rinviata ad altra data, il 13 gennaio 2021, alla quale, poi, il giudizio è stato è stato celebrato con trattazione cartolare (secondo le modalità disciplinate dall'art. 23-bis dl. 137 del 2020, convertito con I. n. 176 del 18 dicembre 2020) ed è stato definito. La notifica del rinvio (d'ufficio) è stata effettuata in favore di un omonimo del difensore, (l'avv.
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da DE NITTO RONZINO, nato a Mesagne, il 29 ottobre 1975; avverso la sentenza del 13 gennaio 2021, della Corte d'appello di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale TOMASO EPIDENDIO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore dell'imputato, avv. Pasquale Annicchiarico, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Lecce, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto da questa Corte con sentenza del 20 febbraio 2018, ha confermato la decisione resa dal giudice dell'udienza preliminare, ritenendo Ronzino De Nitto responsabile del reato, a lui ascritto in rubrica, di partecipazione all'associazione armata di stampo mafioso denominata Sacra Corona Unita ed in particolare della sua componente "tuturanese".
2. Avverso tale decisione ricorre il De Nitto, articolando due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo, formulato sotto il profilo dell'inosservanza di norma processuale, si lamenta l'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza di rinvio, fissata per 13 gennaio 2021, notificato ad altro omonimo professionista. Mai notiziato della calendarizzazione di tale udienza, sarebbe poi decaduto dalla facoltà di formulare istanza di discussione orale e di depositare memorie nei termini prescritti. 2.2. Con il secondo motivo, formulato sotto il profilo del vizio di motivazione, il ricorrente censura la ritenuta inammissibilità dei motivi dedotti con la memoria depositata per l'udienza originariamente fissata per il 23 settembre 2020 (e poi rinviata al 13 gennaio 2021), tesi a contestare le credibilità soggettiva ed oggettiva dei dichiaranti.
La corte territoriale non avrebbe considerato come la censura sull'intervenuta affermazione della responsabilità per il capo contestato (formulata nei motivi di appello) involgesse necessariamente anche l'unico elemento a suo carico, appunto le dichiarazioni rese dai collaboratori e, quindi, anche la loro credibilità. Le accuse formulate da questi ultimi, si continua, sarebbero generiche e non darebbero conto della specifica intraneità del Nitto alla consorteria criminosa, ma testimonierebbero esclusivamente una mera sua contiguità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è fondato ed assorbe il secondo. Il procedimento doveva essere trattato, originariamente, all'udienza del 23 settembre 2020, che, tuttavia, non si è tenuta (per ragioni interne all'ufficio ed estranee alle dinamiche processuali) ed è stata rinviata ad altra data, il 13 gennaio 2021, alla quale, poi, il giudizio è stato è stato celebrato con trattazione cartolare (secondo le modalità disciplinate dall'art. 23-bis dl. 137 del 2020, convertito con I. n. 176 del 18 dicembre 2020) ed è stato definito. La notifica del rinvio (d'ufficio) è stata effettuata in favore di un omonimo del difensore, (l'avv.
Pasquale Annicchiarico) e non è mai stata disposta in favore dell'effettivo difensore. Ebbene, l'omessa notifica al difensore non presente dell'avviso di differimento dell'udienza - disposto d'ufficio, per motivi estranei alla dinamica processuale - determina, ex art. 178, comma primo, lett. c), la nullità assoluta ed insanabile del giudizio per violazione del diritto di difesa (Sez. 5, n. 26875 del 28/04/2004, Rv. 229870). La sentenza impugnata, quindi, deve essere annullata, disponendo la trasmissione alla Corte d'appello di Lecce, sezione promiscua, per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Lecce, sezione promiscua, per l'ulteriore corso