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Sentenza — n. 34773/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34773/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34773/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza deliberata il 27/04/2021, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del 28/06/2016 con la quale il Tribunale di Napoli aveva dichiarato Salvatore Taglialatela responsabile dei reati di furto pluriaggravato degli oggetti contenuti nell'autovettura di Domenico Cannmarota (le chiavi dell'appartamento e la carta di circolazione del veicolo in cui era riportata la residenza della vittima: capo 1) e di furto nell'abitazione dello stesso Cammarota, con il mezzo fraudolento rappresentato dall'utilizzo delle chiavi sottratte (capo 2).

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 34773/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Napoli ha proposto ricorso per cassazione Salvatore Taglialatela, attraverso il difensore Avv. Maria Francesca Cavaliere, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - erronea applicazione dell'art. 625, primo comma, n. 2), cod. pen., in quanto nel caso di specie non sussiste l'aggravante del mezzo fraudolento, posto che la mancanza di qualsiasi escogitazione per venire in possesso della chiave e il suo rinvenimento del tutto occasionale all'interno dell'auto della persona offesa dopo averne forzato l'apertura, esulano dal concetto di fraudolenza.

Parole chiave

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furto aggravato truffa aggravata reato flagrante furto di lieve entità furto d'uso indagine per furto
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TAGLIALATELA SALVATORE nato a NAPOLI il 20/10/1964 avverso la sentenza del 27/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n.

15. Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Andrea Venegoni, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza deliberata il 27/04/2021, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del 28/06/2016 con la quale il Tribunale di Napoli aveva dichiarato Salvatore Taglialatela responsabile dei reati di furto pluriaggravato degli oggetti contenuti nell'autovettura di Domenico Cannmarota (le chiavi dell'appartamento e la carta di circolazione del veicolo in cui era riportata la residenza della vittima: capo 1) e di furto nell'abitazione dello stesso Cammarota, con il mezzo fraudolento rappresentato dall'utilizzo delle chiavi sottratte (capo 2).

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Napoli ha proposto ricorso per cassazione Salvatore Taglialatela, attraverso il difensore Avv. Maria Francesca Cavaliere, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - erronea applicazione dell'art. 625, primo comma, n. 2), cod. pen., in quanto nel caso di specie non sussiste l'aggravante del mezzo fraudolento, posto che la mancanza di qualsiasi escogitazione per venire in possesso della chiave e il suo rinvenimento del tutto occasionale all'interno dell'auto della persona offesa dopo averne forzato l'apertura, esulano dal concetto di fraudolenza.

3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre Lt , / 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Andrea Venegoni ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto. Secondo Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255974, nel reato di furto, l'aggravante dell'uso del mezzo fraudolento delinea una condotta, posta in essere nel corso dell'azione delittuosa dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosità, astuzia, scaltrezza, idonea, quindi, a sorprendere la contraria volontà del detentore e a vanificare le misure che questi ha apprestato a difesa dei beni di cui ha la disponibilità: a venire in rilievo, nel percorso argomentativo delle Sezioni unite che valorizza il principio costituzionale di offensività, è, da un lato, «l'istanza di speciale funzionalità aggressiva della condotta, attuata con artata predisposizione di mezzi o con ingannevole messa in scena» e, dall'altro, «la speciale gravità delle conseguenze sanzionatorie che da tale predisposizione derivano»: di qui, «un'interpretazione dell'idea di frode, con riferimento alla fattispecie di furto» che «deve tendere ad individuarvi condotte che concretino l'aggressione del bene con marcata efficienza offensiva, proporzionata allo speciale rigore sanzionatorio».

La frode quale aggravante del furto, pertanto, «si riferisce non a qualunque banale, ingenuo, ordinario accorgimento, ma richiede qualcosa in più: un'astuta, ingegnosa e magari sofisticata predisposizione». La Corte di appello non ha fatto buon governo del principio di diritto. L'utilizzo, per entrare nell'abitazione da svaligiare, della chiavi sottratte in un precedente furto nell'auto del proprietario non dà corpo ad alcuna modalità fraudolenta posta in essere per l'accesso all'appartamento: non sussiste un'«artata predisposizione di mezzi», né un'«ingannevole messa in scena» ovvero «un'astuta, ingegnosa e magari sofisticata predisposizione».

Le indicazioni offerte da Sez. U, Sciuscio, che consentono di superare i pregressi, difformi, orientamenti, conducono pianamente a escludere la ravvisabilità, ne caso di specie, della circostanza aggravante del mezzo fraudolento contestata con riguardo al capo 2), sicché, in parte qua, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio. In mancanza di indicazioni nella sentenza di primo grado circa l'aumento irrogato in relazione alla predetta circostanza, la sentenza impugnata deve essere annullata - oltre che senza rinvio limitatamente alla circostanza in questione, che va eliminata - limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente all'aggravante di cui all'articolo 625 n. 2 relativa al capo 2 dell'imputazione, che elimina. Annulla la medesima sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo esame ad altra Sezion