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Sentenza — n. 34752/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34752/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34752/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Milano, con la sentenza emessa il 19 marzo 2021, per quanto di interesse riformava parzialmente la pena, riducendola ad anni quattro di reclusione, in relazione a Angelo Italiano, chiamato a rispondere della bancarotta fraudolenta documentale e per distrazione della DUEFFE S.r.l., quale amministratore di fatto dal luglio 2008 al 16 aprile 2010, data della sentenza dichiarativa di fallimento con Armando Bellanova, Pintagro Barbara e Fato Mauro.

Regesto Legislator

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 616 c.p; Sentenza — n. 34752/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è stato quindi trattato cartolarnnente, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2021 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021.

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta accuse di truffa irregolarità finanziarie annullamento della dichiarazione di fallimento ricorso di annullamento rimborso del debito

Disposizioni normative citate

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di Angelo Italiano consta di unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 616 c.p
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ITALIANO ANGELO nato a GELA il 11/09/1964 avverso la sentenza del 19/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le note conclusive dell'avvocato GIUSEPPE DI STEFANO che chiedeva accogliersi il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza emessa il 19 marzo 2021, per quanto di interesse riformava parzialmente la pena, riducendola ad anni quattro di reclusione, in relazione a Angelo Italiano, chiamato a rispondere della bancarotta fraudolenta documentale e per distrazione della DUEFFE S.r.l., quale amministratore di fatto dal luglio 2008 al 16 aprile 2010, data della sentenza dichiarativa di fallimento con Armando Bellanova, Pintagro Barbara e Fato Mauro.

2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di Angelo Italiano consta di unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

3. L'unico motivo deduce vizio di motivazione in ordine alla mancata assunzione della prova testimoniale in appello. Il ricorrente censura la motivazione della Corte di appello per aver rigettato la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale quanto alla escussione di Emilio Sommaruga, sussistendone la necessità dell'integrazione, al fine di accertare l'insussistenza del ruolo di amministratore di fatto dell'Italiano.

4. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — in data 3 giugno 2022, con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

5. Il difensore del ricorrente ha depositato conclusioni in data 16 giugno 2022 con le quali ha chiesto accogliersi il ricorso.

6. Il ricorso è stato quindi trattato cartolarnnente, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2021 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. 2.1 A ben vedere l'attuale ricorrente con i motivi nuovi depositati in appello in data 2.03.2020, sosteneva che Italiano non ebbe mai a ricoprire il ruolo di amministratore di fatto di DUEFFE Sri, in quanto la fallita sarebbe stata sempre gestita dai seguenti coimputati: Mauro Fato, avendo proprio a tale fine dismesso la carica formale e poi ceduto le quote a persone a lui vicine e curato la costituzione di SMILE Srl (divenendone socio unico e a.u.) e, in generale, operato al fine di assicurarsi che buona parte degli asset attivi della fallita (beni strumentali, merci e ricavi) fossero trasferiti ai negozi gestiti dalla sua nuova società (subentrata anche negli affitti dei negozi della fallita in Ghemme e Gattinara);

Davide Giovanni Farotti, viceversa, avrebbe curato da commercialista gli aspetti societari e contabili delle predette operazioni, individuando altresì soggetti compiacenti disponibili a divenire soci, quando la fallita già era decotta e a ridosso della cessazione delle attività aziendali. Così faceva figurare Italiano e Bellanova quali referenti e "paravento" verso le doglianze di fornitori e dipendenti. La tesi difensiva fonda sulla circostanza che Italiano sarebbe stato un delegato di Farotti e Fato, e non amministratore di fatto, essendo privo di autonomia ed avendo, presentandosi come "l'avvocato", curato successivamente le trattative per la risoluzione del contratto di affitto con la CIVE.

La somma versata a pagamento in tale circostanza sarebbe stata in parte incamerata da Italiano, quale corrispettivo per dette attività, come da accordi con Fato e Fa rotti. A fronte di tale ricostruzione l'allora appellante chiedeva alla Corte milanese l'escussione del coimputato Bellanova e del dipendente Emilio Sommaruga, a mezzo rinnovazione istruttoria. 2.2 La Corte territoriale confermava la sentenza del Tribunale di Milano ritenendo comprovato che Italiano fosse stato co-amministratore di fatto della fallita, a decorrere dagli ultimi mesi del 2008 sino al fallimento, in concorso con Bellanova nella gestione societaria, volta essenzialmente allo svuotamento finale dei pochi cespiti ancora appetibili di DUEFFE.

In particolare, la Corte di appello rileva come la tesi della dipendenza gestionale di Italiano da Faro e Farotti sia smentita dalla circostanza che le condotte dei primi siano anteriori rispetto a quella dell'Italiano, mentre «pesa direttamente sull'imputato proprio la vicenda della ricezione in data 21.09.2009 dei due assegni da euro 9.000 ciascuno, pagati da CIVE per il rilascio dei locali alla presenza di Italiano medesimo, in ordine ai quali dirimente è la circostanza oggettiva che essi siano stati girati dall'amministratore unico Pintagro e poi incassati materialmente da un soggetto, tale Guzzetti, risultato avere il medesimo domicilio fiscale di Italiano stesso».

A ciò la Corte aggiunge che il ruolo gestionale autonomo di Italiano era comprovato anche dalle dichiarazioni di Smiroldo, che riferiva di distrazioni di merci destinate dai fornitori ai supermercati DUEFFE, oltre che dalla circostanza che gli amici di Italiano e Bellanova riempivano i carrelli della spesa senza pagare alcunchè; come pure dalle dichiarazioni di Italiano e Bellanova che rivolti alla dipendente, che chiedeva come redigere l'inventario a fronte di tanta merce mancante e non pagata, rispondevano che «non erano affari suoi». 2.3.

A fronte di tali emergenze la Corte di appello riteneva non accoglibile l'escussione del Sommaruga in sede di rinnovazione istruttoria. Infatti, per un verso non era stato specificato il motivo o l'impedimento per cui il testimone non fosse stato citato in primo grado; per altro verso che, avendo prestato servizio solo in Milano, non poteva essere al corrente di quanto avveniva in altre sedi aziendali della DUEFFE e quindi del ruolo assunto dall'Italiano in tali ulteriori sedi. 2.4. Or bene, rileva il Collegio come la motivazione della Corte di appello sia assolutamente logica e congrua.

In primo luogo, la circostanza che Italiano non abbia dedotto le ragioni per le quali Somnnaruga non fu citato come teste in primo grado, non essendone comprovata la impossibilità, determina l'applicazione dell'ipotesi di cui all'art. 603, comma primo, cod. proc. pen. per cui la riassunzione di prove già acquisite o l'assunzione di quelle nuove è subordinata alla condizione che i dati probatori raccolti in precedenza siano incerti e che l'incombente processuale richiesto rivesta carattere di decisività (Sez. 3, n. 47963 del 13/09/2016, F., Rv. 268657 - 01, in motivazione la Corte ha affermato che, nella prima ipotesi, le ragioni di rigetto possono essere anche implicite nell'apparato motivazionale della decisione adottata, mentre, nel secondo caso, la giustificazione del rigetto deve risultare in modo espresso e compiuto).

A differenza di quanto dedotto nel ricorso, la Corte esclude la decisività della escussione, in quanto ne rileva la natura parziale dell'oggetto della testimonianza, relativa solo a uno dei comparti aziendali, cosicché di fatto ne esclude la indispensabilità. La Corte di appello decide, quindi, in piena sintonia con il principio per cui la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 25/03/2016, Ricci, Rv. 266820). A fronte di tale eccezionalità, la rinnovazione può essere disposta soltanto quando il giudice non possa decidere allo stato degli atti; il che si traduce nella necessità che la prova offerta sia decisiva, cioè idonea ad eliminare ogni incertezza o ad inficiare il valore probatorio di ogni altra risultanza di segno contrario (Sez. 3 n. 35372 del 23 maggio 2007, Panozzo, rv 237410; Sez. 3 n. 21687 del 7 aprile 2004, Modi, rv 228920. E quindi, la sentenza impugnata rende conto con motivazione logica e pertinente delle ragioni per cui doveva confermarsi l'accertamento della responsabilità di Italiano e il suo ruolo di amministratore di fatto, risultando l'escussione richiesta non avere le caratteristiche di decisività, vale a dire la idoneità a ribaltare il quadro probatorio.

A fronte della valutazione della Corte logica e congrua, in linea con gli orientamenti giurisprudenziali citati, ne consegue la manifesta infondatezza del motivo e quindi la inammissibilità del ricorso.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del