Sentenza — n. 34530/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VERBANIAnei confronti di: MARCHIONINI SILVIA nato a VERBANIA il 16/07/1975 avverso l'ordinanza del 02/02/2022 del GIP TRIBUNALE di VERBANIAudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Tomaso Epidendio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 34530/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con ordinanza in data 02/02/2022, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Verbania - investito dalla richiesta di archiviazione del procedimento nei confronti di Silvia Marchionni il reato di diffamazione ai danni di Arturo Lincio - disponeva la prosecuzione delle indagini. Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verbania, denunciando - nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - inosservanza delle norme processuali, in quanto il provvedimento impugnato è stato adottato il 02/02/2022, dopo che il giudice era stato collocato a riposo il 03/01/2022.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VERBANIAnei confronti di: MARCHIONINI SILVIA nato a VERBANIA il 16/07/1975 avverso l'ordinanza del 02/02/2022 del GIP TRIBUNALE di VERBANIAudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Tomaso Epidendio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza in data 02/02/2022, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Verbania - investito dalla richiesta di archiviazione del procedimento nei confronti di Silvia Marchionni il reato di diffamazione ai danni di Arturo Lincio - disponeva la prosecuzione delle indagini. Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verbania, denunciando - nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - inosservanza delle norme processuali, in quanto il provvedimento impugnato è stato adottato il 02/02/2022, dopo che il giudice era stato collocato a riposo il 03/01/2022.
Il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Tomaso Epidendio ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Il ricorso deve essere accolto. Come questa Corte ha avuto modo di precisare, ai fini della valida sottoscrizione della sentenza (ma analogo rilievo vale anche per l'ordinanza in esame), rilevano le condizioni di capacità del giudice sussistenti al momento della deliberazione e non della redazione della motivazione (Sez. 3, n. 4692 del 12/09/2019, dep. 2020, Adami, Rv. 278408).
Deliberazione che deve ritenersi intervenuta il giorno della sottoscrizione dell'ordinanza e del suo deposito (il 02/02/2022). Ora nel caso di specie, al momento della deliberazione dell'ordinanza il giudicante non faceva più parte dell'ordine giudiziario, sicché, non potendosi dubitare dell'abnormità dell'atto adottato da soggetto non (più) facente parte dell'ordine giudiziario e ferma restando la validità degli atti compiuti prima del collocamento a riposo, il ricorso deve essere accolto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Verbania per l'ulteriore corso. Così