Sentenza — n. 34529/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VERBANIAnei confronti di: BESOSTRI SERENELLA nato a PAVIA il 12/07/1961 DE LUCCHI MARIA GRAZIA nato a GROPELLO CAIROLI il 06/06/1953 avverso l'ordinanza del 04/02/2022 del GIP TRIBUNALE di VERBANIAudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Luigi Orsi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 34529/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con ordinanza in data 04/02/2022, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Verbania - investito dalla richiesta di archiviazione del procedimento nei confronti di Serenella Besostri e di Maria Delucchi per il reato di diffamazione ai danni di Franco Mannini - disponeva la prosecuzione delle indagini. Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verbania, denunciando - nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - inosservanza delle norme processuali, in quanto il provvedimento impugnato è stato adottato il 04/02/2022, dopo che il giudice era stato collocato a riposo il 03/01/2022.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VERBANIAnei confronti di: BESOSTRI SERENELLA nato a PAVIA il 12/07/1961 DE LUCCHI MARIA GRAZIA nato a GROPELLO CAIROLI il 06/06/1953 avverso l'ordinanza del 04/02/2022 del GIP TRIBUNALE di VERBANIAudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Luigi Orsi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza in data 04/02/2022, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Verbania - investito dalla richiesta di archiviazione del procedimento nei confronti di Serenella Besostri e di Maria Delucchi per il reato di diffamazione ai danni di Franco Mannini - disponeva la prosecuzione delle indagini. Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verbania, denunciando - nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - inosservanza delle norme processuali, in quanto il provvedimento impugnato è stato adottato il 04/02/2022, dopo che il giudice era stato collocato a riposo il 03/01/2022.
Il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Luigi Orsi ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Il ricorso deve essere accolto. Come questa Corte ha avuto modo di precisare, ai fini della valida sottoscrizione della sentenza (ma analogo rilievo vale anche per l'ordinanza in esame), rilevano le condizioni di capacità del giudice sussistenti al momento della deliberazione e non della redazione della motivazione (Sez. 3, n. 4692 del 12/09/2019, dep. 2020, Adami, Rv. 278408). Deliberazione che deve ritenersi intervenuta il giorno della sottoscrizione dell'ordinanza e del suo deposito (il 04/02/2022).
Ora nel caso di specie, al momento della deliberazione dell'ordinanza il giudicante non faceva più parte dell'ordine giudiziario, sicché, non potendosi dubitare dell'abnormità dell'atto adottato da soggetto non (più) facente parte dell'ordine giudiziario e ferma restando la validità degli atti compiuti prima del collocamento a riposo, il ricorso deve essere accolto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Verbania per l'ulteriore corso. Così