Sentenza — n. 34528/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon il provvedimento impugnato la Corte di Appello di Milano confermava il decreto emesso dal Tribunale di Milano, sezione misure di prevenzione, che aveva applicato a Fabio Trotta la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni tre e mesi sei.7 2. Fabio Trotta ricorre, in data 04/03/2022, a mezzo del difensore di fiducia avv.to Diego Molfese, articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in relazione all'art. 1 lett. a), d.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34528/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Igs. 15/2011, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in quanto la motivazione della Corte di merito confligge con la sentenza della Corte costituzionale n. 2 del 2019 in relazione alla disposizione di cui all'art. 1, lett. a), d. Igs. 159/2011, il cui percorso motivazionale viene esaminato in ricorso; in particolare, il provvedimento impugnato non ha in alcun modo dimostrato che il Trotta abbia vissuto con i proventi dei reati commessi, né che egli fosse privo di altri redditi; 2.2 vizio di motivazione, ai sensi derart. 606, lett. e), cod. proc. pen., per aver omesso la valutazione del provvedimento di revoca del foglio di via obbligatorio da parte del Questore di Milano del 28/05/2020.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Trotta Fabio, nato a Napoli il 23/05/1977, avverso il decreto della Corte di Appello di Milano emesso in data 01/02/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Rossella Catena; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Giordano, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato la Corte di Appello di Milano confermava il decreto emesso dal Tribunale di Milano, sezione misure di prevenzione, che aveva applicato a Fabio Trotta la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni tre e mesi sei.7 2. Fabio Trotta ricorre, in data 04/03/2022, a mezzo del difensore di fiducia avv.to Diego Molfese, articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in relazione all'art. 1 lett. a), d.
Igs. 15/2011, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in quanto la motivazione della Corte di merito confligge con la sentenza della Corte costituzionale n. 2 del 2019 in relazione alla disposizione di cui all'art. 1, lett. a), d. Igs. 159/2011, il cui percorso motivazionale viene esaminato in ricorso; in particolare, il provvedimento impugnato non ha in alcun modo dimostrato che il Trotta abbia vissuto con i proventi dei reati commessi, né che egli fosse privo di altri redditi; 2.2 vizio di motivazione, ai sensi derart. 606, lett. e), cod. proc. pen., per aver omesso la valutazione del provvedimento di revoca del foglio di via obbligatorio da parte del Questore di Milano del 28/05/2020.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di Fabio Trotta è inammissibile. Al Trotta è stata applicata la misura di prevenzione personale ai sensi dell'art. 1, lett.
b) e c), d. Igs. 159/2011, per cui il richiamo - contenuto in ricorso - alla pronuncia della Corte costituzionale n. 24 del 2019, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, lett. a), d. Igs. 159/2011, appare del tutto inconferente. Il secondo motivo di ricorso risulta, a sua volta, del tutto palesemente inammissibile, non solo in quanto deduce un vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., benché nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione sia ammesso soltanto per violazione di legge, nozione nella quale va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento (Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo ed altro, Rv. 270080), ma anche in quanto sul punto la motivazione del provvedimento impugnato è del tutto ineccepibile.
La Corte di merito, infatti, ha considerato, a pag. 4, che l'intervenuta revoca, in data 28/05/2020, del foglio di via obbligatorio emesso dal Questore di Milano in data 07/02/2020, era funzionale a consentire al Trotta di coltivare il rapporto di genitorialità con la figlia, nata il 27/04/2018 e residente a Milano; ciò nondimeno, il Trotta, dopo tale revoca, aveva continuato a delinquere, come emerge dalle numerose denunce ed annotazioni in precedenza analizzati nel provvedimento impugnato. /f/ Tale snodo motivazionale - che deve essere del tutto sfuggito alla difesa - rende il ricorso del tutto generico e privo di confronto argomentativo con il relativo passaggio argomentativo chiaramente fornito dalla Corte di merito.
Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 06/06/2022 Il Consi