Cassation court annuls theft conviction due to missing private prosecution intent in the initial report.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court annulled the lower court's conviction for theft regarding a specific charge because the initial report lacked explicit intent to file a private prosecution. The appellant argued procedural violations regarding the absence of a formal querela, while the prosecution contended the report was merely a denunciation. The court ruled that without clear language expressing the will to pursue the responsible party, criminal action could not legally commence, necessitating the annulment and recalculation of the sentence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129, 336, 529 cod. proc. pen.; The criminal action for a private prosecution offense cannot be initiated based on a mere report lacking any expression of the accuser's will to pursue the responsible party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GUERRIERO ALESSANDRO nato a CAMPOBASSO il 25/09/1984 avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO. Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n.
15. Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Giovanni Di Leo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, e, per il ricorrente, la memoria e le conclusioni dell'Avv. Ennio Cerio, per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN DIRITTA) Con sentenza deliberata il 13/12/2021, la Corte di appello di Campobasso ha confermato la sentenza del 06/04/2021 con la quale il Tribunale di Campobasso, all'esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato Alessandro Guerriero responsabile dei reati di furto semplice (previa esclusione della circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede; capo a) e di indebito utilizzo di una carta di credito (capo b) e, con la continuazione e la diminuente per il rito, lo aveva condannato alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 1.200 di multa (pena base per il reato sub b, anni 1 e mesi 9 di reclusione; aumentata per la continuazione di mesi 3 di reclusione ed euro 600 di multa; ridotta alla pena finale per il rito).
Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Campobasso ha proposto ricorso per cassazione Alessandro Guerriero, con un unico atto e attraverso il difensore Avv. Ennio Cerio, denunciando, nei termini di seguito indicati di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., inosservanza degli artt. 129, 336 e 529 cod. proc. pen. e vizi di motivazione in ordine all'insussistenza della querela in relazione al reato di furto, Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Giovanni Di Leo ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; per il ricorrente, l'Avv.
Ennio Cerio ha presentato una memoria e le conclusioni per l'accoglimento del ricorso. Il ricorso deve essere accolto. Come questa Corte ha avuto modo di puntualizzare, la volontà di proporre querela non è desumibile dalla presentazione di un mero atto di denuncia che sia privo di qualsiasi espressione indicativa della volontà del denunziante di perseguire il responsabile (Sez. 5, n. 50949 del 30/09/2019, Faedda, Rv. 277843). La denuncia presentata nel caso di specie riveste le caratteristiche appena indicate, in quanto, oltre a essere priva di qualsiasi riferimento formale alla volontà di proporre una "querela", non contiene alcuna espressione indicativa della volontà del denunziante di perseguire il responsabile.
Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al reato di furto sub a), perché l'azione penale non poteva essere iniziata per mancanza di querela, mentre la pena irrogata deve essere rideterminata eliminando l'aumento per la continuazione disposto in relazione a detto reato (mesi 3 di reclusione ed euro 600 di multa, ridotti di un terzo per il rito abbreviato).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato sub A perché l'azione penale non poteva essere esercitata per mancanza di querela ed elimina la relativa pena di mesi due di reclusione e 400 e