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Sentenza — n. 34512/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34512/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34512/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Toto Franco, nato a Tarsia (CS), il 18/07/1961, avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro emessa in data 07/04/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Perla Lori, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza al Giudice civile; udito I'vv.to Paolino Rizzuti per la parte civile, che ha depositato conclusioni scritte e nota spese; udito l'avv.to Vittoria Bossio, difensore dell'imputato, che si è riportata al ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento.RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Catanzaro, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Cosenza in composizione monocratica in data 15/11/2017, con cui Franco Toto era stato assolto dai reati di violenza privata e di lesioni, aggravati dall'aver commesso i fatti con abuso di poteri inerenti ad una pubblica funzione, dichiarava non doversi procedere, nei confronti dell'imputato, per essere i reati a lui ascritti estinti per prescrizione.

Regesto Legislator

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art. 121 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34512/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ciò nondimeno, la Corte territoriale ha dichiarato la prescrizione dei reati senza neanche chiarire se tale conclusione fosse la risultante di una diversa valutazione delle prove dichiarative, caso nel quale sarebbe stato necessario procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. A ciò si deve aggiungere che, senza alcun dubbio, la sentenza impugnata risulta del tutto priva di motivazione circa le deduzioni contenute nella memoria difensiva - che risulta allegata all'udienza del 07/04/2021 - circa la mancanza del mandato da parte della difesa di parte civile in riferimento alla proposta impugnazione.

Parole chiave

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franco tiratore pericolo di tortura azione penale privata violenza o minaccia contro le autorità abbandono per lesioni personali funzionario pubblico

Disposizioni normative citate

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art. 121 cod. proc. pen
pen., avendo la Corte territoriale del tutto omesso di considerare la memoria difensiva depositata per l'udienza del 07/04/2021, violando i diritti della difesa e violando un obbligo previsto dall'art. 121 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Toto Franco, nato a Tarsia (CS), il 18/07/1961, avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro emessa in data 07/04/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Perla Lori, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza al Giudice civile; udito I'vv.to Paolino Rizzuti per la parte civile, che ha depositato conclusioni scritte e nota spese; udito l'avv.to Vittoria Bossio, difensore dell'imputato, che si è riportata al ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento.RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Catanzaro, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Cosenza in composizione monocratica in data 15/11/2017, con cui Franco Toto era stato assolto dai reati di violenza privata e di lesioni, aggravati dall'aver commesso i fatti con abuso di poteri inerenti ad una pubblica funzione, dichiarava non doversi procedere, nei confronti dell'imputato, per essere i reati a lui ascritti estinti per prescrizione.

2. Franco Toto ricorre, in data 10/09/2021, a mezzo del difensore di fiducia, avv.to Vittoria Bossio, deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, inosservanza di norme processuali sancite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità, decadenza, in riferimento agli artt. 121 e 178, lett. c), cod. proc. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. b), c), e) cod. proc. pen., avendo la Corte territoriale del tutto omesso di considerare la memoria difensiva depositata per l'udienza del 07/04/2021, violando i diritti della difesa e violando un obbligo previsto dall'art. 121 cod. proc. pen., tanto più che con la detta memoria era stata eccepita l'inammissibilità dell'appello proposto dalla parte civile, in quanto il difensore era sprovvisto di mandato, oltre a rimarcare la inattendibilità della persona offesa; 2.2 vizio di motivazione, ai sensi dell'ad 606, lett. e), cod. proc. pen., essendo del tutto priva di argomentazione la decisione della Corte territoriale di riforma della sentenza di assoluzione. 2.3 In data 30/05/2022 è pervenuta memoria difensiva a firma dell'avv.to Vittoria Bossio, nell'interesse dell'imputato, con cui si reiterano le argomentazioni poste a fondamento del ricorso e si illustra la specifica sussistenza dell'interesse a ricorrere da parte del Toto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso di Franco Toto è fondato. Va preliminarmente rilevato come Franco Toto fosse stato assolto dalle imputazioni a lui ascritte, per insussistenza del fatto, dal giudice di primo grado. Ne discende che la declaratoria di improcedibilità per essere i reati estinti per prescrizione, pronunciata dalla Corte territoriale a seguito di impugnazione della parte civile e del Procuratore generale, rappresenti, senza alcun dubbio, una reformatio in peius, evidente risultando la sussistenza dell'interesse dell'imputato all'impugnazione proposta, atteso che la declaratoria di prescrizione radica il diritto al risarcimento del danno in favore della parte civile, a differenza della pronuncia di assoluzione per insussistenza del fatto.

Ciò nondimeno, la Corte territoriale ha dichiarato la prescrizione dei reati senza neanche chiarire se tale conclusione fosse la risultante di una diversa valutazione delle prove dichiarative, caso nel quale sarebbe stato necessario procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. A ciò si deve aggiungere che, senza alcun dubbio, la sentenza impugnata risulta del tutto priva di motivazione circa le deduzioni contenute nella memoria difensiva - che risulta allegata all'udienza del 07/04/2021 - circa la mancanza del mandato da parte della difesa di parte civile in riferimento alla proposta impugnazione.

Dagli atti trasmessi a questa Corte risulta che la parte civile, Franco Fasano, aveva conferito procura speciale all'avv.to Michelangelo Russo per la costituzione di parte civile, in data 02/03/2015, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge. In seguito, il Fasano aveva nominato l'avv.to Pasquale Naccarato, in data 08/10/2016, con revoca di ogni altro difensore; l'atto di appello era stato presentato dall'avv.to Naccarato. La difesa dell'imputato, con la memoria in precedenza richiamata, aveva espressamente dedotto l'inammissibilità dell'appello proposto dalla parte civile, in quanto il difensore avv.to Naccarato era - a dire della difesa dell'imputato - sprovvisto di mandato.

La palese omissione, da parte della Corte territoriale, in riferimento anche a tale deduzione difensiva, costituisce ulteriore ragione di annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. La regolamentazione delle spese in favore della parte civile deve essere riservata al definitivo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Spese di parte civile al definitivo. Così deciso in Roma, il