Italian Court dismisses appeal claiming appellate court ignored new evidence regarding lifestyle change and victim compensation offer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Naomi Montanari inadmissible, rejecting her claims that the appellate court ignored new evidence. The defense argued the court failed to consider documents proving a changed lifestyle and a €500 compensation offer, while also contesting the denial of generic mitigating circumstances. The court ruled that the appellate judgment implicitly considered this evidence by weighing it against the crime's gravity and the defendant's prior record, finding the sentencing discretion legally sound.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 178, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 133 cod. pen.: The appellate court's failure to explicitly cite new evidence does not constitute a violation of law if the evidence was implicitly considered in the overall assessment of sentencing and the defendant's personality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Montanari Naomi, nata a Ferrara il 25/01/1989, avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna emessa in data 23/06/2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Perla Lori, che, ai sensi degli artt. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020 e 16 d.l. 228 del 2021, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna confermava la sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ravenna in data 06/05/2015, con cui Naomi Montanari era stata condannata a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, per i reati di cui agli artt. 110, 582, 583, 585, comma primo n. 1, 641 comma primo, cod. pen., in Pinarella di Cervia (RA), il 26/10/2012.
2. Naomi Montanari ricorre, in data 04/11/2020, a mezzo del difensore di fiducia avv.to Stefano Caroli, deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento all'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606 lett.
b) cod. proc. pen., avendo la Corte territoriale omesso di prendere in considerazione la documentazione inviata a mezzo pec dal difensore in data 12/06/2020, tesa a dimostrare l'intervenuto mutamento nello stile di vita dell'imputata e l'offerta alla persona offesa della somma di euro 500,00 a mezzo assegno circolare; trattasi di documento proveniente dall'imputata, ai sensi dell'art. 237 cod. proc. pen., di cui la Corte di appello avrebbe dovuto tenere conto, con conseguente violazione del diritto di difesa; 2.2 violazione di legge, in riferimento all'art. 133 cod. pen., ai sensi dell'art. 606 lett.
b) cod. proc. pen., avendo la Corte territoriale negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche, di cui la ricorrente appare meritevole alla luce del parziale risarcimento del danno intervenuto nelle more del giudizio, considerato, altresì, che la stessa non può essere considerata soggetto pericoloso, svolgendo da tempo attività lavorativa e di volontariato, come da documentazione prodotta alla Corte di merito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di Naomi Montanari è inammissibile. Con il primo motivo la difesa deduce violazione di legge in riferimento all'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., senza considerare che, benché la Corte territoriale non abbia fatto esplicito riferimento alla documentazione indicata in ricorso, emerge chiaramente dall'ordito motivazionale della sentenza che le circostanze, rappresentate dai documenti richiamati dalla difesa, siano state prese in considerazione. A pag. 1 della sentenza impugnata, infatti, la Corte territoriale ha dato atto che, tra le doglianze poste a fondamento dell'appello, vi fosse anche la mancata considerazione del comportamento tenuto dalla Montanari successivamente alla commissione del fatto.
Sebbene la documentazione a cui la difesa si riferisce in ricorso fosse stata oggetto di una separata produzione documentale, come risulta dagli atti trasmessi a questa Corte, non vi è dubbio che la complessiva valutazione, da parte della sentenza impugnata, della gravità della condotta e della personalità dell'imputata renda evidente una implicita considerazione di irrilevanza della documentazione stessa e delle circostanze da essa desumibili; ciò, tra l'altro, emerge dal passaggio motivazionale in cui la Corte di merito ha evidenziato come la prospettazione difensiva tendesse ad evidenziare una capacità a delinquere "molto ridimensionata ed in sé idonea a disporre il richiesto bilanciamento tra le circostanze, con conseguente rideterminazione in senso favorevole del trattamento sanzionatorio." In realtà è proprio la motivazione sulla congruità del trattamento sanzionatorio, effettuata alla luce dei criteri dì cui all'art. 133 cod. pen., ad evidenziare come la gravità oggettiva del fatto sia stata ritenuta insuperabile anche alla luce della ammissione dei fatti da parte dell'imputata, considerata come tentativo della Montanari di non aggravare la propria posizione.
Del tutto congruamente motivata, quindi, risulta la valutazione della sentenza impugnata, quanto al trattamento sanzionatorio ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla luce della gravità dei fatti e dei numerosi precedenti penali dell'imputata, sicché la valutazione delle circostanze emergenti dalla documentazione difensiva individuata in ricorso deve ritenersi disattesa con motivazione implicita, proprio in quanto risulta adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondato su analogo ordine di motivi.
A ciò deve aggiungersi che, secondo consolidato orientamento dì legittimità, la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media, come nel caso in esame, alla luce della sussistente circostanza aggravante di cui all'art. 583 cod. pen. (Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197 Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153). Né appare, infine, irrilevante la considerazione che, nonostante la contestazione della recidiva infraquinquennale, nessun aumento sia stato in concreto applicato per la detta circostanza aggravante.
Dall'inammisibilità del ricorso discende, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Rom