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Sentenza — n. 34502/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34502/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34502/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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l'erronea applicazione del disposto dell'art. 219, co. 2, n. 1), I. fall., in quanto la pluralità di fatti contestati al Cosentino integrano solo una pluralità di anomale movimentazioni del conto corrente facente capo alla società fallita, riconducibili ad un'unica condotta distrattiva;

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 34502/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ciò posto, il ricorso va dichiarato inammissibile per un duplice ordine di ragioni. (.1. Da un lato, con riferimento alla prima censura, non può non rilevarsi che, anche alla luce della sintesi dei motivi di appello operata dalla corte territoriale e non contestata dal ricorrente, essa costituisce un motivo nuovo, essendo stato proposto per la prima volta attraverso il ricorso per cassazione di cui si discute. Ne consegue l'inammissibilità del suddetto motivo, alla luce del disposto dell'art. 606, co. 3, c.p.p., secondo cui il ricorso è inammissibile, tra l'altro, se è proposto per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello. 4-.2.

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta truffa in materia di credito sanzioni pecuniarie indagine su reati finanziari reato economico messa in circolazione di monete false
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COSSENTINO VITO nato a NAPOLI il 30/03/1953 avverso la sentenza del 12/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA che ha concluso chiedendo udito il difensore FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Napoli riformava in favore dell'imputato, limitatamente alla determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio, la sentenza con cui il tribunale di Benevento, in data 30.4.2019, aveva condannato Cossentino Vito alle pene, principale e accessorie, ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, in rubrica ascrittogli, in relazione al fallimento della "Opne Service s.r.l." 2.

Avverso la sentenza della corte territoriale„ di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, lamentando:

1) l'erronea applicazione del disposto dell'art. 219, co. 2, n. 1), I. fall., in quanto la pluralità di fatti contestati al Cosentino integrano solo una pluralità di anomale movimentazioni del conto corrente facente capo alla società fallita, riconducibili ad un'unica condotta distrattiva;

2) mancanza di motivazione in punto di mancato riconoscimento in favore dell'imputato delle circostanze attenuanti generiche 3. Con requisitoria scritta del 2.4.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. Con conclusioni scritte dell'11.4.2022, pervenute a mezzo posta elettronica certificata, il difensore della costituita parte civile, avv.

Walter Mancuso, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese sostenute nel grado, come da relativa nota depositata. 4.. In via preliminare va disattesa la richiesta di rinvio di trattazione del ricorso, avanzata il 17.4.2022 dal difensore di fiducia dell'imputato, avv. Mariagrazia Cafisi, con cui quest'ultima ha rappresentato di non poter presenziare, essendo impedita per aver contratto il virus noto come Covid-19, in quanto il suddetto difensore non ha chiesto che il ricorso venisse trattato con le modalità della discussione orale in udienza pubblica.

Ciò posto, il ricorso va dichiarato inammissibile per un duplice ordine di ragioni. (.1. Da un lato, con riferimento alla prima censura, non può non rilevarsi che, anche alla luce della sintesi dei motivi di appello operata dalla corte territoriale e non contestata dal ricorrente, essa costituisce un motivo nuovo, essendo stato proposto per la prima volta attraverso il ricorso per cassazione di cui si discute. Ne consegue l'inammissibilità del suddetto motivo, alla luce del disposto dell'art. 606, co. 3, c.p.p., secondo cui il ricorso è inammissibile, tra l'altro, se è proposto per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello. 4-.2.

Dall'altro, appare evidente la manifesta inammissibilità e genericità del secondo motivo di ricorso. Come è noto al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133, c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549).

In questa prospettiva la giurisprudenza di legittimità, con costante insegnamento, ha chiarito che il diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche si giustifica anche solo sulla base della gravità della condotta o dei soli precedenti penali dell'imputato (cfr., ex plurimis, Cass., sez. 4, 28/05/2013, n. 24172; Cass., sez. 3, 23/04/2013, n. 23055, rv. 256172; Cass., Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269). A tali principi si è uniformata la corte territoriale, che ha correttamente individuato nella gravità dei fatti per cui si procede, con particolare riferimento al grave danno arrecato ai creditori e alla intensità del dolo, parametri presi in considerazione dall'art. 133, c.p., l'ostacolo alla concessione delle invocate circostanze ex art. 62 bis, c.p., rilevando, al tempo stesso, l'insussistenza di elementi positivi di segno contrario, nemmeno rappresentati dalla difesa.

Va solo aggiunto che la genericità del motivo di appello sul punto, rilevata dalla corte territoriale, viene reiterata nel corrispondente motivo del ricorso per cassazione, non avendo il ricorrente indicato alcun elemento concreto, che, ove considerato dal giudice di secondo grado, avrebbe potuto fondare l'invocato riconoscimento in favore dell'imputato delle circostanze attenuanti generiche.

6. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000), nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che si liquidano in complessivi euro 3000,00 oltre accessori di legge.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessi