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Sentenza — n. 33951/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as prevention proceedings allow only legal violation claims, not factual errors.

Numero d'incarto Sentenza — n. 33951/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs. The appellant argued that the lower court based the aggravated preventive measure solely on an unproven phone seizure incident while ignoring other facts. The court ruled that preventive proceedings permit appeals only for legal violations, excluding claims of factual misrepresentation or lack of logic.

Regesto Legislator

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Art. 10 comma 3 d.lgs. 159/2011; Art. 4 legge 1423/1956: In preventive proceedings, cassation appeals are admissible solely for legal violations, excluding claims of factual misrepresentation, lack of contradiction, or manifest illogicity of the reasoning.

Parole chiave

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preventive measures cassation appeal legal violation only factual misrepresentation manifest illogicity procedural costs appellate review prove acquisite tramite sorveglianza

Disposizioni normative citate

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Art. 10 comma 3 d.lgs. n.159 del 2011
Va premesso che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, come sancito dall'art. 10, comma 3, d.lgs.
Art. 4 legge 27 dicembre 1956 n. 1423
Tale disposizione recepisce quanto già disposto dall'art. 4 legge 27 dicembre 1956 n. 1423, richiamato dall'art.3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965 n.
Art. 3 ter secondo comma legge 31 maggio 1965 n. 575
Art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, comma 1, lett.
Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L.
art. 616 c.p
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez.U., n. 33451 del 29/05/2014, Repaci
pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, quanto alla motivazione, quella inesistente o meramente apparente (Sez.U., n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv.
Sez. 2, n. 20954 del 28/02/2020, Malugani
260246; nello stesso senso, Sez. 2, n. 20954 del 28/02/2020, Malugani, Rv.
Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, Catalano
279434 - 01; Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, Catalano).
Sez. U, Repaci
Sez. 5, n. 16790 del 19/02/2018, R.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ANTIDORMI LUIGI nato a AVEZZANO il 08/.11/1982 avverso il decreto del 02/11/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAletti gli atti e il ricorso proposto dall'avvocato ANDREA TINARELLI nell'interesse di Luigi Antidormi; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale clott. PIERGIORGIO MOROSINI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello de L'Aquila, con il decreto depositato il 19 gennaio 2022, confermava il decreto di aggravamento del 10 maggio 2021 emesso dal Tribunale de L'Aquila - sezione misure di prevenzione, della misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nei confronti di Luigi Antidormi per la durata di anni uno.

2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di Luigi Antidormi consta di unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc., peri.

3. Il ricorso deduce travisamento dei fatti e violazione del d.lgs. 159/2011, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in quanto la Corte di appello avrebbe fondato la conferma dell'aggravamento esclusivamente sull'episodio dell'impossessamento del telefono del 16 settembre 2019, non attuale e comunque non ancora giudicato,, come anche per le violazioni delle misura di prevenzione, nonché per il difetto di adeguata prova quanto all'inserimento nella categoria dell'art. 4 lett.

c) del d.lgs. 159/11.

4. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte datate 3 maggio 2022— ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Va premesso che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, come sancito dall'art. 10, comma 3, d.lgs. n.159 del 2011. Tale disposizione recepisce quanto già disposto dall'art. 4 legge 27 dicembre 1956 n. 1423, richiamato dall'art.3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965 n. 575. Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, quanto alla motivazione, quella inesistente o meramente apparente (Sez.U., n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; nello stesso senso, Sez. 2, n. 20954 del 28/02/2020, Malugani, Rv. 279434 - 01; Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, Catalano). In tal senso deve dunque ribadirsi che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente, come tale refluente in violazione di legge, la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi in realtà presi in considerazione dal giudice o comunque assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez.

U, Repaci).3. Nel caso in esame la Corte di merito non incorre in motivazione apparente e dunque in violazione di legge, risultando per il resto il ricorso inammissibile sia quanto alla dedotta contraddittorietà della motivazione che quanto al travisamento, che viene solo dedotto, mentre non viene specificato il tema di prova travisato, né tanto meno la forza disarticolante dello stesso. In ordine al profilo della congruità della motivazione la Corte di appello chiarisce che il proposto deve essere ricondotto alla categoria criminologica dell'art. 1, lett. b), d.lgs. 159/11, valutazione già effettuata con il provvedimento applicativo della misura di prevenzione rinnovata in sede di aggravamento, richiamata e replicata dalla Corte di merito, valutando quali fattori di aggravamento un procedimento per truffa e violenza privata, nonché ben sette violazioni delle prescrizione della misura di prevenzione fra aprile 2019 e gennaio 2020 e fra agosto e ottobre 2020 e ribadendo i precedenti penali (ricettazione, furti, rapina, estorsione) che giustificano - per la natura di delitti contro il patrimonio e per l'assenza di una fonte di redditi stabile e lecita - la qualificazione del proposto nella categoria di coloro che, anche in parte, vivano abitualmente con i proventi di attività delittuose .

La Corte territoriale si conforma quindi all'orientamento giurisprudenziale che richiede che nell'ipotesi di aggravamento della misura di prevenzione personale, non si debba procedere "ex novo" al giudizio di pericolosità, risultando quest'ultima già definitivamente accertata in sede applicativa della misura, bensì dovendo concentrarsi la valutazione sui "fatti nuovi" indicati a sostegno dell'accresciuta pericolosità (Sez. 5, n. 16790 del 19/02/2018, R., Rv. 272866 - 01). Ne consegue l'inammissibilità del ricorso, proponibile solo per violazione di legge, in quanto sussiste la motivazione ed è tale da non essere certamente apparente, non emergendo, quindi, alcuna violazione di legge.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilil:à (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186). P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen