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Sentenza — n. 33942/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33942/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33942/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza emessa il 9 dicembre 2021 (depositata il 13 dicembre 2021), la Corte di appello di Genova ha dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione proposta da Fiorentino Alessandro nei confronti della dott.ssa Marta Baldasseroni, quale componente del collegio giudicante del Tribunale di Massa, davanti al quale pende il processo n. 962/2016 R.G.N.R. e n. 668/2019 R.G. Dib., avente ad oggetto i reati di lesione personale, falso e calunnia.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33942/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.

Parole chiave

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dubbi sull'imparzialità mancata prova di parzialità censure procedurali facoltà di astenersi dal testimoniare ricusazione del pubblico ministero allegazioni di persecuzione contraddittorie

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FIORENTINO ALESSANDRO nato a MOLFETTA il 29/06/1972 avverso l'ordinanza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale, Lucia Odello, che ha chiesto di rigettare il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 9 dicembre 2021 (depositata il 13 dicembre 2021), la Corte di appello di Genova ha dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione proposta da Fiorentino Alessandro nei confronti della dott.ssa Marta Baldasseroni, quale componente del collegio giudicante del Tribunale di Massa, davanti al quale pende il processo n. 962/2016 R.G.N.R. e n. 668/2019 R.G. Dib., avente ad oggetto i reati di lesione personale, falso e calunnia.

2. Avverso l'ordinanza della Corte di appello di Genova, Fiorentino Alessandro ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del diiFensore di fiducia. Con un unico motivo, deduce l'inosservanza di norme processuali, la violazione della legge penale e il vizio di motivazione. Rappresenta che la costituita parte civile, Mahrach Houcine, nell'ambito dello stesso procedimento, aveva accusato il Fiorentino di un ulteriore episodio di lesioni personali, ma che, tuttavia, nel corso delle indagini preliminari, escusso in sede di incidente probatorio, aveva ammesso che tale episodio non era mai accaduto.

Il giudice davanti al quale si era tenuto l'incidente probatorio aveva conseguentemente trasmesso gli atti alla Procura competente, che aveva iscritto il Mahrach nel registro degli indagati per il reato di calunnia (procedimento penale n. 2155/18). Il giudice per le indagini preliminari, tuttavia, a richiesta dello stesso pubblico ministero, aveva archiviato il procedimento, ritenendo che il delitto di calunnia non fosse configurabile in relazione ai reati non procedibili d'ufficio, quando, come nel caso di specie, non era stata presentata alcuna querela.

Il giudice per le indagini preliminari che aveva disposto l'archiviazione del procedimento era proprio la dott.ssa Baldasseroni, che ora compone il collegio che deve giudicare il Fiorentino nell'ambito del processo n. 962/2016 R.G.N.R. e n. 668/2019 R.G. Dib. Il ricorrente sostiene che, a seguito di tale provvedimento, la dott.ssa Baldasseroni sarebbe divenuta incompatibile a comporre il collegio giudicante e che l'ordinanza della Corte di appello che ha ritenuto inammissibile la dichiarazione di ricusazione sarebbe viziata, poiché sarebbe basata sulla considerazione che i due procedimenti in questione avrebbero a oggetto fatti diversi.

Al riguardo, evidenzia che: la dott.ssa Baldasseroni, per poter decidere in ordine alla richiesta di archiviazione, ha dovuto inevitabilmente prendere visione di atti che facevano parte del procedimento penale n. 962/2016 R.G.N.R. e, specificamente, dei verbali di sommarie informazioni testimoniale rese dal Mahrach il 15 settembre e il 12 ottobre 2016; i procedimenti avrebbero ad oggetto il medesimo fatto storico, iniziato in albergo, proseguito nel cortile della caserma e terminato all'interno della caserma stessa.3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettare il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dell'unico motivo di ricorso. Il giudice ricusato, invero, in relazione alla richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero - relativa alla denuncia per calunnia avanzata dal Fiorentino nei confronti del Mahrach (che aveva dato origine a un procedimento del tutto autonomo rispetto al processo principale in trattazione) - , si è limitato a rilevare la mancata presentazione della querela da parte del Mahrach. Appare, pertanto, evidente che non abbia formulato alcuna valutazione sul merito della vicenda.

Nel provvedimento emesso, non è ravvisabile alcun concreto effetto pregiudicante dell'imparzialità del giudice ricusato rispetto alla decisione del processo in trattazione. Non solo, infatti, il fatto storico è diverso e i procedimenti sono a carico di soggetti diversi, ma alcuna valutazione sulla responsabilità penale del Fiorentino in rela2:ione ai fatti oggetto del processo in trattazione è stata formulata; sicché in alcun modo può dirsi che il giudice ricusato possa essere, o anche solo apparire, condizionato nel proprio giudizio. La situazione pregiudicante, nel caso di separata attività giudiziaria, può derivare nel solo caso della formulazione di un giudizio di merito che si riverberi sulla medesima regiudicanda, in termini tali da determinare un'interferenza apprezzabile con la valutazione sulla responsabilità dell'imputato, ipotesi che non ricorre nella specie.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro :3.000,00 in