Sentenza — n. 33922/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata, il Tribunale di Nocera Inferiore ha confermato la decisione del 18 settembre 2019 con la quale il Giudice di pace di Nocera Inferiore ha affermato la penale responsabilità di Michele Secondo in ordine al delitto di cui all'art. 612, comma primo, cod. pen. e lo ha condannato alla pena di euro 300,00 di multa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen, art. 181 cod. proc. pen, art. 131-bis cod. proc. pen; Sentenza — n. 33922/2022 — snpen · Corte di Cassazione: b) ed e), cod. proc. pen. per violazione degli artt. 199 e 603 cod. proc. pen. e per vizio di motivazione, lamenta che il giudice di appello ha affermato la penale responsabilità del Secondo, ritenendo superfluo: - procedere alla nuova audizione di Pasquale Secondo, fratello dell'imputato, sia perché inutilizzabile ai sensi dell'art. 199, comma 2, cod. proc. pen. la testimonianza resa dal medesimo in primo grado, nonostante l'assenza di eccezione sul punto, sia perché ininfluente la ricostruzione della vicenda resa dallo stesso, a fronte del racconto della vittima; - procedere all'esame dell'imputato, assente sia nel corso del giudizio di primo grado, sia in sede di appello. 2.2 Con il secondo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Secondo Michele, nato a Brescia il 10/04/1980 avverso la sentenza emessa il 16/12/2020 dal Tribunale di Nocera Inferiore; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla dott. ssa Elena Carusillo; preso atto delle richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Perla Lori, che ha concluso chiedendo la declaratoria di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni del 10/04/2022 formulate per la parte civile dall'avv. Valerio De Nicola; lette le conclusioni formulate il 02/09/2022 dall'avv. Gianfranco Trotta, difensore dell'imputato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Nocera Inferiore ha confermato la decisione del 18 settembre 2019 con la quale il Giudice di pace di Nocera Inferiore ha affermato la penale responsabilità di Michele Secondo in ordine al delitto di cui all'art. 612, comma primo, cod. pen. e lo ha condannato alla pena di euro 300,00 di multa.
2. La difesa articola le proprie censure in tre motivi. 2.1 Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen. per violazione degli artt. 199 e 603 cod. proc. pen. e per vizio di motivazione, lamenta che il giudice di appello ha affermato la penale responsabilità del Secondo, ritenendo superfluo: - procedere alla nuova audizione di Pasquale Secondo, fratello dell'imputato, sia perché inutilizzabile ai sensi dell'art. 199, comma 2, cod. proc. pen. la testimonianza resa dal medesimo in primo grado, nonostante l'assenza di eccezione sul punto, sia perché ininfluente la ricostruzione della vicenda resa dallo stesso, a fronte del racconto della vittima; - procedere all'esame dell'imputato, assente sia nel corso del giudizio di primo grado, sia in sede di appello. 2.2 Con il secondo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett.
b) cod. proc. pen., per inosservanza dell'art. 131-bis cod. pen., lamenta che il giudice di appello non ha ritenuto l'esclusione della punibilità per particolare tenutità del fatto, nonostante la non abitualità della condotta tenuta dal Secondo, l'assenza di precedenti penali a carico del medesimo e la particolare lievità dell'offesa cagionata alla vittima. 2.3 Con il terzo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per violazione di legge, lamenta che i giudici di appello hanno omesso di dichiarare la estinzione del reato, commesso nel periodo da agosto 2012 al 03 febbraio 2020, per decorso del termine di prescrizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Le censure articolate nei tre motivi sono infondate e, pertanto, il ricorso va rigettato.2. Le questioni giuridiche sollevate sviluppano censure prive di concreti rilievi critici sul percorso decisorio del giudice di appello, perché attinenti a profili imperniati su una lettura alternativa e una reinterpretazione dei dati processuali estranee al giudizio di legittimità, tenuto conto anche della coerenza logica e della corretta applicazione dei canoni di valutazione della vicenda che connotano il provvedimento in verifica.
3. In merito al primo motivo, se pur vero che, nel caso di specie, l'omesso avviso relativo alla facoltà per i prossimi congiunti dell'imputato di astenersi dal deporre non è stato eccepito dalle parti, ma rilevato d'ufficio dal giudice di appello, sicché le dichiarazioni rese da Pasquale Secondo ben avrebbero potuto essere utilizzate, in ragione della natura solo relativa della nullità, peraltro non dedotta nei termini fissati dall'art. 181 cod. proc. pen., è anche vero che, dalla lettura della motivazione - con la quale il ricorrente non si è confrontato -, si evince che i giudici di secondo grado hanno valutato il contenuto del racconto reso dal medesimo, ritenendolo ininfluente ai fini della ricostruzione della vicenda, tenuto conto del narrato, articolato, esaustivo e coerente reso dalla vittima, della cui attendibilità non hanno avuto ragione di dubitare alla luce delle emergenze istruttorie.
Quanto alla richiesta di esame dell'imputato, nella sentenza in verifica si dà atto della circostanza che Michele Secondo è stato assente in entrambi i gradi di giudizio, nel corso dei quali ben avrebbe potuto rendere la sua versione dei fatti.
4. In merito al secondo motivo di ricorso, che involge la mancata applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. proc. pen., il ricorrente non si confronta con il consolidato principio di diritto secondo cui il giudice dell'impugnazione non è obbligato a motivare in ordine al mancato accoglimento di istanze, nel caso in cui esse appaiano improponibili per genericità o per manifesta infondatezza (Sez. 2, Sentenza n. 49007 del 16/09/2014, lussi, Rv. 261423). Nella specie, il ricorrente, a fondamento della censura, ha genericamente dedotto, la modalità non abituale della condotta, la propria incensuratezza e la particolare tenuità dell'offesa, senza confrontarsi con le risultanze istruttorie dalle quali è emerso che, sebbene non oggetto di contestazione, l'imputato aveva assunto, già in precedenza, atteggiamenti aggressivi verbali e fisici nei confronti della vittima.
Tanto non senza considerare che la vicenda ascritta al Secondo non si era risolta in un unico episodio, ma aveva riguardato più condotte poste in essere nell'ampio lasso temporale indicato nell'imputazione.5. Infondato è anche il terzo motivo di ricorso. Ad avviso del ricorrente, il delitto, perpetrato sino al 03 febbraio 2013, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen. si sarebbe prescritto già in epoca antecedente alla pronuncia della sentenza in verifica. Evidentemente il ricorrente non ha tenuto conto dei periodi di sospensione, le cui specifiche ragioni sono indicate nei verbali di udienza, la cui somma è pari a seicentoquarantotto giorni di sospensione.
Sicché, ad oggi, il termine di prescrizione del reato non è ancora interamente decorso.
6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile che si liquidano come indicato in dispositivo. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in compless