Ordinanza — n. 33918/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata, il Tribunale di Teramo ha assolto Andrea Di Salvatore dal delitto di furto pluriaggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, nn. 2 e 7, cod. pen., perché non punibile per speciale tenuità del fatto. b) cod. proc. pen. per erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 131-bis, 624, 625 cod. pen. e 530 cod. proc. pen., il pubblico ministero lamenta che il giudice di primo grado, rimarcata la penale responsabilità del Di Salvatore in ordine al reato ascrittogli e richiamati i presupposti fissati dal legislatore per l'applicazione dell'istituto di cui art. 131-bis cod. pen., ha ritenuto l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, pur avendo condannato l'imputato per un delitto per il quale è stabilita una pena detentiva massima superiore al limite edittale previsto per l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen, art. 469 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33918/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 625, comma primo, nn. 2 e 7, cod. pen., perché non punibile per speciale tenuità del fatto. b) cod. proc. pen. per erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 131-bis, 624, 625 cod. pen. e 530 cod. proc. pen., il pubblico ministero lamenta che il giudice di primo grado, rimarcata la penale responsabilità del Di Salvatore in ordine al reato ascrittogli e richiamati i presupposti fissati dal legislatore per l'applicazione dell'istituto di cui art. 131-bis cod. pen., ha ritenuto l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, pur avendo condannato l'imputato per un delitto per il quale è stabilita una pena detentiva massima superiore al limite edittale previsto per l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di L'Aquila nel procedimento a carico di Di Salvatore Andrea, nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 24/09/1995 avverso la sentenza del 02/10/2019 dal Tribunale di Teramo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla dott. ssa Elena Carusillo; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Perla Lori, che ha concluso chiedendo la declaratoria di annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Teramo ha assolto Andrea Di Salvatore dal delitto di furto pluriaggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, nn. 2 e 7, cod. pen., perché non punibile per speciale tenuità del fatto.
2. Con l'unico motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, lett.
b) cod. proc. pen. per erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 131-bis, 624, 625 cod. pen. e 530 cod. proc. pen., il pubblico ministero lamenta che il giudice di primo grado, rimarcata la penale responsabilità del Di Salvatore in ordine al reato ascrittogli e richiamati i presupposti fissati dal legislatore per l'applicazione dell'istituto di cui art. 131-bis cod. pen., ha ritenuto l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, pur avendo condannato l'imputato per un delitto per il quale è stabilita una pena detentiva massima superiore al limite edittale previsto per l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Andrea Di Salvatore è stato tratto a giudizio perché ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, nn. 2 e 7, cod. pen. L'art. 625, comma secondo, cod. pen. prevede espressamente che, in presenza di due o più delle circostanza previste dal comma primo della norma citata, la pena massima applicabile all'imputato è quella di dieci anni di reclusione, superiore al limite di cinque anni di pena detentiva previsto dall'art. 131-bis cod. pen. per l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.
2. Ciò premesso, nel caso di specie, come emerge dalla stessa motivazione, la sentenza impugnata è stata pronunziata a seguito della comparizione delle parti all'udienza pubblica fissata per il giudizio, della verifica della loro regolare costituzione e all'esito del dibattimento. E' dunque escluso che il provvedimento in verifica sia stato adottato ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen., trattandosi di una sentenza pronunziata nella fase dibattimentale, come tale appellabile.Erroneamente, quindi, il pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione, là dove, alla luce del principio di diritto secondo cui "La sentenza di proscioglimento, pronunziata dopo la costituzione delle parti, non è riconducibile al modello di cui all'art. 469 cod. proc. pen. ed è appellabile nei limiti indicati dalla legge" (Sez. U, n. 3512 del 28/10/2021, dep. 2022, Lafleur, Rv. 282473), avrebbe dovuto esperire il rimedio dell'appello.
3. Conseguentemente il ricorso deve essere convertito in appello e gli atti devono essere trasmessi alla Corte d'Appello di L'Aquila, quale giudice competente, per il relativo giudizio. P. Q. M. Convertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di L'Aquila per il giu