Italian Supreme Court corrects a material error in a sentencing order regarding the designated appellate court for civil costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court ordered the correction of a material error in a prior sentencing order that incorrectly identified the appellate court for reviewing civil costs. The parties and the Public Prosecutor requested this correction because the original order designated Reggio Calabria instead of Messina, where the relevant court section was operational at the time. The court ruled that this was a non-determining material error whose correction did not alter the essential nature of the act, thus authorizing the amendment under procedural law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 130 cod. proc. pen.; Art. 23 comma 8 D.L. 28/10/2020 n.137: A material error in designating the appellate court for a new trial, which does not affect the essential validity of the act, may be corrected by the Supreme Court upon request.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile TRIMARCHI GAETANO nato a NIZZA DI SICILIA il 21/02/1957 dalla parte civile FAZIO CONCETTA nato a MESSINA il 07/04/1964 dalla parte civile TRIMARCHI GIOVANNA EMMA nato a MESSINA il 09/11/1989 dalla parte civile TRIMARCHI GABRIELLA nato a MESSINA il 09/11/1989 dalla parte civile TRIMARCHI GABRIELLA N.Q. AMMINISTRATORE SOSTEGNO nato a MESSINA il 09/11/1989 nel procedimento a carico di: SAPORITO FRANCESCO nato a MESSINA il 03/08/1989 nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso la sentenza del 14/02/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; lette/sentite le conclusioni del PG LUCIA ODELLO udito il difensore CAMERALIZZATA
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con nota in data 18 marzo 2022, il Presidente della Corte di appello di Reggio Calabria ha chiesto che questa Corte valuti la sussistenza di errore materiale nell'indicazione della Corte di appello di Reggio Calabria quale giudice del rinvio disposto da questa Corte con sentenza n. 07563-22.
2. Con decreto del 1 aprile 2022, il Presidente della Quinta Sezione penale di questa Suprema Corte di Cassazione ha disposto procedersi, ex art.130 cod. proc. pen., alla correzione dell'errore materiale, ravvisato nel dispositivo e nel ruolo della sentenza n. 07563 del 2022, emessa dalla Quinta Sezione penale di questa Corte in data 14 febbraio 2022.
3. Con requisitoria in data 16 maggio 2022, rassegnata ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176 e degli artt. 1 e 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, il Procuratore Generale, in persona dei Sostituto Dottoressa Lucia Odello, ha concluso chiedendo di correggere l'errore materiale e rinviare per nuovo esame sul punto delle spese sostenute dalle parti civili alla Seconda sezione della Corte di appello di Messina.
4. Con memoria in data 1 giugno 2022, il difensore delle parti civili costituite, Trimarchi Gaetano, Fazio Concetta, Trimarchi Mariagiovanna Emma e Trimarchi Gabriella, ha chiesto che la Corte disponga la correzione dell'errore materiale e rinvii per nuovo esame sul punto delle spese sostenute dalle parti civili alla Seconda sezione della Corte di appello di Messina.
5. La correzione del rilevato errore materiale - che è consistito nell'avere designato, quale Corte di appello per il nuovo esame delle spese sostenute dalle parti civili indicate nel giudizio di appello celebrato nei confronti di Saporito Francesco, la Corte di appello di Reggio Calabria in luogo di altra sezione della Corte di appello di Messina (operativa a far data dal gennaio 2022) - è consentita (cfr. Sez. 3, n. 8354 del 12/11/2014 - dep. 25/02/2015, Rv. 262551; Sez. 1, n. 26490 del 09/06/2009, Rv. 244038), trattandosi di errore materiale non determinante nullità e la cui eliminazione non comporta alcuna modifica essenziale dell'atto. La stessa deve essere disposta ex art. 130 cod. proc. pen. come segue: il dispositivo della sentenza n. 07563 del 14 febbraio 2022 e il ruolo di udienza devono essere corretti, nel senso che dove è scritto "Corte di appello di Reggio Calabria" si deve leggere e si deve intendere "altra Sezione della Corte di appello di Messina".
P.Q.M.
Dispone correggersi il dispositivo della sentenza n. 07563 del 14 febbraio 2022 e il ruolo di udienza, nel senso che dove è scritto "Corte di appello di Reggio Calabria" si legga e si intenda "altra Sezione della Corte di appello di Messina". La Cancelleria provvederà ad annotare ex art. 130 cod. proc. pen. il presente provvedimento sull'originale della senten