Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and failure to prove reduced bail needs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs and a fine. The appellant argued that new evidence regarding a co-defendant's interrogation and the passage of time should have weakened the need for pre-trial detention. The court rejected these claims as generic and unsupported, noting that time alone does not reduce bail requirements without new mitigating factors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 173 disp. att. cod. proc. pen.; Art. 310 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to specifically demonstrate how new evidence alters the necessity of coercive measures.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'ALESSANDRO ERCOLE nato a FUSCALDO il 22/09/1955 avverso l'ordinanza del 30/11/2021 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; lette/sentite le conclusioni del PG LUCIA ODELLO Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore L'AVVOCATO MILICIA SI RIPORTA AL RICORSO -E NE CHIEDE L'ACCOGLIMENTO L'AVVOCATO MURGANO INSISTE PER L'ACCOGLIMENTO DEL RICORSO
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Catanzaro, costituito ex art. 310 cod. proc. pen., ha rigettato l'appello presentato nell'interesse di Ercole D'Alessandro avverso l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari presso quello stesso Tribunale aveva respinto la richiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare in carcere, applicata al predetto in relazione alle contestazioni di partecipazione ad associazione a delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti contro la pubblica amministrazione (abuso d'ufficio, corruzione, turbative d'asta), aggravata dalla finalità mafiosa (capo 2) e di altri numerosi reati.
2. Avverso l'indicata ordinanza, Ercole D'Alessandro, per il tramite dei difensori di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, enunciati nei limiti stabiliti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. - Con il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 310 e 597 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione. Eccepisce che il Tribunale, discostandosi dalla lezione ermeneutica impartita dal diritto vivente, che impone al giudice dell'appello cautelare di esaminare la documentazione prodotta dall'indagato, sempre che questa sia idonea a dimostrare che non sussistono le condizioni e i presupposti di applicabilità della misura cautelare stessa, aveva omesso di prendere in considerazione la cospicua documentazione allegata dalla difesa in ordine ai fatti successivi alla proposizione del gravame e, in particolare, l'interrogatorio reso dal coimputato Gallo in data 8 giugno 2021, che se fossero stati esaminati sarebbero stati tali da dimostrare l'affievolimento delle esigenze cautelari originariamente ravvisate a suo carico. - Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione, anche sotto il profilo dell'apparenza, sul rilievo che l'aspetto del tempo trascorso dalla realizzazione dei fatti di reato e dalla sottoposizione al vincolo cautelare era stato, nella prospettiva del decidente di merito, sterilizzato, ossia privato della capacità di dispiegare qualsivoglia valenza novativa rispetto al precedente quadro cautelare, che era stato ritenuto perdurante in ragione della sola gravità delle condotte ascrittegli.
3. Con memoria trasmessa tramite PEC in data 12 maggio 2022, il difensore del ricorrente, Avv. Milicia, ha avanzato richiesta di trattazione orale del ricorso che gli è stata accordata.CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile.
1. Il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l'appello cautelare presentato nell'interesse di Ercole D'Alessandro rilevando, per un verso, come la produzione documentale, effettuata dalla difesa, fosse stata depositata presso la cancelleria «a seguito della celebrazione della udienza camerale», di modo che la stessa era «pervenuta dopo che il Tribunale aveva riservato la decisione» (cfr. pag. 3 penultimo capoverso della ordinanza impugnata), e come l'interrogatorio reso da Gallo Antonio in data 8 giugno 2021, essendo successivo alla proposizione del gravame, non avesse costituito oggetto dell'ordinanza delle Giudice per le indagini preliminari (cfr. pag. 3, terz'ultimo capoverso della ordinanza impugnata); osservando, per altro verso, come la difesa non avesse addotto alcun elemento nuovo (che non fosse stato già vagliato), oltre al mero decorso del tempo accompagnato dalla notifica dell'avviso 415-bis cod. proc. pen., con la conseguenza che, in presenza di siffatti elementi, stimati 'neutri', la spregiudicatezza dimostrata dal D'Ercole, la sua totale assenza di scrupoli nel relazionarsi con personaggi (del calibro dei Brutto e di Antonio Gallo) vicini alla `ndrangheta e la gravità delle condotte poste in essere consentivano di ritenere ancora attuale il pericolo di recidivanza delittuosa (cfr. pag. 5, terzo capoverso dell'ordinanza impugnata).
2. A fronte di tale lineare percorso argomentativo, il primo motivo di ricorso esibisce una manifesta infondatezza. 2.1. E', invero, jus receptum che, in tema di appello cautelare, il giudice può valutare, ai fini della decisione, i soli documenti formalmente acquisiti prima delle conclusioni delle parti, sicché è affetta da nullità per violazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett.
b) e c), cod. proc. pen., la decisione assunta sulla base di documenti acquisiti fuori udienza, successivamente alla riserva della decisione (Sez. 3, n. 23113 del 16/02/2021, Rv. 281331): donde, è da escludere che la mancata valutazione della documentazione depositata dalla difesa del D'Ercole successivamente all'udienza camerale abbia inficiato la decisione del Tribunale. 2.2. Quanto all'interrogatorio di Gallo Antonio reso in data 8 giugno 2021, allegato alla memoria difensiva a firma del Prof. Gaito (cfr. pag. 3, ultimo capoverso del ricorso), deve farsi applicazione del principio di diritto secondo il quale, in tema di ricorso per cassazione, l'omesso esame di una memoria difensiva da parte del tribunale del riesame non può essere dedotto in sede di legittimità, salvo che introduca temi nuovi e questioni diverse potenzialmente decisive, non sussistendo un'omessa valutazione quando gli argomenti in essa sviluppati, sui quali il provvedimento impugnato sia rimasto silente, siano smentiti dal complessivo impianto motivazionale, in quanto logicamente incompatibili con la ricostruzione accertata e la valutazione formulata (Sez. 5, n. 5443 del 18/12/2020 -dep. 11/02/2021, Rv. 280670;
Sez. 2, n. 38834 del 07/06/2019, Rv. 277220). Orbene, poiché nel caso che occupa, nulla è stato specificamente dedotto con il motivo in disamina per lumeggiare la decisività dei fatti emergenti dall'interrogatorio di Gallo Antonio ai fini della delibazione richiesta al Tribunale sull'affievolimento delle esigenze cautelari originariamente ravvisate a carico di Ercole D'Alessandro, la censura articolata è inammissibile per genericità.
3. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Diversamente da quanto opinato dal ricorrente, il Tribunale ha congruamente ed esaurientemente motivato in ordine alla perdurante permanenza delle esigenze cautelari in origine ravvisate a carico di Ercole D'Alessandro, dando, del tutto ragionevolmente, importanza, in assenza di elementi nuovi, all'intensità delle stesse, desunta dalla gravità delle condotte ascrittegli, dalla sua vicinanza a personaggi vicini alla 'ndrangheta e dalla spregiudicatezza dimostrata nella realizzazione dei numerosi reati oggetto di addebito.
Quanto al decorso del tempo si è senz'altro attenuto al principio di diritto secondo cui, ai fini della sostituzione della misura della custodia cautelare carceraria con quella degli arresti domiciliari e, comunque, con altra meno grave, il mero decorso del tempo non è elemento rilevante perché la sua valenza si esaurisce nell'ambito della disciplina dei termini di durata massima della custodia stessa, e quindi necessita di essere considerato unitamente ad altri elementi idonei a suffragare la tesi dell'affievolimento delle esigenze cautelari (Sez. 1, n. 24897 del 10/05/2013, Rv. 255832; conf.
Sez. 1, n. 19818 del 23/03/2018, dep. 07/07/2018, Rv. 273139): elementi nel caso di specie assenti, non potendo l'avviso di conclusione delle indagini, il più benevolo regime cautelare riservato a co-indagati (all'evidenza condizionato da fattori strettamente connessi alla peculiarità delle singole posizioni processuali e alle individuali scelte difensive) e lo stato di quiescenza dell'impugnante, medio-tempore intervenuto (in quanto congedatosi dal Corpo della Guardia di Finanza) essere considerate situazioni idonee, di per sé - o, comunque, per come prospettate -, ad attestare il sicuro scemare delle esigenze cautelari: esigenze cautelari, peraltro, connesse alla possibilità di reiterazione anche di reati diversi da quelli commessi tramite l'abuso della qualifica soggettiva in precedenza rivestita da D'Ercole, ossia quella di ufficiale della Guardia di Finanza.
4. Segue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 3.000,00. Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, segue, altresì, la disposizione di trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ove il ricorrente trovasi custodito, ai sensi dell'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancell