Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 33608/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33608/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33608/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata in relazione alla rilevanza della intervenuta formazione del giudicato cautelare in merito alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, che non può essere invocata nel caso in esame; violazione di legge processuale e conseguente inutilizzabilità "delle intercettazioni disposte con RIT 928/19 e 385/19 nell'ambito del procedimento penale n. 5994/16 RGNR DDA e RIT 2110/17 disposte nell'ambito del procedimento penale 5288/16 RGNR DDA".

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Sentenza — n. 33608/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La formazione del giudicato cautelare avrebbe potuto essere superata prospettando questioni deducibili e non dedotte, nemmeno implicitamente, ma sul punto il ricorso del De Stefano appare affetto da una assoluta genericità, non indicando le questioni deducibili, ma non dedotte, non considerate dal tribunale del riesame in quanto coperte dal giudicato cautelare e nemmeno gli elementi nuovi, nella prospettiva del disposto dell'art. 299, c.p.p., in grado di incidere in senso favorevole al ricorrente sotto il duplice profilo dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari.

Parole chiave

Generato dall'IA
diritti del detenuto motivo della detenzione legittimità della carcerazione preventiva diritto di essere arrestato azione di convalida del sequestro indennizzo per detenzione ingiustificata
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE STEFANO GIORGIO nato a MILANO il 08/03/1981 avverso l'ordinanza del 07/09/2021 del TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; lette/sentite le conclusioni del PG TOMASO EPIDENDIO udito il difensore FATTO E DIRITTO 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il tribunale di Reggio Calabria, adito ex art. 310, c.p.p., rigettava l'appello proposto nell'interesse di De Stefano Giorgio avverso l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Reggio Calabria, in data 21.6.2021, aveva rigettato l'istanza volta ad ottenere la revoca della misura cautelare della custodia in carcere attualmente imposta nei confronti del suddetto De Stefano, in quanto raggiunto da gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato ex art. 416 bis, c.p. in qualità di partecipe della cosca di ‘ndrangheta De Stefano, operante nel territorio di Reggio Calabria.

2. Avverso l'ordinanza del tribunale del riesame, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'indagato, lamentando:

1) difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata in relazione alla rilevanza della intervenuta formazione del giudicato cautelare in merito alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, che non può essere invocata nel caso in esame;

2) violazione di legge processuale e conseguente inutilizzabilità "delle intercettazioni disposte con RIT 928/19 e 385/19 nell'ambito del procedimento penale n. 5994/16 RGNR DDA e RIT 2110/17 disposte nell'ambito del procedimento penale 5288/16 RGNR DDA".

3. Con requisitoria scritta del 22.4.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni.

4. Con riferimento al primo motivo di ricorso ne va segnalata l'inammissibilità per le seguenti ragioni. Come chiarito da un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di c.d. giudicato cautelare, la preclusione derivante da una precedente pronuncia del Tribunale del riesame concerne solo le questioni esplicitamente o implicitamente trattate e non anche quelle deducibili e non dedotte; pertanto, detta preclusione opera allo stato degli atti, ed è preordinata ad evitare ulteriori interventi giudiziari in assenza di una modifica della situazione di riferimento, con la conseguenza che essa può essere superata laddove intervengano elementi nuovi che alterino il quadro precedentemente definito (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 49188 del 9.9.2015, Rv. 265555).

Più recentemente, come segnalato dallo stesso ricorrente, si è altresì evidenziato che le ordinanze in materia cautelare, quando siano esaurite le impugnazioni previste dalla legge, hanno efficacia preclusiva "endoprocessuale" riguardo alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, con la conseguenza che una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa, non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame (cfr. Cass., Sez. 5, n. 27710 del 4.5.2018, Rv. 273648). Orbene nel caso in esame non appare revocabile in dubbio che si sia formato un giudicato cautelare essendosi esaurite le impugnazioni previste dalla legge, posto che, come riconosciuto dallo stesso ricorrente, la Corte di Cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell'interesse del De Stefano avverso l'ordinanza con cui il tribunale del riesame di Reggio Calabria, adito ex art. 309, c.p.p., aveva confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere adottata a carico del suddetto indagato, con una decisione, come osserva il giudice dell'impugnazione cautelare con affermazione non contestata sul punto dal De Stefano, nella quale il giudice di legittimità si era pronunciato anche su parte delle eccezioni di inutilizzabilità articolate dalla difesa (cfr. p. 2 dell'ordinanza oggetto del presente ricorso).

La formazione del giudicato cautelare avrebbe potuto essere superata prospettando questioni deducibili e non dedotte, nemmeno implicitamente, ma sul punto il ricorso del De Stefano appare affetto da una assoluta genericità, non indicando le questioni deducibili, ma non dedotte, non considerate dal tribunale del riesame in quanto coperte dal giudicato cautelare e nemmeno gli elementi nuovi, nella prospettiva del disposto dell'art. 299, c.p.p., in grado di incidere in senso favorevole al ricorrente sotto il duplice profilo dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari.

5. Del pari inammissibile deve ritenersi il secondo motivo di ricorso. Come chiarito, infatti, da un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in base al principio di autosufficienza del ricorso, in tema di intercettazioni, qualora in sede di legittimità venga eccepita l'inutilizzabilità dei relativi risultati, è onere della parte, a pena di inammissibilità del motivo per genericità, indicare specificamente l'atto che si ritiene affetto dal vizio denunciato / cui si accompagna l'ulteriore onere di curare la produzione dell'atto e delle risultanze documentali addotte a fondamento del vizio processuale curando che l'atto sia effettivamente acquisito al fascicolo o provvedendo a produrlo in copia (cfr.

Cass., Sez. 4, n. 18335 del 28.6.2017, Rv. 273261). Principio ribadito e sviluppato in altro recente e condivisibile arresto, secondo cui, in tema di intercettazioni di comunicazioni, qualora in sede di legittimità venga eccepita l'inutilizzabilità dei relativi risultati, è onere della parte, a pena di inammissibilità del motivo per genericità, indicare specificamente l'atto che si ritiene affetto dal vizio denunciato e la rilevanza degli elementi probatori desumibili dalle conversazioni, posto che l'omissione di tali indicazioni incide sulla valutazione della concretezza dell'interesse ad impugnare (cfr.

Cass., Sez. 5, n. 25082 del 27.2.2019, Rv. 277608). A tali adempimenti il ricorrente non ha provveduto, con conseguente inammissibilità dell'indicato motivo di impugnazione.

6. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti