Sentenza — n. 33158/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAL'ordinanza impugnata è stata pronunziata dal Tribunale del riesame di Bari, che ha respinto la richiesta di riesame presentata nell'interesse di Giuseppe Pio Impagnatiello avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari in sede che gli aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere ritenendolo gravemente indiziato del reato di cui all'art. 416-bs cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33158/2022 — snpen · Corte di Cassazione: All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IMPAGNATIELLO GIUSEPPE PIO nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 18/10/1988 avverso l'ordinanza del 03/01/2022 del TRIB. DEL RIESAME di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; lette le conclusioni del Procuratore generale PERLA LORI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. L'ordinanza impugnata è stata pronunziata dal Tribunale del riesame di Bari, che ha respinto la richiesta di riesame presentata nell'interesse di Giuseppe Pio Impagnatiello avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari in sede che gli aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere ritenendolo gravemente indiziato del reato di cui all'art. 416-bs cod. pen.
2. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia formulando doglianze in punto di gravità indiziaria e di esigenze cautelari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché vi è stata rinunzia, formalizzata con atto a firma del ricorrente, controfirmato dal difensore e depositato presso questa Corte nelle more della celebrazione dell'udienza odierna.
2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così dec