Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 33158/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33158/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33158/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

L'ordinanza impugnata è stata pronunziata dal Tribunale del riesame di Bari, che ha respinto la richiesta di riesame presentata nell'interesse di Giuseppe Pio Impagnatiello avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari in sede che gli aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere ritenendolo gravemente indiziato del reato di cui all'art. 416-bs cod. pen.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33158/2022 — snpen · Corte di Cassazione: All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

Parole chiave

Generato dall'IA
impunità carcerazione preventiva ingiustificata partecipazione al reato scemata imputabilità ritardo ingiustificato dell'azione penale procedimento penale pendente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IMPAGNATIELLO GIUSEPPE PIO nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 18/10/1988 avverso l'ordinanza del 03/01/2022 del TRIB. DEL RIESAME di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; lette le conclusioni del Procuratore generale PERLA LORI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. L'ordinanza impugnata è stata pronunziata dal Tribunale del riesame di Bari, che ha respinto la richiesta di riesame presentata nell'interesse di Giuseppe Pio Impagnatiello avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari in sede che gli aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere ritenendolo gravemente indiziato del reato di cui all'art. 416-bs cod. pen.

2. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia formulando doglianze in punto di gravità indiziaria e di esigenze cautelari.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché vi è stata rinunzia, formalizzata con atto a firma del ricorrente, controfirmato dal difensore e depositato presso questa Corte nelle more della celebrazione dell'udienza odierna.

2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così dec