Sentenza — n. 33155/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Potenza ha confermato, ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen, l'ordinanza del 26 novembre 2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza che, per quanto di interesse in questa sede, ha applicato a Giovanni Tancredi la misura della custodia cautelare in carcere, poi sostituita con quella degli arresti domiciliari, per il delitto di concorso esterno in associazione mafiosa contestato al capo 2). In particolare, si contesta al Tancredi di avere contribuito al raggiungimento da parte della cosca Stefanutti-Martorano delle sue finalità illecite in quanto, in qualità di dipendente e responsabile operativo della Kuadra s.r.I., appaltatrice dei servizi di pulizia e manutenzione dell'ospedale San Carlo, gestiva gli interessi del sodalizio mafioso all'interno di detta società anche con condotte minatorie volte ad assicurare al sodalizio la cogestione della società e l'assoggettamento delle maestranze agli interessi convergenti del sodalizio e della società.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 274 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33155/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Unica esigenza cautelare ravvisata dal Tribunale del riesame era quella di cui alla lettera c) dell'art. 274 cod. proc. pen., ritenuta sussistente anche in considerazione del breve lasso di tempo tra le condotte illecite e l'applicazione della misura cautelare. In realtà, le condotte oggetto di contestazione risalivano ad oltre quattro anni prima e comunque per affermare l'attualità delle esigenze cautelari risultavano adottate mere formule di stile. Le condotte indicate a tal fine dal Tribunale del riesame, come la presentazione, per conto di un affiliato al sodalizio criminale, della richiesta di autorizzazione all'apertura di una sala bingo, si riferivano a progetti ormai abbandonati da tempo.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Tancredi Giovanni, nato a Potenza il 15/01/1968 avverso la ordinanza del 23/12/2021 del Tribunale di Potenza visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Ceroni, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, il suo rigetto; udito il difensore dell'imputato, avv. Gianfranco Robilotta, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Potenza ha confermato, ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen, l'ordinanza del 26 novembre 2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza che, per quanto di interesse in questa sede, ha applicato a Giovanni Tancredi la misura della custodia cautelare in carcere, poi sostituita con quella degli arresti domiciliari, per il delitto di concorso esterno in associazione mafiosa contestato al capo 2). In particolare, si contesta al Tancredi di avere contribuito al raggiungimento da parte della cosca Stefanutti-Martorano delle sue finalità illecite in quanto, in qualità di dipendente e responsabile operativo della Kuadra s.r.I., appaltatrice dei servizi di pulizia e manutenzione dell'ospedale San Carlo, gestiva gli interessi del sodalizio mafioso all'interno di detta società anche con condotte minatorie volte ad assicurare al sodalizio la cogestione della società e l'assoggettamento delle maestranze agli interessi convergenti del sodalizio e della società.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso Giovanni Tancredi, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando, dopo avere riportato nell'atto di impugnazione le argomentazioni a sostegno della richiesta di riesame, tre motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del delitto di concorso esterno in associazione mafiosa e con il secondo motivo lamenta violazione di legge e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'attendibilità di coloro che hanno reso dichiarazioni a suo carico ed in particolare di Natale Stefanuti, Anna Auria e Gerardo Contristano e in ordine alla esatta ricostruzione del fatto ed al rapporto sinallagmatico tra Giovanni Tancredi e l'associazione mafiosa.
Evidenzia che il suo contributo si sarebbe estrinsecato, secondo l'originaria ipotesi accusatoria, in due specifiche condotte, ossia un atto intimidatorio ai danni di Carmelo Gallicano ed altro atto intimidatorio ai danni di Caterina Bonomo, ma solo il primo episodio era stato ritenuto sufficientemente dimostrato dal Giudice che aveva emesso il provvedimento coercitivo; anche la gestione fittizia, da parte del Tancredi, di quote societarie per conto del clan era stata ritenuta insussistente. Quanto all'episodio ai danni del Gallicano, anche quest'ultimo aveva sostenuto che esso non si era mai verificato; in ogni caso, laddove l'episodio fosse stato reale, il contributo al sodalizio criminale non era tale da configurare il concorso esterno.
Neppure era dato comprendere attraverso quali concrete condotte Giovanni Tancredi avesse assicurato al sodalizio criminale il controllo della società Kuadra s.r.l. e delle sue maestranze. Quanto alla partecipazione del Tancredi ad attività estorsive realizzate da Donato Lorusso, essa era stata esclusa dal Tribunale all'esito del dibattimento. Con riguardo alla attività svolta per tenere la società indenne dalle pretese e rivendicazioni dei dipendenti, il Tribunale si era basato esclusivamente sulle dichiarazioni non riscontrate di Natale Stefanuti.
Anche l'avere assicurato il pagamento di somme di denaro al clan da parte della società poteva solo valere a dimostrare che questa era vittima del sodalizio criminale e non sua complice. Del resto, il collaboratore di giustizia Antonio Cossidente aveva asserito che la società era soggetta ad estorsioni a Napoli, dove pure operava. Né un rapporto sinallagmatico tra la società ed il sodalizio criminale poteva ravvisarsi nella circostanza che la prima avesse assunto alle sue dipendenze parenti ed amici del Tancredi o la figlia di Dorino Stefanuti.
Neppure dalle conversazioni intercettate poteva desumersi il ruolo, in capo al Tancredi, di procacciatore di appalti. Le dichiarazioni rese da Anna Auria erano contraddette da quelle di Francesco Gabriele, che asseriva di non aver subito alcuna intimidazione, e comunque erano inverosimili, laddove ella asseriva che il Tancredi garantiva alla società ulteriori appalti e lavori, e negativamente riscontrate laddove asseriva di essere stata costretta ad iscriversi alla UIL. Anche le dichiarazioni di Gerardo Contristano erano state mal interpretate.
Con riguardo alla fittizia assunzione di Michela Cerroni, ex moglie di Dorino Stefanuti, essa confermava che la società era vittima di estcrsione e non collusa con la cosca mafiosa. Le dichiarazioni di Natale Stefanuti erano prive di qualsiasi riscontro in ordine alla posizione del ricorrente e comunque erano state, mal interpretate le dichiarazioni di Antonio Cossidente. 2.2. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione della legge penale e della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla attualità e concretezza delle esigenze cautelari.
Unica esigenza cautelare ravvisata dal Tribunale del riesame era quella di cui alla lettera c) dell'art. 274 cod. proc. pen., ritenuta sussistente anche in considerazione del breve lasso di tempo tra le condotte illecite e l'applicazione della misura cautelare. In realtà, le condotte oggetto di contestazione risalivano ad oltre quattro anni prima e comunque per affermare l'attualità delle esigenze cautelari risultavano adottate mere formule di stile. Le condotte indicate a tal fine dal Tribunale del riesame, come la presentazione, per conto di un affiliato al sodalizio criminale, della richiesta di autorizzazione all'apertura di una sala bingo, si riferivano a progetti ormai abbandonati da tempo.
Inoltre, il Tancredi era cessato da qualsivoglia carica all'interno della società e le esigenze cautelari non potevano ritenersi attuali e concrete solo in virtù della astratta possibilità di tornare a coprire le medesime cariche.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo ed il secondo motivo di ricorso possono essere trattati unitariamente e sono inammissibili. Nella ordinanza impugnata viene fornita adeguata motivazione in ordine alla sussistenza a carico dell'odierno ricorrente dei gravi indizi cli colpevolezza per il reato a lui ascritto. In particolare, il Tribunale ha adeguatamente motivato sull'attendibilità di coloro che hanno reso dichiarazioni.
Il ricorrente si limita in questa sede a reiterare le doglianze formulate in sede di riesame senza confrontarsi con le ragioni poste dal Tribunale a base del loro rigetto. Nel resto, le censure del ricorrente attengono esclusivamente al merito, in quanto dirette a sovrapporre all'interpretazione delle risultanze probatorie operata dal giudice una diversa valutazione dello stesso materiale probatorio per arrivare ad una decisione diversa, e come tali si pongono all'esterno dei limiti del sindacato di legittimità. La decisione del giudice di merito non può essere invalidata da ricostruzioni alternative che si risolvano in una «mirata rilettura» degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482;
Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/1:1/2006, De Vita, Rv. 235507). Questa Corte di cassazione ha affermato, in tema di motivi di ricorso per cassazione, che non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che attaccano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747).
2. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Questa Corte di cassazione ha reiteratamente affermato che la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alle disposizioni generali stabilite dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che, se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dal mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv. 282766; Sez. 5, n. 4950 del 07/12/2021, dep. 2022, Andreano, Rv. 282865; Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, Poggiali, Rv. 282004).
3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paga