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Sentenza — n. 33147/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33147/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33147/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 2 novembre 2020 del Tribunale di Busto Arsizio che aveva affermato la penale responsabilità di Alen Laghezza per i reati di lesione personale aggravata e minaccia grave e applicata la attenuante di cui all'art. 89 cod. pen. equivalente alla aggravante contestata in relazione al reato di minaccia e, ritenuta la continuazione tra i reati, lo aveva condannato alla pena di anno uno di reclusione ed euro 500,00 di multa e gli aveva applicato la misura di sicurezza della casa di cura e custodia da eseguirsi in una r.e.m.s. per la durata minima di mesi sei.

Regesto Legislator

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art. 89 cod. pen, art. 166 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33147/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 89 cod. pen. equivalente alla aggravante contestata in relazione al reato di minaccia e, ritenuta la continuazione tra i reati, lo aveva condannato alla pena di anno uno di reclusione ed euro 500,00 di multa e gli aveva applicato la misura di sicurezza della casa di cura e custodia da eseguirsi in una r.e.m.s. per la durata minima di mesi sei.

Parole chiave

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ricovero psichiatrico forzato misura di sicurezza penale menomazione psichica semiprigionia pena privativa della libertà alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 89 cod. pen
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 2 novembre 2020 del Tribunale di Busto Arsizio che aveva affermato la penale responsabilità di Alen Laghezza per i reati di lesione personale aggravata e minaccia grave e applicata la attenuante di cui all'art. 89 cod.
art. 166 cod. proc. pen
Con il primo motivo il difensore lamenta la nullità assoluta degli atti del giudizio di appello in conseguenza dell'omessa notifica, in violazione dell'art. 166 cod. proc. pen., del decreto di citazione per il giudizio di appello al tutore dell'imputato.
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Testo completo

iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Laghezza Alen, nato a Modena il 18/10/1971 avverso la sentenza del 22/09/2021 della Corte di appello di Milano visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Ceroni, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le richieste del difensore dell'imputato, avv. Caterina Murgo, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso,

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 2 novembre 2020 del Tribunale di Busto Arsizio che aveva affermato la penale responsabilità di Alen Laghezza per i reati di lesione personale aggravata e minaccia grave e applicata la attenuante di cui all'art. 89 cod. pen. equivalente alla aggravante contestata in relazione al reato di minaccia e, ritenuta la continuazione tra i reati, lo aveva condannato alla pena di anno uno di reclusione ed euro 500,00 di multa e gli aveva applicato la misura di sicurezza della casa di cura e custodia da eseguirsi in una r.e.m.s. per la durata minima di mesi sei.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso Alen Laghezza, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo il difensore lamenta la nullità assoluta degli atti del giudizio di appello in conseguenza dell'omessa notifica, in violazione dell'art. 166 cod. proc. pen., del decreto di citazione per il giudizio di appello al tutore dell'imputato. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole dell'omessa motivazione, da parte della Corte di appello, in relazione ai motivi del gravame proposto dall'imputato, soprattutto quanto all'attendibilità della persona offesa, le cui dichiarazioni erano contraddette da quelle del teste Vincenzo Urso, limitandosi a ripetere quanto già affermato dal Tribunale. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione in ordine al rigetto del motivo di gravame volto all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è fondato. Il decreto di citazione per il giudizio di appello non è stato affatto notificato al tutore dell'imputato, in violazione dell'art. 166 cod. proc. pen. sebbene la nomina di tutore già risultasse dalla sentenza di primo grado. Ne deriva che gli atti del giudizio di appello e la sentenza di secondo grado sono affetti da nullità assoluta (vedi Sez. 6, n. 9064 del 23/11/2012, dep. 2013, Cimmino, Rv. 255313). La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio e deve disporsi la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Milano per nuovo giudizio. Gli altri motivi di ricorso restano assorbiti.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di appello di Milano per