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Sentenza — n. 33134/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33134/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33134/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PISCOPO ENRICO nato a CARDITO il 15/10/1961 PISCOPO FRANCESCO nato a CASERTA il 19/05/1993 avverso la sentenza del 25/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio agli effetti penali per intervenuta prescrizione; il rinvio al giudice civile competente in grado di appello per gli effetti civili.

Regesto Legislator

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art. 610 cod. pen, art. 392 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33134/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Osservano i ricorrenti che non vi è alcuna motivazione sulle due specifiche richieste nella sentenza impugnata.

Parole chiave

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violenza domestica vittima di infortunio reati violenti risarcimento per atto illecito minaccia nel diritto penale delitto contro la persona

Disposizioni normative citate

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art. 610 cod. pen
per mancanza della motivazione in relazione alla riqualificazione del fatto di cui all'art. 610 cod. pen.
art. 392 cod. pen
Occorre, per altro verso, ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 392 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PISCOPO ENRICO nato a CARDITO il 15/10/1961 PISCOPO FRANCESCO nato a CASERTA il 19/05/1993 avverso la sentenza del 25/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio agli effetti penali per intervenuta prescrizione; il rinvio al giudice civile competente in grado di appello per gli effetti civili.

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza del 25 gennaio 2021, la Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato la condanna pronunciata in data 1 aprile 2019 dal Tribunale di Napoli in composizione monocratica nei confronti dei ricorrenti Piscopo Enrico e Piscopo Francesco, concedendo a Piscopo Enrico il beneficio della sospensione condizionale della pena, confermando nel resto. Il Tribunale di Napoli con la sentenza di primo grado, previa affermazione della penale responsabilità dei due imputati per i reati loro rispettivamente ascritti li aveva condannati il primo alla pena di mesi 6 di reclusione per il reato di cui all'art.610 cod. pen. ed il secondo alla pena di 600,00 euro di multa per il reato di cui all'art.612 cod. pen. s atuendo anche sulle richieste della costituita parte civile t Ettore Orefice.

Infine aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui all'art.660 cod. pen. contestato a Piscopo Enrico e assolto Piscopo Francesco dal reato di cui all'art.594 cod. pen. perché non più previsto dalla legge come reato. L'accusa attiene alla condotta di violenza privata contesl:ata a Piscopo Enrico per avere impedito alla persona offesa Ettore Orefice di utilizzare la propria vettura per potere soccorrere la moglie parcheggiando intenzionalmente la propria vettura dinanzi a quella della vittima e rifiutandosi di spostarla benché gli fosse richiesto; alla condotta di minaccia contestata al Piscopo Francesco per avere nelle medesime circostanze di tempo offeso l'Orefice introducendosi nella abitazione di quest'ultimo e dicendogli: " Ti faccio vedere io.. uomo di merda.. ti mando all'ospedale" afferrandolo per la gola.

In Crispano il 28 agosto 2013 2.Avverso la decisione della Corte di appello gli imputati hanno proposto unico ricorso, attraverso il difensore di fiducia deducendo i seguenti motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1.Con il primo motivo, è stata dedotta la violazione del l'art.606 lett.e) cod. proc. pen. per mancanza della motivazione in relazione alla riqualificazione del fatto di cui all'art. 610 cod. pen. nell'ipotesi di cui all'art.393 cod. pen., doglianza che era stata espressamente avanzata nell'atto di appello con articolato specifico motivo. 2.2.Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 606 lett.b) cod. proc. pen. per violazione ed erronea applicazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio applicato e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante della provocazione di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen.

Osservano i ricorrenti che non vi è alcuna motivazione sulle due specifiche richieste nella sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi vanno dichiarati inammissibili. 1.11 privo motivo è inammissibile perché manifestamente infondato. 1.1. In punto di esatta qualificazione giuridica del fatto reato, deve rilevarsi che la Corte di appello ha indicato chiaramente le condotte tenute dagli imputati, ed in particolare del ricorrente Piscopo Enrico rispetto alla quale la sentenza impugnata ha individuato con la motivazione una corretta qualificazione del suo agire, richiamando sul punto la sentenza di primo grado e la giurisprudenza di legittimità in base alla quale il fatto è riconducibile alla violenza privata e non all'esercizio arbitrario delle proprie ragioni: integra il delitto di violenza privata la condotta di colui che parcheggi la propria autovettura in modo tale da impedire il libero spostamento di altra vettura considerato che ai fini della configurabilità del reato in questione, il requisito della violenza si identifica con qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di ,autodeterminazione, sempre che si rinvenga nella condotta il requisito del dolo che può ricavarsi dal rifiuto opposto alla richiesta della persona offesa di lasciare libero il passaggio. 1.2.Del resto la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che: "Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni si differenzia da quello di violenza privata - che ugualmente contiene l'elemento della violenza o della minaccia alla persona- non nella materialità del fatto che può essere identica in entrambe le fattispecie, bensì nell'elemento intenzionale, in quanto nel reato di cui all'art. 392 cod. pen. l'agente deve essere animato dal fine di esercitare un diritto don la coscienza che l'oggetto della pretesa gli competa giuridicamente, pur non richiedendosi che si tratti di pretesa fondata.

Occorre, per altro verso, ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 392 cod. pen., accertare che la condotta rivesta i connotati dell'arbitrarietà, la quale non sussiste qualora la violenza sulle cose sia esercitata al fine di difendere il diritto di possesso in presenza di un atto di turbativa nel godimento della "res", sempre che l'azione reattiva avvenga nell'immediatezza di quella lesiva del diritto, non si tratti di compossesso e sia impossibile il ricorso immediato al giudice, sussistendo la necessità impellente di ripristinare il possesso perduto o il pacifico esercizio del diritto di godimento del bene. (Fattispecie in cui l'imputato aveva parcheggiato i propri veicoli nel cortile di sua proprietà costituente l'unico accesso al garage della persona offesa)." (Sez. 5, Sentenza n. 23923 del 16/05/2014, Rv. 260584) 2.2.

Inammissibile in quanto privo di specificità estrinseca il secondo motivo di ricorso. Contrariamente a quanto esposto nel richiamato motivo, la Corte territoriale ha spiegato in maniera completa ed esaustiva le ragioni per le quali gli imputati non sono meritevoli delle attenuanti generiche. A fronte dei motivi di appello che avevano fondato la richiesta di applicazione delle circostanze generiche, per Piscopo Enrico sulla risalenza del fatto contestato e sulla risalenza dei precedenti penali, e per Piscopo Francesco, sulla giovane età e sulla incensuratezza, la sentenza impugnata, nel condividere le valutazioni sul punto già operate dal giudice di primo grado, ha correttamente richiamato la giurisprudenza di questa Corte ( Sez.1,n.39566 del 16/02/2017;

Sez. 3 n.14595 del 2018) che ha chiarito, in primo luogo, che il diniegc delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato anche operando un riferimento alla assenza di elementi positivi che ne consentano la concessione, non essendo sufficiente la semplice incensuratezza dell'imputato; inoltre, diversamente dalle circostanze attenuanti tipizzate, la loro attitudine ad attenuare la pena si deve fondare su fatti specifici. La Corte ha poi valorizzato: le modalità dei fatti, i precedenti penali che gravano su Enrico Piscopo, la inaudita violenza su cui Francesco Piscopo si è scagliato su di una anziana persona.

Anche su siffatta censura la sentenza appare immune da vizi. Quanto, infine alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen. della "provocazione", va evidenziato che nell'atto di appello la specifica richiesta di concessione dell'attenuante era stata avanzata solo in favore di Piscopo Enrico e non del figlio coimputato Piscopo Francesco, in relazione al quale, dunque, il motivo si pone come inedito e come tale inammissibile. Quanto alla mancata concessione della circostanza attenuante della provocazione in relazione al ricorrente Piscopo Enrico, se è vero che nella parte conclusiva la sentenza impugnata esclude la invocata attenuante esprimendosi in modo molto sintetico (" mancando tutti i presupposti"), è tuttavia da valorizzare il precedente percorso motivazionale laddove, non aderendo alla versione alternativa fornita dalla difesa secondo la quale il Piscopo Enrico, avrebbe reagito all'arbitraria e illegittima condotta dell'Orefice che aveva consentito a soggetti non condomini di parcheggiare nell'area comune condominiale, la Corte ha chiaramente escluso la sussistenza "del fatto ingiusto altrui".

Alla inammissibilità dei ricorsi, consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità dei ricorsi, nella misura di euro tremila. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil