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Sentenza — n. 32621/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against conviction for theft and fraud, ruling appeal validly filed via registered mail before deadline.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32621/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the appellate tribunal's order dismissing Giuseppe Viscosi's appeal due to alleged procedural delay. Viscosi argued his appeal was validly filed on February 26, 2021, via registered mail, whereas the tribunal had declared it inadmissible because the physical deposit occurred on March 2, 2021, after the March 1 deadline. The court held that under Article 583 of the Code of Criminal Procedure, the date of mailing via registered letter constitutes the date of filing, thereby validating the appeal and remanding the case for a substantive review.

Regesto Legislator

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Art. 583, comma 2, cod. proc. pen.; The date of mailing an appeal via registered letter with return receipt constitutes the date of filing, and the appeal is considered proposed on that date regardless of the actual deposit date.

Parole chiave

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Criminal Procedure Code Appeal Filing Date Registered Mail Procedural Deadline Cassation Review Theft and Fraud Remand for Merits tempestività dell'invio postale

Disposizioni normative citate

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Art. 583, comma 2, cod. proc. pen.
193750, hanno chiarito che la spedizione dell'atto di impugnazione ex art. 583, comma 2, cod. proc. pen., tramite raccomandata, non costituisce un terzo tipo di presentazione dell'impugnazione, in aggiunta a quelli stabiliti ai commi 1 e 2 dell'art.
Art. 582, commi 1 e 2, cod. proc. pen.
pen., tramite raccomandata, non costituisce un terzo tipo di presentazione dell'impugnazione, in aggiunta a quelli stabiliti ai commi 1 e 2 dell'art. 582 cod.
art. 611 cod. proc. pen
Tramite PEC in data 24 maggio 2022 il difensore del ricorrente ha avanzato richiesta di trattazione orale del ricorso, che è stata, tuttavia, respinta in quanto non prevista per l'esame del ricorso in camera di consiglio ex art. 611 cod. proc. pen..
art. 582 cod. proc. pen
pen., tramite raccomandata, non costituisce un terzo tipo di presentazione dell'impugnazione, in aggiunta a quelli stabiliti ai commi 1 e 2 dell'art. 582 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza ri. 8 del 11/05/1993 (dep. 07/07/1993), Esposito Mocerino, Rv. 193750
Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza ri. 8 del 11/05/1993 (dep. 07/07/1993), Esposito Mocerino, Rv. 193750, hanno chiarito che la spedizione dell'atto di impugnazione ex art.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VISCOSI GIUSEPPE nato a RAMACCA il 28/01/1966 avverso l'ordinanza del 22/12/2021 del TRIBUNALE di RAVENNAudita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Ravenna, quale giudice di appello avverso le decisioni del giudice di pace, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta da Viscosi Giuseppe avverso la sentenza del Giudice di Pace di quella stessa città in data 14 gennaio 2021 (depositata il 26 gennaio 2021) - che aveva condannato l'appellante alla pena di giustizia per i reati di cui agli artt. 582 e 612 cod. pen. -, in quanto pervenuta alla Cancelleria del medesimo Tribunale in data 2 marzo 2021, scaduto, dunque (il 1 marzo 2021), il termine per impugnare.

2. Con il ministero del difensore Viscosi Giuseppe ha proposto ricorso per cassazione, censurando il provvedimento per violazione dell'art. 583, comma 2, cod. proc. pen., sul rilievo che il Tribunale aveva errato nel non considerare perfezionata l'impugnazione alla data di spedizione dell'atto, che aveva avuto luogo, a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno, in data 26 febbraio 2021.

3. Con requisitoria in data 28 maggio 2022, il Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dottoressa Antonietta Picardi, ha concluso chiedendo che l'ordinanza impugnata sia annullata senza rinvio, con restituzione degli atti al Tribunale di Ravenna per la valutazione nel merito dell'atto di appello.

4. Tramite PEC in data 24 maggio 2022 il difensore del ricorrente ha avanzato richiesta di trattazione orale del ricorso, che è stata, tuttavia, respinta in quanto non prevista per l'esame del ricorso in camera di consiglio ex art. 611 cod. proc. pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

1. Quanto dedotto dal ricorrente trova riscontro negli att processuali. L'atto di appello nell'interesse di Viscosi Giuseppe è stato, infatti, depositato nei termini, in quanto spedito con raccomandata con ricevuta di ritorno (in atti già al giudice di appello) in data 26 febbraio 2021, quindi prima dello spirare del termine ultimo, indicato dal Tribunale di Ravenna nel 1 marzo 2021.

2. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza ri. 8 del 11/05/1993 (dep. 07/07/1993), Esposito Mocerino, Rv. 193750, hanno chiarito che la spedizione dell'atto di impugnazione ex art. 583, comma 2, cod. proc. pen., tramite raccomandata, non costituisce un terzo tipo di presentazione dell'impugnazione, in aggiunta a quelli stabiliti ai commi 1 e 2 dell'art. 582 cod. proc. pen., ma disciplina P una particolare modalità di presentazione dell'atto: in tal caso - hanno affermato -: «l'impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata>> (art. 583, comma 2, cod. proc. pen.).

3. Poiché a tale principio di diritto il giudice censurato ha dimostrato di non essersi attenuto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Ravenna per quanto di competenza. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Ravenna per quanto di competenza. Così deciso il 1 luglio 2022 Il Consigliere e