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Sentenza — n. 32620/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32620/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32620/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 5 ottobre 2021, il Tribunale di Treni:o, in composizione monocratica, applicava a Paolo Bortolotti la pena concordata fra le parti, di anni uno e mesi quattro di reclusione, per i delitti di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale ascrittigli, ritenute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla circostanza aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta.

Regesto Legislator

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art. 175 cod. pen; Sentenza — n. 32620/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto Elisabetta Cennicola, ha inviato le proprie conclusioni chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.

Parole chiave

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errore nella commisurazione della pena modalità di calcolo dell'ammenda adeguamento della pena proporzionalità della pena errore di calcolo alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 175 cod. pen
1, legge fall., condizionata alla sospensione della stessa (con richiesta anche del beneficio di cui all'art. 175 cod. pen.) e come il rappresentante del pubblico ministero vi abbia prestato il suo consenso.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TRENTOnel procedimento a carico di: BORTOLOTTI PAOLO nato a TRENTO il 19/04/1951 inoltre: FALLIMENTO ABACO MOTORI SRL avverso la sentenza del 05/10/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIM:NARE di TRENTO udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI letto il parere del pubblico ministero, Elisabetta CENNICOLA, che ha chiesto l'annullamento della sentenza letta la memoria del difensore dell'imputato, Avv. Patrizia Magnotti, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 5 ottobre 2021, il Tribunale di Treni:o, in composizione monocratica, applicava a Paolo Bortolotti la pena concordata fra le parti, di anni uno e mesi quattro di reclusione, per i delitti di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale ascrittigli, ritenute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla circostanza aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta.

2. Propone ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Trento, deducendo, con l'unico motivo, la violazione di legge per il difetto di correlazione fra la proposta delle parti e la sentenza e, comunque, per l'illegalità della pena. Si deduce, innanzitutto, che non risulta essere stato raggiunto alcun accordo fra le parti, posto che la pena proposta dalla difesa all'udienza dell'il febbraio 2021, non era la stessa indicata dal pubblico ministero alla successiva udienza del 5 ottobre 2021 (pur non risultando agli atti del fascicolo stralciato i verbali delle dette udienze). A ciò si doveva aggiungere che il calcolo della medesima, come indicato in motivazione, era errato posto che la pena base, di anni tre di reclusione, era stata diminuita ad anni due e mesi sei di reclusione per le circostanze attenuanti generiche, e che era stato poi operata l'ulteriore diminuzione per il rito fino alla pena finale di anni uno e mesi sei di reclusione, palesemente superiore al massimo consentito per legge, di un terzo.

3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto Elisabetta Cennicola, ha inviato le proprie conclusioni chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.

4. L'Avv. Patrizia Magnotti, per l'imputato, ha inviato memoria con la quale chiede il rigetto del ricorso posto che, all'udienza dell'il febbraio 2021, le parti avevano concordato la pena finale, correttamente riportata nel dispositivo della sentenza impugnata, in anni uno e mesi quattro di reclusione (dalla pena base di anni tre, diminuita di un terzo per le attenuanti generiche, giudicate prevalenti, e di un altro terzo per il rito), condizionata alla concessione dei doppi benefici di legge (quantomeno alla sospensione condizionale della pena). Un accordo che era stato ribadito alla successiva udienza, del 5 ottobre 2021, a fronte del quale il giudice aveva pronunciato la sentenza impugnata. Erano pertanto errati, soltanto, nella pronuncia del "Fribunale, i calcoli intermedi, così da non potersi affermare la denunciata illegalità della pena.CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso proposto dalla pubblica accusa è manifestamente infondato ancorchè la motivazione della sentenza impugnata debba essere corretta così come indicato in dispositivo.

1. Dal verbale dell'udienza dell'il. febbraio 2021, infatti, è emerso come la difesa abbia proposto la pena, fissata sui minimi edittali di anni uno e mesi quattro di reclusione, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, giudicate prevalenti sulla circostanza aggravante contestata ai sensi dell'art. 219, comma 2 n. 1, legge fall., condizionata alla sospensione della stessa (con richiesta anche del beneficio di cui all'art. 175 cod. pen.) e come il rappresentante del pubblico ministero vi abbia prestato il suo consenso. Né risulta che, all'udienza successiva„ tale consenso sia stato revocato; peraltro, il rappresentante della pubblica accusa non avrebbe potuto unilateralmente revocarlo (da ultimo:

Sez. 4, n. 25102 del 03/06/2021, Melileo, Rv. 281492), potendosi soltanto procedere ad un nuovo accordo, di modifica del primo, fra le parti (Sez. 4, n. 37968 del 06110/2021, Ceesay, Rv. 282054). Così che il dispositivo della sentenza impugnata, in cui si è applicata, appunto la pena, sospesa, di anni uno e mesi quattro di reclusione, non risulta essere stato il frutto di errore alcuno, o del travisamento della volontà di una o entrambe le parti del processo, né emerge la denunciata illegalità della pena.

2. Nella motivazione, invece, della sentenza impugnata, si sono esposti i conteggi della pena, sopra individuata, in modo oggettivamente errato (oltre che diverso da quanto indicato dalle stesse parti). Ferma rimanendo, infatti, la pena base di anni tre di reclusione, si era operata una diminuzione per le circostanze generiche, prevalenti, fino ad anni due e mesi sei, piuttosto che ad anni due di reclusione, finendo poi per indicare la pena finale, invece che in anni uno e mesi quattro di reclusione, in ann uno e mesi sei di reclusione. Si deve pertanto procedere alla correzione delle pene risultanti dalle due riduzioni, nelle misure del resto indicate dalle parti processuali stesse, onde superare la discrasia fra dispositivo (e volontà delle parti) e motivazione.

P.Q.IM.Dichiara inammissibile il ricorso del P.G. e dispone la correzione della motivazione della sentenza impugnata nel senso che - ferma la pena base di anni tre di reclusione - con la diminuzione per le circostanze attenuanti generiche ad anni due di reclusione, l'ulteriore diminuzione per il rito comporta la determinazione della pena finale in anni uno e mesi quattro di r