Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to generic nullity claims and failure to prove decisive evidence distortion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Lucia Chiaramonte inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court violated her rights by failing to notify her of a rescheduled hearing under emergency COVID-19 rules and by distorting testimonial evidence. The court rejected these claims because the nullity exception was too vague to identify specific legal violations and the evidence distortion argument lacked the required specificity to challenge the trial judge's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 178, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal for cassation is inadmissible if the nullity exception is generic and fails to specify the violated right of defense, and if the claim of evidence distortion does not identify the specific act, factual element, and decisive impact on the judgment's logic.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CHIARAMONTE LUCIA nato a SARACENA il 04/09/1970 avverso la sentenza del 02/07/2020 del TRIBUNALE di CASTROVILLARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale PASQUALE SERRAO D'AQUINO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso age ,
RITENUTO IN FATTO
< 1. Viene in esame la sentenza del Tribunale di Castrovillari che ha confermato la decisione emessa in primo grado dal Giudice di Pace di Castrovillari con cui Lucia Chiaramonte è stata condannata alla pena di 150 euro di multa per il reato di percosse commesse ai danni di Simona Morrone, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile, da liquidarsi in separata sede, ed alle spese processuali. L'imputata è accusata di aver dato uno schiaffo sulla guancia alla persona offesa all'esito di una lite scaturita da una discussione sui rapporti lavorativi esistenti tra i rispettivi mariti delle due protagoniste della vicenda.
2. Ha proposto ricorso l'imputata, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi distinti, che tuttavia si incentrano entrambi sull'eccezione - duplice e sovrapposta, nella prospettazione difensiva - della violazione di legge e del travisamento della prova, dovuti, da un lato, alla mancata comunicazione dell'udienza di rinvio in applicazione della disciplina emergenziale da COVID 19 e, dall'altro, alla mancata adesione alla richiesta di rinnovazione istruttoria avanzata dalla difesa, volta a riascoltare i testimoni sentiti in primo grado. La ricorrente, infatti, deduce una serie di incongruenze nelle dichiarazioni testimoniali (e nell'accertamento medico, eseguito dalla vittima soltanto il giorno dopo la denunciata aggressione), che determinano incertezza in relazione alla prova del reato.
3. Il PG Pasquale Serrao d'Aquino ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. L'eccezione di nullità è genericamente formulata, quasi incomprensibile, priva di riferimenti precisi alla violazione del diritto di difesa che si sarebbe consumata ai danni della ricorrente e priva anche di elementi minimi dai quali comprendere di quale notifica di rinvio la ricorrente lamenti l'omessa effettuazione, in relazione alla disciplina ennergenziale nel periodo pandennico che ha interessato l'anno 2020. In ogni caso, la censura è stata dedotta, oltre che genericamente, anche quasi confusamente e ripropone, per la seconda volta in sede di legittimità, le eccezioni utilizzate per ottenere la restituzione in termini per proporre ricorso, decisione favorevole e già adottata nei suoi confronti all'udienza del 23.6.2021 da questa Sezione.Si deduce, infatti, o almeno così pare, una nullità delle modalità di rinvio dell'udienza, secondo la disciplina COVID.
Tuttavia, in tema di disciplina processuale emergenziale da COVID-19, la comunicazione ai difensori di fiducia del rinvio dell'udienza fissata nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e I'll maggio 2020, effettuata mediante l'invio degli elenchi delle cause e delle nuove date di udienza al Consiglio dell'Ordine, secondo le modalità predeterminate con provvedimento organizzativo del capo dell'ufficio, non integra ipotesi di nullità generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett.
b) e c) cod. proc. pen., salvo che il mezzo prescelto si dimostri inidoneo (Sez. 4, n. 5136 del 2/2/2022, Arlotta, Rv. 282602), circostanza questa che la genericità della prospettazione difensiva neppure evoca, e sempre che non vi sia stata anticipazione d'udienza non notificata (evenienza che non risulta neppure dal ricorso), secondo le indicazioni di Sez. 5, n. 37876 del 8/9/2021, Mennet, Rv. 281971. 2.1. Anche il motivo sulla rinnovazione istruttoria è genericamente formulato, in relazione al denunciato vizio di travisamento della prova e rispetto alla convincente motivazione del giudice d'appello, che ha già risposto a molte delle obiezioni oggi riproposte dalla ricorrente.
Invero, il Collegio rammenta che costituisce orientamento consolidato ritenere che il ricorso per cassazione, con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece:
a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento;
b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza;
c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda;
d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (cfr., ex multis, da ultimo, Sez. 6, n. 10795 del 16/2/2021, F., Rv. 281085).
3. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell