Sentenza — n. 32354/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Catanzaro, all'esito di giudizio di rinvio, ha respinto l'istanza di revoca o sostituzione proposta da D'Elia Massimiliano avverso la misura della custodia in carcere disposta in relazione al reato di omicidio di Ruffolo Giuseppe, aggravato dal metodo mafioso e dall'agevolazione dì un sodalizio mafioso cui agli artt. 575 e 416 bis.1 cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 274 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32354/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 575 e 416 bis.1 cod. pen.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'ELIA MASSIMILIANO nato a COSENZA il 14/02/1986 avverso l'ordinanza del 02/12/2021 del TRIBUNALE DEL RIESAME di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, nella persona del dott. GIUSEPPE RICCARDI, il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le note conclusive a firma del difensore dei ricorrente, avvocato FLORINA MARIA BOZZARELLO, il quale ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Catanzaro, all'esito di giudizio di rinvio, ha respinto l'istanza di revoca o sostituzione proposta da D'Elia Massimiliano avverso la misura della custodia in carcere disposta in relazione al reato di omicidio di Ruffolo Giuseppe, aggravato dal metodo mafioso e dall'agevolazione dì un sodalizio mafioso cui agli artt. 575 e 416 bis.1 cod. pen.
2. Ricorre avverso la suindicata ordinanza il D'Elia, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Correttamente il Tribunale ha evidenziato che nel caso di specie, per il titolo cautelare emesso, vige la doppia presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di iadeguatezza della misura in carcere; a fronte di tale doppia presunzione, "la difesa non ha introdotto alcun elemento di fatto sopravvenuto idoneo a superare tali presunzioni" (pag. 1 della ordinanza impugnata). Sul punto le doglianze proposte dalla difesa del D'Elia risultano generiche, non deducendo alcunché in ordine agli elementi che dovrebbero far ritenere elise o attenuate le esigenze cautela ri.
In proposito, va ribadito che la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se -come nella specie- il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (ex rrultis, Sez. 5, n. 4321 del 18/12/2020, dep. 2021, Morabito, Rv. 280452; in senso conforme, n. 35847 del 2018 rv. 274174 - 01, n. 23113 del 2019 rv. 276316 - 01, n. 35848 del 2018 rv. 273631 - 01, n. 91 del 2021 rv. 280248 - 01, n. 33051 del 2016 rv. 268664 - 01, n. 24135 del 2019 rv. 276193 - 01 rv. 276193).
2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Vanno svolti gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., giacché il ricorrente è sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così